N. 105 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 ottobre 2010

Ricorso della Provincia autonoma di Trento (cod. fisc.

00337460224), in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale 17 settembre 2010, n. 2169 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 27398 del 21 settembre 2010 (doc. 2), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc.

FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc.

PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. MNZLGU34E15HSO1Y) di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri, n.5

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale:

dell'articolo 5, comma 5;

dell'articolo 6, commi: 3; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 19;

20 primo periodo, e 21, secondo periodo;

dell'articolo 9, commi: 1; 2; 2-bis; 3; 4 se ed in quanto riferito alle Province autonome; 28 e 29;

dell'articolo 14, comma 24-bis;

dell'articolo 49, commi: 3, lettera b) che introduce il nuovo comma 3 dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241; 4 e 4-ter se ed in quanto riferito alle Province autonome;

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 174/L alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, per violazione:

dell'articolo 8 - in particolare n. 1); 3); 4); 5); 6); 9);

14); 20) -, dell'articolo 9 - in particolare n. 3); 7); 8) 10) - e dell'articolo 16 dello Statuto speciale di autonomia di cui al d.P.R.

31 agosto 1972, n. 670, nonche' delle correlative norme di attuazione;

del titolo VI dello Statuto speciale, in particolare degli articoli 79, 80 e 81, nonche' delle relative norme di attuazione (in particolare decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268);

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli 2 e 4;

degli articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

del principio di leale collaborazione, nei modi e per i profili di seguito illustrati.

Fatto La Provincia autonoma di Trento e' dotata di autonomia finanziaria, ai sensi del Titolo VI dello Statuto speciale.

Il titolo VI di tale Statuto e' stato da poco modificato per meglio armonizzare la speciale autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con le esigenze della situazione finanziaria dello Stato italiano, anche nel quadro degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea, e per tenere conto delle esigenze di solidarieta' derivanti anche dalla attuazione del 'federalismo fiscale', quale prefigurato dalla legge di delega n. 42 del 2009.

Le modifiche hanno formato oggetto di uno specifico accordo tra lo Stato e la Regione e le Provincie autonome, e sono state adottate con la procedura di cui all'art. 104 dello Statuto speciale attraverso l'art. 2, commi da 107 a 125, della legge n. 191 del 2009.

In particolare, il comma 107, lett. h) della legge n. 191/2009 ha introdotto un nuovo testo dell'art. 79 dello Statuto, il quale ora stabilisce al comma 1 che 'la regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale' nei seguenti modi:

'a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

  1. con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;

  2. con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia...;

  3. con le modalita' di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3'.

Il comma 2 dell'art. 79 aggiunge che 'le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1'.

Il comma 3 dispone ora che, 'al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo'.

E' importante - anche ai fini del presente ricorso - sottolineare che la medesima disposizione precisa che, 'fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle universita' non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria', e che alla Provincia autonoma ed agli enti sopraindicati 'non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale'.

Il comma 4 ribadisce che 'le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo'.

Infine, lo stesso comma 4 precisa, per i rapporti con le norme statali che non siano direttamente misure di finanza pubblica, che 'la regione e le province provvedono alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5', ovvero secondo le regole ordinarie dei rapporti tra legislazione provinciale e legislazione statale.

Il sistema di rapporti cosi' stabilito ha gia' trovato la sua prima attuazione. Infatti, con nota del 18 giugno 2010 (doc. 2), il Ministero dell'economia e delle finanze ha dato il proprio assenso alla proposta di patto di stabilita' della Provincia autonoma di Trento per l'anno 2010, in attuazione del gia' citato comma 3 dell'art. 79 St., che ha consolidato il principio consensuale gia' contenuto in diverse leggi finanziarie statali. Dalla nota del Ministro risulta che il patto 'pone l'obiettivo di saldo finanziario programmatico in termini di competenza mista per l'anno 2010 pari a -733 milioni di euro, con un miglioramento di 259 milioni di euro rispetto al saldo finanziario tendenziale adeguato al nuovo ordinamento'.

La Provincia, dunque, ha rispettato l'Accordo di Milano del 2009, che e' alla base della riforma del Titolo VI dello Statuto, e si e' accollata un miglioramento di saldo finanziario pari a 259 milioni:

anche a fronte di cio' (oltre che della altre misure previste dall'art. 79 dello Statuto) si giustifica l'esclusione della Provincia dalle misure di coordinamento finanziario previste dalle norme impugnate.

Del nuovo assetto dei rapporti tra Stato e Provincia di Trento in materia finanziaria - pur solennemente concordato e sancito da una legge ancora recentissima - non tiene correttamente e compiutamente conto (verosimilmente a causa delle modalita' di emanazione e poi di conversione, che non hanno consentito un'ampia discussione della materia) il d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.

Infatti, mentre nelle parti in cui esso non include le Province tra i destinatari delle proprie norme esso puo' - e deve - essere inteso alla luce delle disposizioni sopra esposte, cio' non puo' accadere quando l'inclusione della Provincia autonoma (o degli enti del sistema provinciale) sia espressamente disposta dalle disposizioni del decreto-legge.

Ed in realta' esso in diversi punti, che formano l'oggetto primario della presente impugnazione, comprende la Provincia autonoma di Trento e gli enti rientranti nella sua competenza tra i destinatari di norme che - a termini della nuova formulazione dello Statuto di autonomia - non possono essere costituzionalmente dirette ad essi.

L'inclusione della Provincia e dei predetti enti tra i destinatari delle norme impugnate avviene sia - a volte - mediante diretto ed espresso riferimento alle Province autonome sia - in altri casi - mediante il riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, cioe' a quelle elencate annualmente dall'ISTAT entro il 31 luglio di ogni anno.

Ora, tale elenco (e precisamente, per quanto riguarda l'anno 2010, l''Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - Legge di contabilita' e di finanza pubblica', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2010, n. 171) comprende espressamente, nella sezione...

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