n. 17 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2014 -

Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370 presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 27 dicembre 2013, n.147: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato." (Legge di stabilita' 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2013, S.O. n. 87, con riferimento alle seguenti disposizioni per violazione dei parametri a fianco di ciascuna elencati: Art. 1, comma 179 per violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto e dell'art. 2, 1° comma delle norme di attuazione in materia finanziaria (D.P.R. n. 1074/1965);

Art. 1, comma 402 per violazione dell'art 36 dello Statuto e degli artt. 81, comma 6°, 97, comma 1° e 119, commi 1° e 6° della Costituzione nel testo novellato con legge costituzionale n. 1/2012 anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;

Art. 1, commi 427, 429 e 499 per violazione degli artt. 36 e 43 dello Statuto nonche' dell'art. 2, comma delle norme di attuazione in materia finanziaria (D.P.R. n. 1074/1965) e degli artt. 81, comma 6°, 97, comma 1° e 119, commi 1 e 6° della Costituzione nel testo novellato con legge costituzionale n. 1/2012 anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;

Art. 1, commi da 431 a 435 per violazione degli artt. 36 e 43 dello Statuto e dell'art. 2, 1° comma delle norme di attuazione in materia finanziaria (D.P.R. n. 1074/1965) nonche' degli artt. 81, comma 6°, 97, 1° comma e 119, commi 1° e 6° della Costituzione nel testo novellato con legge costituzionale n. 1/2012 anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;

Art. 1, comma 481 per violazione del principio di leale collaborazione, nonche' per violazione degli artt. 17, lett. b) e c) e 20 dello Statuto;

Art. 1, comma 487 per violazione dell'art. 4 dello Statuto e, in subordine, dell'art. 36 dello Statuto e dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 1074 del 1965;

Art. 1, comma 508 anche in combinato disposto con il comma 590, per violazione degli artt. 20, 36 e 43 dello Statuto nonche' dell'art. 2, 1° comma delle norme di attuazione in materia finanziaria (D.P.R. n. 1074/1965) in relazione agli artt. 81, comma 6°, 97 comma 1° e 119, commi 1° e 6° della Costituzione nel testo novellato con legge costituzionale n. 1/2012 anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;

Art. 1, comma 526 per violazione degli artt. 36 e 43 dello Statuto d'autonomia e 2, comma 1 delle norme d'attuazione (D.P.R. n. 1074 del 1965) nonche' degli artt. 81, comma 6°, 97 comma 1° e 119, commi 6° della Costituzione nel testo novellato con legge costituzionale n. 1/2012 anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;

Art. 1, commi 639, 703 e 730 per violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto nonche' dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria e del principio di leale collaborazione oltre che dell'art. 119, comma 4° e dell'art. 81 della Costituzione anche con riferimento all'art. 10 della l. cost. 3/2001, nonche' dell'art. 14, lett. o) e 43 dello Statuto in quanto sottraendo somme ai comuni si onera la Regione di nuove e diverse competenze senza il previo esperimento delle procedure di cui all'art. 43 dello Statuto. Fatto Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e' stata pubblicata la legge n.147 del 2013 (legge di stabilita' 2014) contenente svariate disposizioni lesive delle prerogative statutarie di questa Regione sotto diversi profili. Le norme di cui ci si duole comportano tutte, pur se a vario titolo (ulteriore concorso della Regione alla finanza pubblica, riserva allo Stato di gettito di spettanza regionale, ecc.) effetti negativi sul bilancio regionale. Si noti che viene introdotta piu' di una misura di importo rilevante, che va a sommarsi alle gia' insostenibili riduzioni di risorse subite dalla Regione negli ultimi anni. Ne consegue la violazione dei principi formulati da codesta ecc.ma Corte costituzionale con riferimento ai limiti entro i quali sono legittime riduzioni di risorse per la Regione, ossia che si tratti di manovre non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali (sentenza n. 138/99). Codesta Corte ha precisato che «Cio' vale tanto piu' in presenza di un sistema di finanziamento che non e' mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni, cosi' da far corrispondere il piu' possibile, come sarebbe necessario, esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilita' di risorse, in termini di potesta' impositiva (correlata alla capacita' fiscale della collettivita' regionale), o di devoluzione di gettito tributario, o di altri meccanismi di finanziamento, dall'altro». Inoltre, appare necessario evidenziare che la giurisprudenza costituzionale ha piu' volte ammesso che la legge dello Stato puo', nell'ambito di manovre di finanza pubblica, anche determinare riduzioni nella disponibilita' finanziaria delle Regioni, purche' non sia alterato il rapporto tra i complessivi bisogni regionali e i' mezzi finanziari per farvi fronte (cfr. sentenze n. 307 del 1983, n.123 del 1992, n. 370 del 1993 e n.138 del 1999) e, che, a tal fine, essendo indiscutibile il depauperamento della finanza regionale, la stessa Corte ha affermato che: non «sia necessario dimostrare alcun vulnus effettivo al bilancio regionale» (sent. n. 152/2011). Del resto che le norme oggi impugnate incidano su una finanza regionale gia' gravemente compromessa dalla circostanza che al bilancio regionale affluisce solo una ridotta parte del gettito tributario riscosso in Sicilia si evince dai dati richiamati dalla Corte dei conti in sede di parifica del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2012. Nella relazione si legge infatti che alla chiusura dell'esercizio 2012, il totale complessivo delle entrate accertate ammonta a 15.381 milioni di euro con un decremento del 7 per cento rispetto ai 16.542 milioni di euro registrati nell'esercizio 2011;

