n. 9 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 21 agosto 2013 -

Ricorso della Regione Veneto, (c.f.: 80007580279,) con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, autorizzato mediante deliberazione della Giunta stessa n. 1336 del 30/07/2013 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dagli avv.ti Ezio Zanon, Daniela Palumbo, prof. Mario Bertolissi (C.F.: BRTMRA48T28L483I, PEC: mario.bertolissi@ordineavvocatipadova.it, telefax 049/8360938), prof. Vittorio Domenichelli (C.F.: DMINVTR48P10D578Z, PEC: vittorio.domenichelli@ordineavvocatipadova.it, telefax 049/8763202), Francesco Rossi (C.F.: RSSFNC61P26G224T, PEC: francesco.rossi@ordineavvocatipadova.it, telefax 049/650834) e Luigi Manzi (CF: MNZLGU34E15H501Y, PEC: luigimanzi@ordineavvocatiroma.org, telefax 06/3211370) del foro di Roma, con domicilio eletto, agli effetti del presente giudizio, presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, notiziandone, anche, la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, in persona del Presidente pro tempore e la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in persona del Presidente pro tempore;

Per regolamento di competenza in relazione e avverso le deliberazioni: a) n. 160 del 13 giugno 2013 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto e di quella presupposta n. 105 del 29 aprile 2013;

  1. n. 15 del 5 luglio 2013 della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie e di quella presupposta n. 12 del 3 aprile 2013;

  2. presupposte e quelli che eventualmente saranno adottate, medio tempore, in conseguenza ad esse. Fatto 1. Con deliberazione n. 160 del 13 giugno 2013 la Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti ha contestato l'irregolare rendicontazione delle spese riferite a ciascun gruppo del Consiglio regionale del Veneto e, per quanto concerne il gruppo della Liga Veneta - Lega Nord - Padania, l'inadempimento tout court all'obbligo di regolarizzare il rendiconto. Dalla deliberazione conseguono le sanzioni della restituzione delle somme non rendicontate e della decadenza dai contributi per l'anno in corso, ex art. 1, comma XI, del d.l. n. 174/2012 (convertito in legge n. 213/2012). Come noto, invero, tale articolo prevede che «ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilita', nonche' per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonche' le misure adottate per consentire la tracciabilita' dei pagamenti effettuati» (comma IX). Tale rendiconto deve essere trasmesso "da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perche' si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarita' dello stesso con apposita delibera, che e' trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto e', altresi', pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione" (comma X). Con specifico riguardo alle conseguenze sanzionatorie della irregolare rendicontazione o della mancata trasmissione dello stesso, il medesimo d.l. stabilisce che "qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinche' si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione e' trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate" (comma XI e XII). In attuazione di cio', la Conferenza Stato - Regioni, nella seduta del 6 dicembre 2012, ha deliberato le linee guida per il rendiconto dell'esercizio annuale da parte dei Gruppi consiliari;

    linee guida che sono state recepite con D.P.C.M. 21 dicembre 2012. 2. Orbene, il quadro normativo sin qui delineato ha conosciuto una prima integrazione per la sua attuazione da parte della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti che, con "deliberazione di orientamento interpretativo concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9 - 12, d.l. n. 174/2012", n. 12 del 3 aprile 2013 (doc. 5), ha stabilito che: (i) il controllo in questione "deve riguardare il primo rendiconto redatto dopo l'introduzione del decreto in parola (i.e. del d.l. n. 174/2012, ndr), ossia quello del 2012";

    (ii) "fermo restando il principio della non retroattivita' delle disposizioni puntuali recate dal d.l. n. 174/2012", il controllo deve concernere la regolarita' e la legittimita' della gestione finanziaria rendicontata, da svolgersi alla stregua delle regole all'epoca vigenti presso ciascuna Regione a statuto ordinario (nel caso del Veneto, dunque, delle regole vigenti nel 2012 ovverosia quelle dettate dalla l.r. 56/1954 fino all'entrata in vigore della l.r. 13/1/2012 n. 4), escludendo quindi l'immediata applicazione delle regole elaborate dalla Conferenza Stato - Regioni. Sotto tale profilo, la Sezione delle Autonomie ha altresi' specificato che "il controllo in questione deve quindi appuntarsi su due aspetti fondamentali: a) la regolarita' contabile del conto intesa come rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione, la completezza della documentazione e la adeguatezza nel rappresentare i fatti di gestione,. b) la rispondenza della gestione alle regole vigenti nel 2012 in ciascuna Regione. Tra queste, di notevole rilievo, e' l'inerenza della spesa all'attivita' del Gruppo consiliare (...)". (iii) il termine per la presentazione del rendiconto del 2012 alla Sezione regionale di controllo decorre dalla scadenza di quello previsto - dalle norme regionali e/o dai regolamenti consiliari - per la presentazione del rendiconto al Consiglio regionale. "Per i medesimi rendiconti 2012 e' ammissibile l'esercizio, da parte della Sezione regionale di controllo, di una facolta' sollecitatoria rivolta al Presidente della Regione". 3. In ottemperanza alle prescrizioni sin qui ricordate, in data 17 aprile 2013 il Presidente della Regione Veneto trasmetteva i rendiconti dei gruppi consiliari alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, con deliberazione n. 105 del 29 aprile 2013 (doc. 3), riscontrava tuttavia come "tutti i rendiconti trasmessi sono risultati sprovvisti di qualsivoglia documentazione giustificativa, si' da rendere necessari la formulazione di una richiesta di regolarizzazione documentale (...)". In particolare, la Sezione prescriveva che "con riferimento ad ogni tipologia di spesa, al documentazione giustificativa, oltre ad essere presente e leggibile, deve essere idonea a consentire l'esercizio della verifica dell'inerenza al fine istituzionale, con l'indicazione dell'occasione delle circostanze e della finalita' per le quali e' stata effettuata". In concreto, secondo la Sezione, "a titolo meramente orientativo: per le spese di acquisto di giornali e di riviste, devono essere specificate le pubblicazioni acquistate;

    per quanto concerne i libri, devono essere indicati titolo ed autore di ciascuno e, in caso di eventuali acquisti plurimi del medesimo volume, dalla documentazione giustificativa deve emergere il numero di copie acquistate;

    per quanto concerne i rimborsi a pie' di lista a favore dei consiglieri, gli stessi devono essere corredati, laddove previsto (periodo di vigenza dell'art. 5 l.r. n. 56/84, ante modifica ad opera della l.r. 13 gennaio 2012, n. 4), dall'autorizzazione del Gruppo alla partecipazione alle attivita' di cui all'art. 3 della l.r. n. 56/84;

    dalla documentazione giustificativa della singola spesa, inoltre, deve risultare l'occasione della spesa medesima nonche' gli elementi necessari ad evidenziarne l'inerenza all'attivita' del Gruppo (anche ove imputabile al singolo consigliere);

    in ordine alle spese per consulenze, la documentazione a supporto deve consentire l'individuazione del destinatario dell'incarico, dell'oggetto della consulenza e del fine istituzionale perseguito;

    in merito alle spese per convegni e manifestazioni, la documentazione giustificativa deve essere analitica (relativa cioe' a ciascun convegno/manifestazione e per ciascuna spesa ad esso riconducibile), ai fini dell'accertamento del nesso con le attivita' istituzionali". Giova tuttavia evidenziare come tali puntuali giustificazioni e...

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