N. 108 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 ottobre 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, giusta delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 24 settembre 2010, ricorrente; contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Bari Lungomare Nazario Sauro, n. 33, intimata, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della legge della Regione Puglia del 2 agosto 2010, n. 10, pubblicata sul BUR del 9 agosto 2010, n. 232, recante l''attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione', per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 1, 7, comma 6, e 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli artt. 3 e 97 Cost.

Fatto La Regione Puglia ha emanato la 1.r. n. 10 del 2010, pubblicata sul BUR del 9 agosto 2010, n. 232, recante l''attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione'.

L'articolo unico di tale legge prevede, al primo comma, che 'al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi stabiliti e degli obblighi assunti con l'Unione Europea, la Regione Puglia continua ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, degli incarichi dirigenziali a termine e dei contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata continuativa nonche' dei contratti di servizi stipulati o comunque utilizzati per attuare i programmi comunitari ovvero i programmi finanziati su fondi statali a destinazione vincolata (grassetto nostro: n.d.r.)'.

Il secondo comma prevede inoltre che 'la Regione Puglia continua altresi' ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ambito delle procedure di stabilizzazione di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (grassetto nostro:

n.d.r.)'.

Il terzo ed ultimo comma fa infine salva l'applicazione dell'art.

76, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (ovvero, piu' esattamente, dell'art. 76, comma 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in legge, con modificazioni, dalla 1egge 6 agosto 2008, n.

133), che vieta all'ente - in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno nell'esercizio precedente - di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonche' di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione.

La suddetta legge (o, quanto meno, primi due commi dell'art.

unico sopra richiamato, atteso che l'ultimo comma si limita a riaffermare la vigenza di una norma statale autonomamente applicabile) si espone a censure di illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi di Diritto

1. Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 14, commi 19 e 21, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122.

La legge regionale in esame, nel fare salvi gli incarichi dirigenziali a termine ed i contratti di lavoro a temo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed i contratti di servizio stipulati o utilizzati per attuare i programmi comunitari o i programmi finanziati su fondi statali a destinazione vincolata, nonche' i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ambito delle procedure di stabilizzazione ex 1.

244/07, si pone in assoluto contrasto con la disposizione contenuta nell'art. 14, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1. 122/2010, il quale prevede che - nei casi previsti dal precedente comma 19 (e cioe' nei casi di mancato rispetto del patto di stabilita' interno nell'esercizio finanziario 2009) - 'i conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT