N. 4 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 26 settembre 2012

Ricorso del Presidente della Repubblica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege e' domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, giusta decreto presidenziale in data 16 luglio 2012 (doc. 1) avente ad oggetto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

Nei confronti del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Palermo in relazione all'attivita' di intercettazione telefonica, svolta nell'ambito di procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Palermo, effettuata su utenza di altra persona nell'ambito della quale sono state captate conversazioni del Presidente della Repubblica.

Fatto Con nota in data 27 giugno 2012 prot. n. 069/s.p., l'Avvocato Generale dello Stato chiedeva al Dottor Francesco Messineo,

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, avendone ricevuto espresso mandato dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, 'una conferma o una smentita' di quanto risultava nell'intervista effettuata dalla giornalista Alessandra Ziniti al P.M. Antonino Di Matteo e pubblicata sul quotidiano 'La Repubblica' del 22 giugno 2012 (doc. 2), dalla cui risposta emergeva che sarebbero state intercettate conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica allo stato considerate irrilevanti, ma che la Procura di Palermo si sarebbe riservata di utilizzare (doc. 3).

Con nota in data 6 luglio 2012, il Procuratore Messineo allegando la missiva in data 5 luglio 2012 (doc. 5) con la quale il Dott. Di Matteo rappresentava che le affermazioni, pronunciate nel corso di un'intervista telefonica con la giornalista Ziniti, erano conseguenza di una domanda di quest'ultima assolutamente generica sulla sorte processuale del compendio delle intercettazioni effettuate nell'ambito di indagini, limitandosi 'all'ovvio richiamo alla corretta applicazione della normativa in tema di utilizzo degli esiti delle attivita' di intercettazione telefonica', comunicava che la Procura di Palermo, 'avendo gia' valutato come irrilevante ai fini del procedimento qualsivoglia eventuale comunicazione telefonica in atti diretta al Capo della Stato, non ne prevede alcuna utilizzazione investigativa o processuale, ma esclusivamente la distruzione da effettuare con l'osservanza delle formalita' di legge' (doc. 4).

Con nota diffusa il 9 luglio 2012 (doc. 6) e con lettera pubblicata sul quotidiano 'La Repubblica' in data 11 luglio 2012 (doc. 7), il Procuratore Messineo ulteriormente affermava che 'nell'ordinamento attuale nessuna norma prescrive o anche soltanto autorizza l'immediata cessazione dell'ascolto e della registrazione, quando, nel corso di una intercettazione telefonica legittimamente autorizzata, venga casualmente ascoltata una conversazione fra il soggetto sottoposto ad intercettazione ed altra persona nei cui confronti non poteva essere disposta alcuna intercettazione'.

Aggiungeva, inoltre, che 'in tali casi, alla successiva distruzione della conversazione legittimamente ascoltata e registrata si procede esclusivamente, previa valutazione della irrilevanza della conversazione stessa ai fini del procedimento e con la autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari, sentite le parti. Cio' e' quanto prevedono le piu' elementari norme dell'ordinamento ...' Il Presidente della Repubblica non ritiene di poter condividere la tesi del Procuratore della Repubblica, in quanto, a norma dell'art. 90 della Costituzione e dell'art. 7 della legge 5 giugno 1989, n. 219, salvi i casi di alto tradimento o attentato alla Costituzione e secondo il regime previsto dalle norme che disciplinano il procedimento d'accusa, le intercettazioni delle conversazioni cui partecipa il Presidente della Repubblica, ancorche' indirette e occasionali, sono, invece, da considerarsi assolutamente vietate e non possono, quindi, essere in alcun modo valutate, utilizzate e trascritte e di esse il pubblico ministero deve immediatamente chiedere al giudice la distruzione.

Comportano, quindi, lesione delle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, quantomeno sotto il profilo della loro menomazione, l'avvenuta valutazione sulla rilevanza delle intercettazioni ai fini della loro eventuale utilizzazione (investigativa o processuale), la permanenza delle intercettazioni agli atti del procedimento e l'intento di attivare una procedura camerale che - anche a ragione della instaurazione di un contraddittorio sul punto - aggrava gli effetti lesivi delle precedenti condotte.

In virtu' del decreto in epigrafe del Capo dello Stato, l'Avvocatura Generale eleva, pertanto, con il presente ricorso, conflitto ai sensi degli artt. 37 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, per violazione degli articoli 90 e 3 della Costituzione e delle disposizioni di legge ordinaria che ne costituiscono attuazione (art. 7 della legge 5 giugno 1989, n. 219, anche con riferimento all'art. 271 del codice di procedura penale).

Diritto

  1. Sull'ammissibilita' del ricorso.

    1.1. Sotto il profilo soggettivo.

    La spettanza della qualificazione di potere dello Stato in capo al Presidente della Repubblica, odierno ricorrente, e' del tutto pacifica. Per quanto concerne la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, appare sufficiente richiamare l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte in ordine alla competenza del Procuratore della Repubblica di dichiarare definitivamente la volonta' del potere a cui appartiene ed alla individuazione in capo al Pubblico Ministero della natura di potere dello Stato in quanto titolare diretto ed esclusivo dell'attivita' di indagine finalizzata all'esercizio (obbligatorio) dell'azione penale (sentenze della Corte costituzionale n. 216 e 420/95; 118/98; 410/98; 487/00; 232/2003; n. 100/2009; ordinanze n.

    124/2007; n. 425/2007, n. 241/2011). (1) 1.2. Sotto...

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