N. 104 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 ottobre 2010

Ricorso della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/autonome Region Trentino-Sudtirol, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2010, n. 192 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 3022 del 23 settembre 2010 (doc. 2), rogata dall'avv. Edith Engl, Ufficiale rogante della Regione, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri, n.5:

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale:

dell'articolo 5, comma 5;

dell'articolo 6, commi: 3; 5; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 19 e 20 primo periodo;

dell'articolo 9, commi: 1; 2; 2-bis; 3; 4 se ed in quanto riferito alla Regione; 28;

dell'articolo 14, comma 24-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 174/L alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, per violazione:

dell'art. 4, n. 1, n. 3 e n. 8, e dell'articolo 16 dello Statuto speciale di autonomia di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonche' delle correlative norme di attuazione;

del titolo VI dello Statuto speciale, in particolare dell'art.

79, nonche' delle relative norme di attuazione (in particolare decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268);

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli 2 e 4;

degli articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nei modi e per i profili di seguito illustrati.

Fatto La Regione autonoma Trentino-Alto Adige e' dotata di autonomia finanziaria, ai sensi del Titolo VI dello Statuto speciale.

Il titolo VI di tale Statuto e' stato da poco modificato per meglio armonizzare la speciale autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con le esigenze della situazione finanziaria dello Stato italiano, anche nel quadro degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea, e per tenere conto delle esigenze di solidarieta' derivanti anche dalla attuazione del 'federalismo fiscale', quale prefigurato dalla legge di delega n. 42 del 2009.

Le modifiche hanno formato oggetto di uno specifico accordo tra lo Stato e la Regione e le Province autonome, e sono state adottate con la procedura di cui all'art. 104 dello Statuto speciale attraverso l'art. 2, commi da 107 a 125, della legge n. 191 del 2009.

In particolare, il comma 107, lett. h) della legge n. 191/2009 ha introdotto un nuovo testo dell'art. 79 dello Statuto, il quale ora stabilisce al comma 1 che 'la regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale' nei seguenti modi:

'a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

  1. con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;

  2. con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia...;

  3. con le modalita' di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3'.

Il comma 2 dell'art. 79 aggiunge che 'le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma l'.

Il comma 3 dispone ora che, 'al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo', e che 'non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale'.

Il comma 4 ribadisce che 'le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo'.

Infine, lo stesso comma 4 precisa, per i rapporti con le norme statali che non siano direttamente misure di finanza pubblica, che 'la regione e le province provvedono alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5', ovvero secondo le regole ordinarie dei rapporti tra legislazione regionale e legislazione statale.

Di tale assetto dei rapporti tra Stato e Regione Trentino-Alto Adige in materia finanziaria - pur solennemente concordato e sancito da una legge ancora recentissima - non tiene compiutamente conto (verosimilmente a causa delle modalita' di emanazione e poi di conversione, che non hanno consentito un'ampia discussione della materia) il d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.

Infatti, mentre nelle parti in cui esso non include le Regioni speciali tra i destinatari delle proprie norme esso puo' - e deve essere inteso alla luce delle disposizioni sopra esposte, cio' non puo' accadere quando l'inclusione delle Regioni speciali sia espressamente disposta dalle disposizioni del decreto-legge.

Ed in realta' esso in diversi punti, che formano l'oggetto oggetto primario della presente impugnazione, comprende la Regione Trentino-Alto Adige e gli enti rientranti nella sua competenza tra i destinatari di norme che - a termini della nuova formulazione dello Statuto di autonomia - non possono essere costituzionalmente dirette ad essi.

L'inclusione della Regione e dei predetti enti tra i destinatari delle norme impugnate avviene sia - a volte - mediante diretto ed espresso riferimento alle autonomie speciali sia - in altri casi mediante il riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, cioe' a quelle elencate annualmente dall'ISTAT entro il 31 luglio di ogni anno.

Ora, tale elenco (e precisamente, per quanto riguarda l'anno 2010, 1''Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - Legge di contabilita' e di finanza pubblica', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2010, n. 171) comprende espressamente, nella sezione 'Amministrazioni locali', tra l'altro, le Regioni e le Province autonome, i comuni, le comunita' montane e le unioni di comuni e le camere di commercio.

Ne risulta che sia attraverso i richiami diretti che attraverso quelli indiretti il d.l. n. 78/2010 si rivolge in parte alla Regione Trentino-Alto Adige: la quale invece, in virtu' delle norme sopra citate dell'art. 79 dello Statuto, e' espressamente sottratta alle misure finanziarie che valgono per le altre Regioni, dato che appunto - essa concorre 'all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale' con le specifiche modalita' di cui al comma 1 dell'art. 79 e con il rispetto del patto di stabilita' interno concordato con il Ministero dell'economia.

Inoltre, il d.l. n. 78/2010 si rivolge, in taluni casi, agli enti locali della regione e alle camere di commercio, cioe' a enti rientranti nella competenza ordinamentale della Regione (art. 4 dello Statuto).

In considerazione di cio' e di quanto di seguito si esporra', il d.l. n. 78/2010 risulta in parte illegittimo e lesivo delle prerogative costituzionali della Regione Trentino-Alto Adige per le seguenti ragioni di D i r i t t o

1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 5.

L'art. 5 e' inserito nel capo II, Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi, ed e' intitolato Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici.

Il comma 5 qui impugnato dispone che, 'ferme le incompatibilita' previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la...

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