tale percentuale, che si conferma costante (-7,2%) anche prendendo in esame il solo aggregato delle entrate tributarie, si delinea in netta contrapposizione al dato nazionale, che registra un incremento del 2,8 per cento. Al riguardo il Giudice contabile continua osservando che una significativa incidenza sul gettito complessivo delle entrate, risultante dai dati esposti nel rendiconto, deve essere ricondotta alle riserve ed agli accantonamenti operati dallo Stato, pari a complessivi 914 milioni di euro, per effetto di numerose disposizioni legislative, alcune delle quali intervenute in corso d'esercizio, che hanno previsto un maggior concorso delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica. Da notare come, dalla documentazione acquisita in via istruttoria presso la Ragioneria generale dell'Assessorato economia, la Corte rilevi che il minore accertamento per la complessiva somma di 914 milioni di euro e' da imputare a riserve ed accantonamenti operati dallo Stato di cui: 639 milioni di euro, per trattenute operate dallo Stato sul gettito delle entrate di spettanza regionale per effetto delle seguenti disposizioni: art. 13, comma 17 e art. 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214;

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo del 2012;

decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

114 milioni di euro per riserve operate dallo Stato di cui al decreto-legge n. 138 del 2011;

1,1 milioni di euro per riserve operate con D.M. del 5 dicembre 2012 (sisma Emilia-Romagna 20-29 maggio) ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 74 del 2012;

160 milioni per riserve operate ai sensi del decreto-legge n. 201 del 2011 a titolo di IMU sostitutiva dell'IRPEF (secondo una stima operata dal MEF), IVA e imposta di bollo. Da cio' la constatazione che tenendo conto della suddetta decurtazione operata dallo Stato sul coacervo delle entrate tributarie, lo scostamento rispetto al totale degli accertamenti operati nell'anno 2011 registra, addirittura, un incremento pari all'1,02 per cento, con un divario certamente meno significativo rispetto all'omologo dato nazionale che, come gia' detto, si attesta al 2,8 per cento, secondo quanto illustrato nella seguente tabella. Oltre al danno finanziario derivante dalle decurtazioni ulteriore criticita' per una corretta gestione del bilancio deriva dalla mancanza, rilevata sempre dalla Corte dei conti e non certo addebitabile alla Regione, di un trasparente approccio conoscitivo dei flussi finanziari derivanti dal prelievo fiscale nella Regione, distinti per tipologia di tributo, che consenta alla stessa, da una parte, di effettuare il monitoraggio periodico delle entrate tributarie riscosse nel proprio territorio - analogamente a quanto previsto in ambito statale dall'art. 14 della legge di contabilita' n. 196 del 2009 - al fine di programmare le iniziative di spesa apportando i necessari correttivi e, dall'altra, di disporre dei dati contabili che consentano il riscontro dell'esatto rispetto, da parte dello Stato, delle disposizioni statutarie fondate sul principio devolutivo;

specialmente in tutte quelle ipotesi, recentemente...

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