N. 120 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 dicembre 2010

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale e' elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi, 12, nei confronti della Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale della Regione Puglia n.12 del 24 settembre 2010 (limitatamente agli artt. 1, 2 comma 1, e 4), pubblicata nel B.U.R. n. 149 del 27 settembre 2010, recante 'Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti', giusta delibera del Consiglio dei Ministri, in data 18 novembre 2010.

La legge n. 12/2010 della Regione Puglia, costituita da 4 articoli, all'art. 1 dispone la sospensione degli effetti dell'art. 1 della legge regionale n. 27/2009 e degli articoli 2, commi 1, 2 e 4;

13; 15; 16, commi 1, 2 e 3; 17; 18; 19, commi 1, 6 e 8; 20; 21, commi l, 4, 5 e 6; 22, comma l; 26 e 30 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4, fino all'emanazione da parte della Corte costituzionale (sui ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio avverso le leggi regionali della sospensione dei cui effetti si tratta, n.d.r.), fermi restando i procedimenti amministrativi deliberati e gia' avviati, in attuazione delle norme menzionate nell'art. 1 della legge, alla data del 6 agosto 2010.

L'articolo 2, comma 1, della legge vieta ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della legge.

L'art. 4 della legge prevede la cessazione di efficacia qualora non intervenga la sottoscrizione dell'accordo previsto dall'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2005 (rectius: 2004) n. 311, nei termini fissati dall'art. 2, comma 97, della legge n. 191/2009 e prorogati con l'art. 2, comma 2 del decreto- legge n. 125/2010.

E' avviso del Governo che gli articoli 1, 2, comma 1 e 4 della legge regionale n. 12/2010 siano incostituzionali per i seguenti motivi 1) Violazione degli articoli 117, comma della Costituzione, in relazione all'art. 1, comma 565 della legge n. 296/2006 ed all'art.

2, commi 71 e 73 della legge n. 296/2006.

L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui sospende gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale n.

27/2009, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte, facendo salvi i procedimenti amministrativi gia' deliberati ed avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge, per cio' stesso ne ribadisce la vigenza.

La portata confermativa della vigenza dell'art. 1 della legge regionale n. 27/2009, comporta l'incostituzionalita' dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi gia' denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di impugnazione della legge n. 27/2009.

L'articolo 1 di tale legge stabilisce che i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio dei dipendenti delle aziende sanitarie e degli enti pubblici del servizio sanitario regionale (SSR) negli anni 2009 e 2010 sono messi a disposizione a livello regionale nella misura del 40%; il restante 60% di tali somme e' destinato alla copertura del fabbisogno individuato da ciascuna azienda ed ente pubblico del SSR nel piano annuale delle assunzioni.

Come gia' si era denunciato in sede d'impugnazione dell'art. 1 della legge regionale n. 27/2009, tale disposizione - che non e' stata abrogata dall'art. 1 della legge impugnata in questa sede, la cui portata sospensiva degli effetti dell'art. 1 della legge regionale n. 27/2009 e' parziale, essendo stati fatti salvi i procedimenti deliberati ed avviati in attuazione di tale disposizione - non fornisce idonee garanzie circa il rispetto dei limiti alla spesa per il personale fissati dall'art. 1, comma 565 della legge n.

296/2006, per l'anno 2009, e dall'art. 2, commi 71-73 della legge n.

191/2009 per l'anno 2010.

Tali disposizioni legislative statali impongono agli enti del Servizio sanitario nazionale di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale non superino, per ciascuno degli anni presi in considerazione, tra i quali figurano gli anni 2009 e 2010, il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuite dell'1,4%.

L'art. 1, comma 1 della legge n. 12/2010, nella parte in cui ha confermato la vigenza della norma dettata dall'art. 1 della legge regionale n. 27/2009, mantenendo ferma la previsione che i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010 vengano integralmente utilizzati, sia pur con modalita' diverse in ambito regionale e a livello delle singole aziende e dei singoli enti del SSR, per nuove assunzioni, comporta oneri tali da compromettere il raggiungimento dell'obiettivo del contenimento delle spese del personale, violando in tal modo le disposizioni legislative statali poc'anzi menzionate, che hanno fissato limiti precisi a tale consistente voce di spesa.

A tali disposizioni legislative statali, in ragione del fatto che fissano limiti di spesa alle Regioni ed agli Enti locali ed obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalita' per il perseguimento di tali obiettivi, ed incidono su una complessiva e non trascurabile voce di spesa, deve esser riconosciuta la natura di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (cfr., ex plurimis, Corte costituzionale, sentenza n. 94/2009).

Ne consegue che la violazione di siffatte norme statali ridonda necessariamente nella violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, che attribuisce allo Stato una potesta' legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

2) Violazione del combinato disposto degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, con riferimento all'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992; violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, con riferimento all'art.

17, commi 10-13 del decreto-legge n. 78/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009 e dell'art. 2, comma 74, della legge n. 191/2009;

L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui sospende gli effetti dell'art. 2, comma 1 della legge regionale n.

4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte costituzionale, facendo salvi i procedimenti amministrativi gia' deliberati ed avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge alla data del 6.8.2010, per cio' stesso ne ribadisce la vigenza.

La portata confermativa della vigenza dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalita' dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi gia' denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di impugnazione della legge n. 4/2010.

Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/2010 prevede l'inquadramento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, del personale appartenente alla dirigenza medica, che a tale data, con atto avente data certa, rilasciato dal legale rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la quale e' stato assunto, a domanda, nella disciplina nella quale ha esse citato le sue funzioni, qualora sia in possesso dei requisiti previsti dal regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale emanato con d.P.R. n.

483/1997.

Tale disposizione, essendo genericamente applicabile al 'personale appartenente alla dirigenza medica in servizio', annovera tra i suoi destinatari anche il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Un primo profilo di incostituzionalita' dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui conferma la vigenza dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2, comma 1 della legge n. 4/2010, e' costituito dalla violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, che affermano i principi di accessibilita' dei cittadini agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza e mediante pubblico concorso, di ragionevolezza, e buon andamento della pubblica amministrazione.

Un secondo profilo di incostituzionalita' attiene all'assenza di garanzie idonee circa il rispetto del disposto dell'art. 2, comma 71 della legge n. 191/2009 in materia di contenimento della spesa per il personale del SSR, la disposizione in parola consentendo la stabilizzazione anche in assenza di posti vacanti.

Si tratta di una violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, che attribuisce allo Stato una potesta' legislativa concorrente in materia di coordinamento della sfera pubblica, materia alla quale e' riconducibile la poc'anzi richiamata norma interposta.

L'ultimo profilo di illegittimita' costituzionale risiede nel fatto che la norma in questione, comportando oneri aggiuntivi senza indicazione dei mezzi con i quali farvi fronte viola l'art. 81 della Costituzione.

E' ormai ius recptum nella giurisprudenza di codesta Corte il principio secondo il quale 'il pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialita' ed efficienza. Tale principio si e' consolidato nel senso che le eventuali deroghe possono essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico' (Corte costituzionale sent. n. 81/2006; in senso conforme, cfr. Corte costituzionale, sentt...

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