N. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 febbraio 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 nei confronti della Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Toscana n. 65 del 29 dicembre 2010, recante 'Legge finanziaria per l'anno 2011', pubblicata nel B.U.R. n. 54 del 31 dicembre 2010, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 23 febbraio 2011, con riguardo all'art. 1, comma 1 e all'art. 12, comma 2, lett. B).

Ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. il 'coordinamento della finanza pubblica' rientra tra le materie di potesta' legislativa concorrente. La legge della Regione Toscana n. 65 del 29 dicembre 2010, recante 'Legge finanziaria per l'anno 2011', pubblicata nel B.U.R. n. 54 del 31 dicembre 2010, e' illegittima perche' prevede disposizioni, all'art. 1, comma 1 in contrasto con la legislazione statale ex art.

6 del d.l. n. 78/2010 e all'art. 12, comma 2, lett. B) in contrasto con la legislazione statale ex art. 2, comma 71, della legge n.

191/2009.

E' avviso dunque del Governo che, con la legge denunciata in epigrafe, la Regione Toscana abbia ecceduto dalla propria sfera di attribuzioni in violazione della normativa costituzionale posta dal citato art. 117, comma 3, come si confida di dimostrare di seguito con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1) L'art. 1 comma 1 della legge regionale Toscana n. 65/2010 viola l'art. 117, terzo comma della Costituzione.

L'art. 1, comma 1 stabilisce, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del d.l. n. 78/2010, la riduzione delle spese di funzionamento anche mediante modulazione delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dal citato art. 6. Si Ritiene che la norma non sia coerente con quanto disposto dall'art. 6, laddove le tipologie di spesa, oggetto delle misure di contenimento, vengono sottoposte a riduzioni percentuali definite e puntuali.

Cosi' disponendo, il legislatore regionale si pone in contrasto con l'art. 6 del d.l. n. 78/2010 violando, di conseguenza, l'art.

117, terzo comma della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica.

2) L'art. 12, comma 2, lett. B) della legge regionale Toscana n.

65/2010 viola l'art. 117, terzo comma della Costituzione.

L'art. 12, comma 2, lett. B)...

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