N. 103 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 ottobre 2010
Ricorso della Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2010, n. 1282 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri n. 5;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale:
- dell'art. 6, comma 12;
- dell'art. 9, commi 1, 2-bis, 4, 21 e 28;
- dell'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nel supplemento ordinario n. 174/L alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, per violazione degli artt. 3, 36, 39, 97, 117, 118, 119 della Costituzione nonche' del principio di leale collaborazione, nei modi e per i profili di seguito illustrati.
F a t t o Con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il Governo ha adottato Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.
Si tratta di un ampio intervento normativo, diviso in tre titoli:
nel primo sono comprese norme di Stabilizzazione finanziaria, volte a ridurre la spesa, nel secondo norme di Contrasto all'evasione fiscale e contributiva e nel terzo norme riguardanti Sviluppo ed infrastrutture.
Diverse delle norme contenute nel primo titolo, pero', non tengono affatto conto delle regole costituzionali in materia di coordinamento finanziario, le quali, pur attribuendo allo Stato un consistente potere di guida, garantiscono al tempo stesso all'interno di quel potere di guida - le autonome determinazioni di ciascuna Regione (e per il presente ricorso della Regione Umbria) nell'esercizio della propria autonomia di spesa.
Numerose disposizioni, invece, contravvenendo alle regole costituzionali, pongono alle Regioni (ed agli enti locali) limiti rigidi a voci specifiche di spesa, incidendo su decisioni gia' prese, fondi gia' stanziati e determinando la conseguenza di gravi tagli ai servizi pubblici erogati con le risorse regionali, con rilevanti ma inevitabili effetti negativi sui cittadini umbri.
L'inclusione della Regione e degli enti locali e pararegionali tra i destinatari delle norme impugnate avviene sia - a volte mediante diretto ed espresso riferimento alle Regioni sia - in altri casi - mediante il riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, cioe' a quelle elencate annualmente dall'ISTAT entro il 31 luglio di ogni anno.
E tale elenco (e precisamente, per quanto riguarda l'anno 2010, l''Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - Legge di contabilita' e di finanza pubblica', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2010, n.
171) comprende espressamente, nella sezione 'Amministrazioni locali', tra l'altro, le Regioni e le Province autonome, i comuni, le comunita' montane e le unioni di comuni, gli enti per il diritto allo studio universitario, gli enti per il turismo, gli enti regionali del lavoro, le aziende ospedaliere, le Asl, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e diversi altri enti rientranti nell'orbita regionale.
Le disposizioni che di seguito si illustreranno, dunque, risultano illegittime e lesive delle competenze costituzionali della Regione per le seguenti ragioni di D i r i t t o
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 12.
L'art. 6 pone una serie di norme volte alla Riduzione dei costi degli apparati amministrativi e fra esse il comma 12, in base al quale 'a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche ...
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ... non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonche' con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009'.
Tale norma ha contenuto innegabilmente e chiaramente dettagliato.
Forse proprio in considerazione di tale contenuto (comune del resto agli altri commi dell'art. 6), che proprio in ragione di tale carattere contrasterebbe - ove riferito alle Regioni - con i principi costituzionali in materia di coordinamento della finanza pubblica elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, il comma 20 dell'art.
6 dispone che 'le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale', ma aggiunge che per tali enti esse 'costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica'. In altre parole, la disposizione del comma 20 cerca di 'trasformare' in...
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