N. 110 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 ottobre 2010

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, 12, giusta delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 ottobre 2010, ricorrente;

Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in L'Aquila, via Leonardo da Vinci n.

6, intimata, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, commi 2 e 3, e 5, comma 1, della legge regionale della Regione Abruzzo del 10 agosto 2010, n. 39, pubblicata nel BUR n. 13 straordinario del 13 agosto 2010, recante 'Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011', per violazione degli artt. 117, primo comma, e secondo comma, lett. s), Cost.

F a t t o La Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale n. 39 del 2010, con la quale ha disciplinato il calendario venatorio nel proprio territorio per l'anno 2010/2011. L'art. 1 ha stabilito le giornate e gli orari di caccia; l'art. 2 le specie cacciabili ed i relativi periodi di caccia; l'art. 3 ha disciplinato la caccia nelle Z.P.S, individuate al comma 1, e nei siti di importanza comunitaria; l'art.

4 ha previsto norme per l'esercizio straordinario della caccia su autorizzazione dei Comitati di gestione degli ATC; gli artt. 5 e 6 hanno disciplinato, rispettivamente, l'esercizio della caccia alla fauna migratoria ed agli ungulati; gli artt. 7 ed 8 contengono norme sull'allenamento dei cani da caccia e sul carniere giornaliero; gli artt. 9 e 10 hanno previsto particolari obblighi per l'esercizio della caccia e per la tutela delle colture e dei fondi chiusi; l'art.

11 contiene ulteriori divieti ed obblighi nonche' disposizioni di carattere organizzativo; gli artt. da 12 a 14 recano norme finali e di attuazione.

Le disposizioni indicate in epigrafe sono costituzionalmente illegittime per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione alle prescrizioni contenute nell'art. 18, commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che disciplinano i poteri regolamentari delle regioni per l'esercizio dell'attivita' di caccia nell'annata venatoria.

La disciplina generale sulle specie cacciabili e sui periodi di attivita' venatoria e contenuta nell'art. 18 della legge dell'11 febbraio 1992, n. 157. Secondo principi costantemente affermati da codesta ecc.ma Corte, la disciplina sulla caccia ha per oggetto la fauna selvatica, che rappresenta 'un bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia 'tutela dell'ambiente e dell'ecosistema', affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che deve provvedervi assicurando un livello di tutela, non 'minimo', ma 'adeguato e non riducibile'' (Corte Cost., sent. n.

193 del 2010). In particolare, il citato art. 18, che garantisce 'nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti n. 79/409/CEE, standard minimi ed uniformi, di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale, ha natura di norma...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT