N. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 gennaio 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la regione Marche in persona del Presidente della Giunta pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della L.R. n. 16 del 15 novembre 2010 della Regione Marche, 'Assestamento del bilancio 2010', pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 18 novembre 2010, limitatamente agli articoli 30, 40, secondo comma, 42 comma settimo e nono.

La legge riportata in epigrafe viene impugnata, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data in data 22 dicembre 2010, nelle sottoindicate disposizioni sulla base dei seguenti M o t i v i 1) L'art. 30 della legge regionale impugnata recante 'misure straordinarie relative agli scarichi di acque urbane' integra il Piano d'ambito di cui all'art. 149 del d.lgs. 3 aprile 2006 , n. 152 (Norme in materia ambientale), con un programma di interventi definiti come indifferibili ed urgenti.

Nel dettaglio, il primo comma della suddetta disposizione prevede, ai fini della tutela della sanita' e dell'igiene pubblica, allo scopo di scongiurare situazioni di emergenza sanitaria derivanti dalla chiusura degli scarichi non conformi alla normativa vigente e di garantire il conseguimento degli obiettivi di qualita' stabiliti dal piano di tutela delle acque approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 26 gennaio 2010 n. 145, l'integrazione del Piano d'ambito di cui al Codice dell'ambiente (art. 149 del d.lgs. n. 152/2006), con 'un programma di interventi indifferibili ed urgenti per l'adeguamento e la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e collegamento a impianti di depurazione, che stabilisce le priorita' e le relative tempistiche'.

Al successivo secondo comma, si indica la data del 31 dicembre 2015 quale termine ultimo per la conclusione degli interventi in riferimento agli agglomerati urbani con almeno duemila abitanti equivalenti.

Per il periodo necessario alla realizzazione degli interventi in parola e, comunque, non oltre i termini previsti dal comma secondo e nell'ambito del programma di interventi indifferibili ed urgenti menzionato nel comma 1, con successivo terzo comma, si autorizzano le Province al rilascio di autorizzazioni provvisorie agli scarichi di cui al primo comma.

La normativa regionale, cosi' disciplinando, si pone in contrasto con l'art. 117 comma secondo lett. s) per il tramite della normativa statale di riferimento in materia ambientale, da considerarsi quale disciplina interposta, ovvero in primis, con il d.lgs. n. 152 del 2006 'Norme in materia ambientale' ( o Codice dell'Ambiente) come di seguito illustrato.

Tale decreto, che ha come obiettivo primario, la promozione dei livelli di qualita' della vita umana da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse ( art. 2) , disciplina, tra l'altro, nella Parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche (art. 1, lett b) .

I principi posti dalla Prima parte del Codice inoltre, costituiscono principi generali in materia di tutela dell'ambiente in attuazione degli arti. 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e di diritto comunitario. I principi contenuti nel decreto legislativo, in ogni caso, costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale (art. 3-quinquies come modificato dal d.lgs n. 128 del 2010).

Come sopra riferito l'art. 30 della Legge regionale qui impugnata prevede una integrazione del Piano d'ambito di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 152 del 2006 con interventi ritenuti indifferibili ed urgenti per l'adeguamento e la realizzazione di impianti di depurazione delle acque retlue urbane e collettamento a impianti di depurazione, adeguamento questo che, sulla base di quanto previsto dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2006, avrebbe dovuto essere gia' realizzato sia alla luce delle previsioni di cui all'art. 149 del Codice dell'ambiente - (il cui art. 1, lett. b) prevede che il Piano d'ambito debba contenere il programma degli interventi specificando altresi' al successivo terzo comma che il programma degli interventi, predisposto e aggiornato dall'Autorita' d'ambito, 'individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture gia' esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonche' al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione'sia alla luce delle disposizioni di cui al Capo III del decreto n.

152/2006, Tutela delle acque (artt. 100 e ss) che, disciplinando le reti fognarie e dettando i criteri generali della disciplina degli scarichi esclude la persistenza di scarichi non ancora a norma.

Nel caso in esame, inoltre, la Regione oltre a prevedere l'integrazione del Piano d'ambito statale rimette al programma di interventi da essa individuato di stabilirne le relative priorita' e la tempistica. Il successivo comma, poi, sposta l'adeguamento strutturale per gli agglomerati ivi previsti alla data del 31 dicembre 2015 mentre il comma terzo conferisce alle Province la possibilita' di autorizzare in via provvisoria lo scarico non a norma.

La normativa dianzi riportata, dunque, pur imponendosi quale dichiarata finalita', lo scopo di tutelare l'igiene e la salute pubblica, oltre che di fronteggiare l'emergenza sanitaria stabilendo una serie di interventi strutturali, in realta' introduce una proroga non prevista dalla normativa statale in materia ambientale e, autorizzando scarichi non conformi alla normativa statale in materia, si pone in evidente contrasto con la normativa statale di riferimento la quale non lascia spazio alcuno alla possibilita' di deroghe temporali per mancata conformita' ai dettami comunitari e nazionali vigenti che disciplinano il sistema idrico integrato.

Giova precisare, al riguardo che, se nella passata legislazione erano previsti termini dia adeguamento, tali termini sono ormai irrimediabilmente scaduti e, in ogni caso, le corrispondenti norme che li contemplavano sono ormai superate dal sopravvenire del Codice per l'ambiente.

In particolare gli artt. 27 e 31 del d.lgs. 152 del 1999 fissavano al 31 dicembre 2005 la data ultima per il raggiungimento della conformita'. (art. 27: Reti fognarie.

[1. Gli agglomerati devono essere provvisti di fognarie per le acque reflue urbane:

  1. entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15.000;

  2. entro il 31 dicembre 2005 per quelli con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000.

    1. Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate 'aree sensibili' gli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti devono essere provvisti di rete fognaria.

    2. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si effettuano adottando le tecniche migliori che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:

  3. del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;

  4. della prevenzione di eventuali fuoriuscite;

  5. della limitazione dell'inquinamento delle acque recipienti, dovuto a tracimazioni causate da piogge violente.

    1. Per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque reflue domestiche le regioni identificano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati secondo i criteri di cui alla delibera indicata al comma 7 dell'art. 62, che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento.

      Art. 31: [1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualita'.

    2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT