N. 80 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 maggio 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.

80224030587 - n. fax 096514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12, giusta delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 28 luglio 2011, ricorrente;

Contro la Regione Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, con sede in Cagliari, viale Trento n. 69, intimata;

Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt.

2, comma 3, 3, commi 4, 6 e 7, e 4, comma 48, della legge della Regione Sardegna del 15 marzo 2012, n. 6, pubblicata nel B.U.R.

Sardegna del 16 marzo 2012, n. 11, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (Legge finanziaria 2012)', per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e), l) e m), e terzo comma Cast., nonche' degli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

F a t t o Con la legge 15 marzo 2012, n. 6, la Regione Sardegna ha approvato disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (Legge finanziaria 2012).

Tra le disposizioni introdotte, l'articolo 2, comma 3, autorizza l'assessore competente in materia di bilancio a prelevare, previa autorizzazione della commissione consiliare competente, risorse dal fondo sanitario regionale, sino all'importo di 10 milioni di euro, per integrare il Fondo per la non autosufficienza, qualora quest'ultimo risulti carente.

L'art. 3, comma 4, che sostituisce l'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (in materia di alienazione dei beni patrimoniali), dispone, al comma 8, lettera d), del novellato articolo 1, che 'Il ricorso alla trattativa diretta, ossia la facolta' dell'amministrazione di negoziare la vendita direttamente con un unico soggetto e' ammesso', tra l'altro, 'nel caso di beni immobili o di porzioni di fabbricati che su istanza dei privati sono stati sdemanializzati e passati al patrimonio dello Stato e successivamente della regione e che siano detenuti da privati cittadini che hanno gia' presentato istanza di sdemanializzazione e, quindi, non suscettibili di diversa utilizzazione produttiva'.

L'art. 3, comma 6, stabilisce che 'A decorrere dall'anno 2012 la spesa annua per missioni, anche all'estero, con esclusione di quelle relative al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nonche' di quelle connesse alle attivita' di presidio del territorio e servizio di piena (Geni civili) nonche' di quelle connesse alle attivita' di espletamento del servizio pubblico essenziale per la fornitura idrica...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT