N. 77 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 maggio 2012

P.Q.M.

Impugna l'allegato 1 del disegno di legge n. 898 dal titolo 'Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie', approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 27 aprile 2012, limitatamente agli interventi contemplati nei capitoli 776015 e 776016 (U.P.B. 3.2.2.6.3), 554201 e 554229 (U.P.B. 10.5.2.6.1) , 550062 (U.P.B. 12.4.2.6.4), 546403 (U.P.B. 10.3.2.6.5), 746401 (U.P.B. 10.4.2.6.1), ed i cofinanziamenti P.O. 2007-2013 FSE, FEASR e FEP per violazione dell'articolo 3, della legge n. 350/2003 cosi come modificato dall'art. 62 comma 9 d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 e degli articoli 81, 4° comma, 117, 3° comma e 119, 6° comma della Costituzione.

Palermo, 3 maggio 2012

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: Aronica

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 27 aprile 2012, ha approvato il disegno di legge n. 898 dal titolo 'Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie', pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 28 aprile 2012.

Si ritiene che il provvedimento legislativo teste' approvato sia in contrasto con gli articoli 81, 4° comma , 117, 3° comma e 119, 6° comma della Costituzione in quanto autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare operazioni finanziarie per investimenti non coerenti con quelli previsti dall'art. 3, comma 18 della legge n.

350 del 2003.

Il suddetto articolo, come modificato dall'articolo 62, comma 9 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni in legge n.

133 del 2008, al comma 16 prevede che: ''Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle societa' di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento'.

Il successivo comma 17 definisce le operazioni finanziarie che costituiscono indebitamento.

Il comma 18 testualmente recita: 'Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti: a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti, c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu' onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facolta' di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalita' pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio'.

Queste prescrizioni, secondo quanto affermato da codesta Corte nella sentenza n. 70 del 2012 'costituiscono contemporaneamente norme di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione (in quanto servono a controllare l'indebitamento complessivo delle amministrazioni nell'ambito della cosiddetta finanza allargata,nonche' il rispetto dei limiti interni alla disciplina dei prestiti pubblici) e principi di salvaguardia dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 81, 4° comma della Costituzione'.

Pertanto la loro mancata osservanza rende costituzionalmente illegittime le previsioni legislative regionali che se ne discostino.

Al riguardo codesta Corte nella sentenza n. 425 del 2004 ha avuto modo di affermare che l'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, non introduce nuove restrizioni all'autonomia regionale ma enuncia espressamente un vincolo - quello a ricorrere all'indebitamento solo per spese di investimento - che gia' nel previgente regime costituzionale e statutario il legislatore statale ben poteva imporre anche alle Regioni a statuto speciale, in attuazione del principio unitario (art. 5 della Costituzione) e dei poteri di coordinamento della finanza pubblica, nonche' del potere di dettare norme di riforma economico-sociale vincolanti anche nei confronti della potesta' legislativa primaria delle Regioni ad autonomia differenziata. E se quest'ultimo vincolo puo' non trovare piu' applicazione, in forza della clausola di salvaguardia dell'art.

10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, negli ambiti nei quali le Regioni ordinarie hanno acquisito potesta' piu' ampie, cio' non...

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