n. 12 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 settembre 2014 -

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano (c.f. e p.i. 00390090215), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Arno Kompatscher, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale Rep. n. 23968 del 5 agosto 2014, rogata dal Vice Segretario Generale della Giunta provinciale dott. Thomas Matha', nonche' in virtu' di deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 952 del 5 agosto 2014, dagli avv.ti Renate von Guggenberg (c.f. VNG RNT 57 L45 A952K - Renate.Guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f. BKR SPH 65 E10 B160H - Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bernardi (c.f. BRN CST 64 M47 D548L - Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (c.f. FDN LRA 65 H69 A952U - Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it), tutti del Foro di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (c.f. CST MHL 38 C30 H501R), del Foro di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica certificata: michelecosta@ordineavvocatiroma.org e n. fax 06/3729467);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica;

in relazione al decreto del Ministro dell'interno 20 giugno 2014, recante «Attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e Sardegna del contributo pari a 75.706.718,47 euro a titolo di compensazione di minor gettito IMU, a decorrere dall'anno 2014 e di minori accantonamenti, per l'importo complessivo pari a 3.393.281,53 euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, a favore dei comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 9 luglio 2014. F a t t o 1. Le vicende sottese alla presente controversia sono in larga parte note a codesta Ecc.ma Corte. Esse, infatti, prendono le mosse dall'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», con il quale e' stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) in tutti i comuni del territorio nazionale, a decorrere dall'anno 2012. Il comma 11 di tale articolo riserva[va] allo Stato una quota del gettito, mentre il comma 17 interviene sul sistema di finanziamento della finanza locale, volta ad assicurare allo Stato un effetto di miglioramento sui saldi di finanza pubblica stimato «per l'anno 2012 pari a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro» (comma 17, ultimo periodo). In particolare, e' prevista la variazione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, come determinati rispettivamente dagli articoli 2 e 13 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della regione siciliana e della regione Sardegna in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base (comma 17, primo periodo);

in caso di incapienza dei predetti fondi, ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue (comma 17, secondo periodo). Per i sistemi delle autonomie speciali che esercitano in concreto le funzioni in materia di finanza locale, la norma prevede che: «Con le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo.» (comma 17, terzo e quarto periodo). Successivamente, con il comma 380 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale, nell'ambito delle nuove norme finalizzate ad assicurare la spettanza ai comuni del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'appena citato art. 13 d.l. n. 201/2011, per gli anni 2013 e 2014, il comma 11 di tale ultimo articolo e' stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, mentre e' stata confermata, per lo stesso biennio, l'applicazione del comma 17 nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome, prevedendo altresi' precise misure di compensazione per la soppressione della riserva allo Stato della meta' del gettito. Con l'art. 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamento pensionistico», e' stata poi abolita la prima rata IMU su prima casa e relative pertinenze, fabbricati rurali e terreni agricoli. Per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e dalla regione Sardegna si e' previsto un contributo compensativo del minor gettito (commi 1 e 2). Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, invece, il comma 2-bis prevede che la compensazione del minor gettito avvenga attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali, confermando cosi' espressamente il meccanismo di accantonamenti di cui all'art. 13, comma 17, del predetto d.l. n. 201/2011. Come e' noto a codesta ecc.ma Corte, le citate disposizioni, trattandosi di previsioni lesive dell'autonomia finanziaria costituzionalmente e statutariamente garantita in capo alla provincia autonoma di Bolzano, nonche' dei principi costituzionali di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale, sono oggetto di questioni di legittimita' costituzionale in via principale, proposte con i ricorsi rubricato al numero 40 del registro ricorsi 2012 e al numero 1 del registro ricorsi 2014. I relativi ricorsi, che sono qui da intendersi richiamati e trascritti, sono tuttora pendenti. L'udienza di discussione per il ricorso n. 40/2012 non e' ancora fissata, mentre quella per il ricorso n. 1/2014 e' fissata per il 18 novembre 2014. 2. Nel Supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 9 luglio 2014 e' stato pubblicato il qui impugnato decreto del Ministro dell'interno 20 giugno 2014, recante «Attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e Sardegna del contributo pari a 75.706.718,47 euro a titolo di compensazione di minor gettito IMU, a decorrere dall'anno 2014 e di minori accantonamenti, per l'importo complessivo pari a 3.393.281,53 euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, a favore dei comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano», il quale al comma 1 dell'articolo unico prevede che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo complessivo di euro 75.706.718,47, di cui all'art. 3 d.l. n. 102/2013, attribuito ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna, a titolo di rimborso per minor gettito IMU, derivante dalle disposizioni concernenti le esenzioni IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici (c.d. immobili merce), per gli immobili adibiti esclusivamente ad attivita' di ricerca scientifica, per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale ed i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (c.d. social housing) e per gli immobili posseduti, e non concessi in locazione, da appartenenti alle Forze armate e di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia, e' ripartito a favore di ciascun comune nella misura indicata nell'elenco A allegato al decreto, calcolata in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria del 2013, cosi' come comunicati dal competente Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, il comma 2 prevede, invece, che, a decorrere dall'anno 2014 il contributo complessivo di euro 3.593.281,53 ad essi attribuito, la compensazione del minor gettito IMU derivante dalle stesse esenzioni e detrazioni di cui al comma 1, avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'art. 13, comma 17, d.l. n. 201/2011, nella misura indicata nell'elenco B allegato al decreto, calcolata sempre in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria del 2013, cosi' come comunicati dal competente Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. In tale elenco B il contributo ai comuni della provincia autonoma di Bolzano viene quantificato in euro 657.974,93. Cio' premesso, tenuto conto che l'atto in...

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