n. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 marzo 2014 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo P.E.C. per ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Ancona per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, del 30 dicembre 2013, n. 102, limitatamente all'art. 8, comma 3. Fatto La legge della Regione Marche n. 49, dell'anno 2013, reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione (Legge finanziaria 2014)». L'art. 8 della legge, detta norme in materia di «Concorso degli utenti al costo delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. Accesso alle agevolazioni per i servizi pubblici locali, per contributi e sussidi regionali» Il primo comma dell'articolo richiamato dispone che gli utenti dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali partecipino alla spesa per l'erogazione delle prestazioni richieste secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il secondo comma prevede che la Giunta regionale effettui la ricognizione dei servizi soggetti a compartecipazione e definisca gli indirizzi generali per il concorso da parte degli utenti al costo delle relative prestazioni. Il terzo comma, infine, prevede che: «La quota di compartecipazione al costo delle prestazioni e' determinata in relazione alla situazione economica del richiedente, valutata esclusivamente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214». La disposizione della legge regionale che si e' qui sopra trascritta e' costituzionalmente illegittima e, giusta determinazione assunta dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 febbraio 2014, viene impugnata per i seguenti Motivi 1.1. L'art. 8. comma 3, della legge n. 49, del 2013, della Regione Marche, con riferimento alla compartecipazione degli utenti dei servizi sanitari, deroga ai principi ed ai criteri dettati in materia del legislatore nazionale e viola, pertanto, la...

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