N. 99 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 ottobre 2010

Ricorso della Provincia autonoma di Balzano, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, Dr. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale alle liti rep. n. 22923 dd. 20.9.2010 (all. 1), rogata dal Segretario generale della Giunta provinciale,

Dr. Hermann Berger, e giusta deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 1524 dd. 20 settembre 2010 (all. 2), dagli avv.ti proff. ri Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz, ed elettivamente domiciliata presso il primo in 00186 - Roma,

Via di Ripetta n. 142;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 5, comma 5; 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20 primo periodo e 21 secondo periodo; 9, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, se ed in quanto riferito alla Provincia autonoma di Bolzano, 28 e 29; 14, comma 24-bis; 49, commi 3, lettera b), 4 e 4-ter, se ed in quanto riferito alla Provincia autonoma di Bolzano, della legge 30 luglio 2010, n. 122, recante 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica', pubblicata nel Supplemento ordinario n. 174/L alla G.U.

n. 176 del 30 luglio 2010.

Nel Supplemento ordinario n. 174/L alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 e' stata pubblicata la legge 30 luglio 2010, n.

122, recante 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica'.

Nella predetta legge di conversione, oltre a riferimenti diretti alle Province autonome di Trento e Bolzano, vi sono richiami espressi alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza pubblica), a cui le singole disposizioni sono destinate ed intendono applicarsi, e che corrispondono a quelle elencate annualmente, entro il 31 luglio, dall'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT.

Per quanto riguarda l'anno 2010 l'ISTAT ha provveduto con il comunicato del 24 luglio 2010, recante: 'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e di finanza pubblica)', pubblicato nella G.U.

del 24 luglio 2010, n. 171, compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario e comprensivo delle unita' istituzionali per le quali sia stato accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento CE n. 2223/96 del Consiglio europeo del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunita'.

Detto elenco comprende espressamente nella sezione 'Amministrazioni locali', tra l'altro, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le comunita' montane e le unioni di comuni, Azienda provinciale foreste e demanio, Azienda, servizi sociali Bolzano, Azienda speciale protezione civile e servizio antincendio, Biblioteca provinciale Dr. Friedrich Tessmann,

Centro sperimentazione agrario e forestale Laimburg, Istituto di cultura ladino Micura' De Rü, Istituto musicale in lingua tedesca e ladina, Istituto per la promozione dei lavoratori IPL, Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana A. Vivaldi Bolzano, Musei provinciali altoatesini, Radiotelevisione azienda speciale provincia di Bolzano (RAS), nonche' nella sezione 'Amministrazioni centrali' in generale gli enti ed istituzioni di ricerca.

Le disposizioni di cui alla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono, quindi, in parte destinate direttamente alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonche' agli enti ed organismi facenti capo al sistema provinciale, ed in parte indirettamente, mediante il rinvio alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza pubblica).

Prima di esporre nel dettaglio i motivi di censura relativi alle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 5; 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20 primo periodo e 21 secondo periodo; 9, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, se ed in quanto riferito alla Provincia autonoma di Bolzano, 28 e 29; 14, comma 24-bis; 49, commi 3, lettera

b), 4 e 4-ter, se ed in quanto riferito alla Provincia autonoma di Bolzano, della legge 30 luglio 2010, n. 122, appare opportuno illustrare, almeno negli aspetti piu' rilevanti, il contenuto delle singole norme impugnate.

  1. Articolo 5:

    Nell'ambito delle misure per il contenimento della spesa pubblica per gli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici, il comma 5 dell'art. 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone nei confronti dei titolari di cariche elettive che lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 2009 (tra cui rientrano, come gia' ricordato, anche le Province autonome di Trento e Bolzano ed i Comuni, nonche' le altre Amministrazioni Pubbliche elencate dall'ISTAT), inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e che gli eventuali gettoni di presenza non possano superare, comunque, l'importo di 30 euro a seduta.

  2. Articolo 6:

    Il comma 20, primo periodo, dell'art. 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122 qualifica le disposizioni relative alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi di cui all'articolo 6 medesimo, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, come 'disposizioni di principio', disponendo che le stesse non si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonche' agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Le 'disposizioni di principio' in parola trovano, tuttavia, applicazione in via mediata, in quanto costringono le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad adeguare la loro legislazione vigente ai 'principi' stessi.

    Le disposizioni statali in parola presentano un carattere estremamente puntuale e dettagliato che preclude, di fatto, la possibilita' di un autonomo adeguamento, determinando una sostanziale applicabilita' anche nell'ordinamento provinciale. Rientrano tra queste disposizioni:

    a) il comma 3 dell'art. 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122, che riduce, a decorrere dal 1º gennaio 2011, del 10% rispetto alla data di riferimento del 30 aprile 2010 e mantiene fermi fino al 31 dicembre 2013 gli importi che le Pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, corrispondono ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, e titolari di incarichi di qualsiasi tipo, a titolo di indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate;

    b) il comma 7 prevede che la spesa annua per le consulenze, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, non sia superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009;

    c) il comma 8 prevede che la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza sostenuta dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009, non sia superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009;

    d) il comma 9 prevede che le pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, non possano effettuare spese per sponsorizzazioni;

    e) il comma 12 prevede che le pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, non possano effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009;

    f) il comma 13 prevede che le pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, non possano effettuare spese esclusivamente per attivita' di formazione per un ammontare superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009;

    g) il comma 14 prevede che le pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009. non possano effettuare spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore all'80% di quella sostenuta nell'anno 2009;

    h) il comma 19 vieta alle pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT ai sensi. dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, di rilasciare garanzie a favore delle societa' partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali (eccettuate le operazioni necessarie ad evitare le riduzione del capitale al di sotto del limite legale ai sensi dell'articolo 2447 c.c.); sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle predette societa' a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, ovvero alla realizzazione di investimenti.

    Non solo, ma il predetto comma 20 dell'art. 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122, non menziona gli enti locali, gli organismi strumentali e le societa' pubbliche che fanno capo all'ordinamento provinciale nel vigente assetto statutario, i quali di conseguenza appaiono destinatari diretti delle norme statali sopraelencate (commi 3...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT