N. 113 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 ottobre 2010

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della regione pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 13 agosto 2010, n. 14, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre 2010.

Sul B.U.R. Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 32, S.O. 13 agosto 2010, n. 14, e' stata pubblicata la Legge Regionale 11 agosto 2010 n. 14, recante 'Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilita' individuale ecologica e il suo sviluppo'.

Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute nell'art. 3 per contrasto con la normativa comunitaria - e conseguentemente con l'art. 117 Cost. - ed in particolare:

  1. con la direttiva 2003/967/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita';

  2. con gli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

    Propone pertanto questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti Motivi

    La normativa regionale rilevante.

    L'art. 3 della l.r. Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14 cosi' dispone:

    '1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati dai soggetti beneficiari cumulativamente sui singoli rifornimenti di carburante, sulla base della quantita' acquistata.

    1. I contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 8 centesimi al litro e 6 centesimi al litro.

    2. La misura dei contributi per l'acquisto di benzina e gasolio di cui al comma 2 e' aumentata rispettivamente di 5 centesimi al litro e 3 centesimi al litro per i beneficiari residenti e per le ONLUS aventi sede nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva 1975/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nei comuni individuati dalla decisione C(2009) 1902/CE del 13 marzo 2009 che approva il DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e dalla Delib.G.R. 24 aprile 2009, n. 883, di presa d'atto di tale decisone.

    3. La misura dei contributi prevista al comma 2, per ulteriori motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale e previo parere della Commissione consiliare competente, puo' essere modificata dalla Giunta regionale, entro il limite di scostamento di 5 centesimi al litro. La relativa deliberazione e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

    4. I beneficiari hanno diritto ai contributi di cui al comma 2 per ogni rifornimento effettuato con le modalita' elettroniche stabilite dalla presente legge in tutti i punti vendita situati nel territorio regionale; nel caso in cui il rifornimento sia effettuato al di fuori del territorio regionale si applicano i criteri di cui all'articolo 6.

    5. Il contributo non e' concesso per il singolo rifornimento di carburante quando l'entita' complessiva del beneficio risulta inferiore a 1 euro.

    6. I contributi di cui al presente articolo sono aumentati di un incentivo di 5 centesimi al litro qualora l'autoveicolo interessato dal rifornimento sia dotato di almeno un motore a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio.

    7. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i contributi di cui al comma 2 sono ridotti del 50 per cento per gli autoveicoli diversi da quelli di cui al comma 7 e con omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore.

    8. I contributi di cui al comma 2 non sono concessi agli autoveicoli acquistati nuovi o usati successivamente al 1° gennaio 2015 qualora questi siano diversi da quelli di cui al comma 7 e con omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore'.

    Il precedente art. 2 cosi' definisce i beneficiari dell'agevolazione:

    '1. Ai fini della presente legge si intende per:

  3. beneficiari:

    1) le persone fisiche residenti nella regione intestatarie, cointestatarie, titolari di diritto di usufrutto o locatarie in locazione finanziaria o leasing dei mezzi autorizzati a beneficiare della contribuzione per l'acquisto dei carburanti per autotrazione, intendendo con tale...

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