N. 96 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 settembre 2010

Ricorso della Regione Valle d'Aosta, con sede in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1, c.f. n. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 2519 del 2010, dal Prof. Avv. Francesco Saverio Marini (c.f. MRNFNC73D28H501U), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli n. 48, ha eletto domicilio, ricorrente;

Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi,

Piazza Colonna n. 370, resistente, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, recante 'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica', convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nel supplemento ordinario n.

174 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 30 luglio 2010, limitatamente all'art. 5, comma 5, art. 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, e 20, primo periodo, art. 9, commi 2-bis, 4 e 28, art. 14, commi 24-bis e 32, art. 49, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies.

F a t t o 1. - Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122- pubblicata nel supplemento ordinario n. 174 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 176 del 30 luglio 2010 - reca 'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica'.

2. - Alcune delle norme contenute nel citato decreto appaiono, tuttavia, lesive dell'autonomia legislativa, finanziaria ed organizzativa della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Si tratta, in estrema sintesi, delle seguenti previsioni normative:

del comma 5 dell'articolo 5, nella parte in cui dispone che lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n.

196/2009 ai titolari di cariche elettive, inclusa la partecipazione ad organi collegiali, puo' dar luogo unicamente al rimborso delle spese sostenute;

dei commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 19 dell'articolo 6, nella parte in cui impongono misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, le quali, ai sensi del primo periodo del comma 20 del medesimo articolo, 'non si applicano direttamente alle regioni, alle province autonome e agli enti del servizio sanitario regionale per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica';

dei commi 2-bis, 4 e 28 dell'articolo 9, letti congiuntamente all'art. 14, comma 24-bis, nella parte in cui, rispettivamente, dispongono: a) il divieto per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 di incrementare le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale rispetto agli importi stanziati per l'anno 2010; b) il divieto, riferito ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008/2009, di determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento, anche con riguardo ai contratti e agli accordi gia' stipulati, le cui clausole eventualmente difformi sono dichiarate inefficaci; c) l'obbligo per le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale di ridurre del 50 per cento la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato o utilizzato con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, salva la possibilita' indicata al citato articolo 14, comma 24-bis, di superare il predetto limite in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale e dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione razionalizzazione della spesa certificata dagli organi di controllo interno, con obbligo a carico di tali amministrazioni di attingere prioritariamente per l'attuazione dei processi assunzionali ai lavoratori interessati dalle predette proroghe;

del comma 32 dell'articolo 14, nella parte in cui vieta ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire societa', obbligandoli a liquidare le partecipazioni gia' detenute entro il 31 dicembre 2011, e limita il numero delle societa' partecipabili per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonche' nella parte in cui demanda ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, la determinazione delle modalita' attuative della disposizione in argomento e ulteriori ipotesi di esclusione del relativo ambito di applicazione.

Oggetto di censura e' altresi' la disciplina recata dall'art. 49 del decreto-legge n. 78/2010, sulla quale e' opportuno soffermarsi sin d'ora, data la complessita' delle questioni che la stessa pone.

L'art. 49 contiene disposizioni in materia di conferenza di servizi, apportando una pluralita' di modifiche alla disciplina dell'istituto, dettata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

In particolare, l'art. 49, comma 4-bis, sostituisce integralmente l'art. 19 della legge n. 241/1990, introducendo la 'Segnalazione certificata di inizio attivita'' (SCIA) e prevedendo che tale Segnalazione sostituisca la 'Denuncia di inizio attivita'' (DIA).

L'art. 49, comma 4-ter, , dispone che il comma 4-bis del medesimo art. 49 'attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma', prevedendo altresi' che 'le espressioni 'segnalazione certificata di inizio attivita'' e 'Scia' sostituiscono, rispettivamente, quelle di 'dichiarazione di inizio attivita'' e 'Dia', ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione piu' ampia'. Infine, il comma 4-ter stabilisce che 'la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attivita' recata da ogni normativa statale e regionale'.

Nel presente ricorso si denunzia l'illegittimita' costituzionale dell'art. 49, comma 4-ter, del decreto-legge n. 78/2010. Tuttavia, poiche' tale disposizione introduce una disciplina 'complementare' rispetto a quella dettata dal comma precedente (comma 4-bis), regolandone, in particolare, gli effetti normativi, e' opportuno richiamare brevemente anche il contenuto della disciplina contenuta nell'art. 49, comma 4-bis, del decreto.

Il comma 1 dell'art. 19 della legge n. 241/1990, cosi' come sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, del d.1. n. 78/2010, dispone che 'ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli imposti dalla normativa comunitaria'. Il medesimo comma disciplina altresi' la presentazione di certificazioni, attestazioni e dichiarazioni che devono corredare la segnalazione di inizio attivita' da parte dell'interessato.

I successivi commi del novellato art. 19 prevedono che 'l'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente' (comma 2) e che quest'ultima, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, 'adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni' (comma 3). Lo stesso comma 3 fa salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela e prevede che, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione 'puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo', ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dal successivo comma 6 (in base al quale 'ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni'), nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico adottato col decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il comma 4 dell'art. 19 della legge n. 241/1990, cosi' come sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, del decreto-legge n. 78/2010, dispone poi che 'decorso il termine...

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