N. 78 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 maggio 2012

P.Q.M.

Chiede che venga dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 9 marzo 2012, n. 3, pubblicata nel BUR n.

11 del 14 marzo 2012 della Regione recante 'Norme urgenti in materia di autonomie locali'.

Si producono la norma impugnata e per estratto copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2012 (con allegata relazione).

Roma, addi' 13 maggio 2012

L'Avvocato dello Stato: Aiello

Ricorso del Presidente del consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Contro regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 9 marzo 2012, n. 3, pubblicata nel BUR n. 11 del 14 marzo 2012 della Regione recante 'Norme urgenti in materia di autonomie locali'.

La legge regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 9 marzo 2012 contiene norme urgenti in materia di autonomie locali.

La predetta legge all'art. 1 detta disposizioni sulla competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di legislazione elettorale,organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali, nei successivi articoli detta disposizioni in materia di trasferimenti a favore dei Comuni (art. 2), in materia di proroghe della tempistica di approvazione dei documenti contabili dei comuni e altre norme in materia di coordinamento della finanza pubblica (art.

3), in materia di centrali uniche di committenza (art. 4), altre norme di interesse degli enti locali (art. 5), di incremento dello stanziamento a favore delle Associazioni di enti locali di cui alla legge regionale n. 22/1976 (art. 6) e infine disciplina l'entrata in vigore (art. 7).

Nell'art. 1, commi 1 e 2, in particolare il legislatore regionale disciplina la competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di 'legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali'.

Piu' precisamente, al primo comma stabilisce che 'Nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformita' all'articolo 4, primo comma, numero 1-bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.

1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative...

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