N. 115 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 ottobre 2010

Ricorso della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, a cio' autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 2188 dell'11 ottobre 2010, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Marcello Cecchetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Lungotevere della Vittoria 1, come da mandato a margine del presente atto;

Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale in parte qua dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia), cosi' come convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 129, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2010, n. 192, nella parte in cui ha sostituito i primi quattro commi dell'art. 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.

78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102.

  1. - La legge 13 agosto 2010, n. 129, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2010, n. 192, ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia). L'art. 1 del suddetto decreto-legge ha sostituito i primi quattro commi dell'art. 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticresi, nonche' proroga di termini), a sua volta convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

    Il menzionato art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, nel testo originario risultante dalla conversione in legge e rubricato 'Interventi urgenti per le reti dell'energia', cosi' disponeva:

    'Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonche', d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari' (comma 1);

    'Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o piu' Commissari straordinari del Governo ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata con le stesse modalita' di cui al comma 1 del presente articolo' (comma 2);

    'Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2' (comma 3);

    'Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi' individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che cio' comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonche' i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti' (comma 4).

    Avverso tali disposizioni, con i quattro ricorsi nn. 79, 80, 84 e 88 del 2009, la Regione Umbria, la Provincia autonoma di Trento, la Regione Toscana e la Regione Emilia-Romagna hanno promosso altrettanti giudizi di legittimita' costituzionale per violazione delle loro sfere di autonomia costituzionalmente garantite.

    Con la sentenza n. 215 del 2010, questa Corte ha definito i giudizi dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 78 del 2009, nel testo risultante dalla conversione in legge. A sostegno della pronuncia di incostituzionalita', questa Corte ha rilevato il mancato rispetto, nelle disposizioni censurate, dei 'canoni di pertinenza e proporzionalita' richiesti dalla giurisprudenza costituzionale al fine di riconoscere la legittimita' di previsioni legislative che attraggano in capo allo Stato funzioni di competenza delle Regioni', facendo leva, in particolare, sul fatto che la realizzazione degli interventi fosse affidata a risorse del tutto aleatorie perche' provenienti da capitale interamente o prevalentemente privato e, conseguentemente, dichiarando assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate dalle ricorrenti.

  2. - Con l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010, nel testo risultante dalla conversione in legge, il legislatore statale ha espressamente inteso dare 'seguito' ed 'esecuzione' alla sentenza di questa Corte n. 215 del 2010, sostituendo integralmente i primi quattro commi dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 nei termini seguenti:

    '1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

  3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni e province autonome interessate. Con le intese di cui al comma 1, sono definiti i criteri per l'esercizio della cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari, regioni e province autonome per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo;

    tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di soggetti privati nell'attuazione degli interventi e nel relativo finanziamento, purche' ne siano assicurate l'effettivita' e l'entita'. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non inferiori alla meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

  4. Per la realizzazione degli interventi ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono nominati uno o piu' commissari straordinari del Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. Lo stesso decreto, senza che cio' comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, individua altresi' le dotazioni di mezzi e di personale, nonche' le strutture anche di concessionari di cui puo' avvalersi il commissario, cui si applica l' articolo 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche ai fini dei relativi oneri. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Le nomine di cui al presente comma sono considerate a ogni effetto cariche presso istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e del conferimento dell'incarico e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.

  5. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa, il Governo puo' individuare gli interventi di cui al comma 1, dichiararne l'urgenza e l'indifferibilita' nonche' definire i criteri di cui al secondo periodo del comma 2, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata. In tal caso il commissario del Governo, nominato con le procedure di cui al comma 3, da' impulso agli interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che delle procedure di cui al terzo periodo del comma 2, di:

    a) poteri straordinari di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

    b) mezzi e risorse finanziarie pubbliche gia' previste a legislazione vigente; in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate'.

    Tali disposizioni, tuttavia, presentano numerosi profili di illegittimita' costituzionale, particolarmente in riferimento alla illegittima compressione dell'autonomia delle Regioni e degli enti territoriali sub-regionali.

  6. - La Regione Puglia, con la deliberazione della Giunta indicata in epigrafe, ha espresso la volonta' di impugnare davanti a questa Corte le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia), come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 ed in specie le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3 e 4, del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con...

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