n. 8 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 31 ottobre 2013 -

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, contro la Corte di appello di Milano, in persona del Presidente pro tempore, la Corte di appello di Milano - sezione quarta penale, in persona del suo Presidente pro tempore dott. Luigi Martino, in relazione alla sentenza n. 985/2013 della Corte di appello di Milano. 1.1. - La Procura della Repubblica di Milano procedeva nei confronti di una serie di soggetti per il delitto di sequestro di persona commesso in Milano ai danni di Nasr Osanna Mustafa', alias Abu Omar. Nel capo di imputazione venivano indicate specificamente le persone che avevano partecipato alle fasi preparatorie del sequestro;

quelle che avevano partecipato materialmente alla consumazione del delitto e quelle che, in qualita' di capi o di componenti della rete CIA in Italia, avevano organizzato l'operazione. Secondo l'ipotesi accusatoria l'operazione sarebbe stata compiuta da cittadini statunitensi appartenenti alla CIA con la collaborazione di agenti del SISMI e di altri cittadini italiani, alcuni dei quali (come, ad esempio Luciano Pironi, sottufficiale dei ROS Carabinieri) giudicati separatamente. 1.2. - Nel corso del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Milano alcuni imputati appartenenti al SISMI opponevano il segreto di Stato su tutto cio' che concerneva i rapporti tra la CIA ed il SISMI, nonche' sugli ordini e le direttive impartiti dai vertici del SISMI, in ordine al fatto storico del sequestro di persona in danno di Abu Omar, alla cui realizzazione si dichiaravano assolutamente estranei. Il Tribunale di Milano, avviata la procedura di cui all'art. 202 c.p.p., disponeva la sospensione del procedimento fino alla definizione dei conflitti di attribuzione proposti, rispettivamente, dalla Procura della Repubblica di Milano e dal Presidente del Consiglio dei ministri, e del ricorso per conflitto di attribuzione proposto in via incidentale dalla sezione g.i.p. del Tribunale di Milano, conflitti risolti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 106/2009 (sulla quale ci si soffermera' in seguito). Con tale sentenza la Corte costituzionale - muovendo dall'assunto che l'area del segreto di Stato invocato dal Presidente del Consiglio dei ministri concerneva tutti i rapporti tra Servizi italiani e stranieri, tutti gli assetti organizzativi ed operativi del SISMI, nonche' gli ordini e le direttive che sarebbero stati impartiti dal Direttore del servizio agli appartenenti allo stesso, ancorche' ricollegabili al fatto storico del sequestro in danno di Abu Omar - annullava il provvedimento di perquisizione adottato dalla Procura della Repubblica di Milano ed eseguito in data 5 luglio 2006, nonche' il conseguente decreto di sequestro di documenti rinvenuti presso una sede del SISMI;

annullava la richiesta di incidente probatorio e la successiva assunzione della prova il 30 settembre 2006, nella parte in cui investiva i rapporti intrattenuti tra servizi di intelligente italiani e stranieri in ordine al sequestro di Abu Omar;

escludeva dalla lista venti testimoni. Il Tribunale di Milano, all'esito della valutazione in concreto sul piano processuale delle conseguenze derivanti dalla predetta sentenza della Corte costituzionale (valutazione che ad esso era stata espressamente demandata dalla Corte, alla stregua delle regole fissate dal comma 1 dell'art. 185 c.p.p. e dall'art. 191 c.p.p.), dichiarava non doversi procedere nei confronti di Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregari, perche' l'azione penale non poteva esser proseguita per l'esistenza del segreta di Stato. 1.3. - Tale statuizione veniva confermata dalla Corte di Appello di Milano. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Milano proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, limitatamente alla statuizione di conferma del proscioglimento, ai sensi degli artt. 202, comma 3 c.p.p., degli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregari, per l'esistenza di un segreto di Stato, nonche' avverso le ordinanze emesse dalla Corte di appello di Milano il 22 e 26 ottobre 2010, con cui erano state dichiarate inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli imputati Ciorra, Mancini, Di Troia e Di Gregari nella fase delle indagini preliminari. Denunciato il duplice errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale - consistente nella non corretta individuazione di quanto avrebbe costituito oggetto dell'effettiva segretazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e nella non del tutto corretta lettura della pronuncia delle leggi - il Procuratore ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 606, comma 1, lettera b) ed e) del c.p.p. in relazione agli artt. 41 della legge n. 124/2007, 202 e 546, lettera E) c.p.p. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto coperti dal segreto di Stato i rapporti tra SISMI e CIA eventualmente riguardanti il sequestro in danno di Abu Omar, laddove, ad avviso del ricorrente, comportamenti di collaborazione al sequestro posti in essere da singoli funzionari del SISMI non avrebbero potuto esser ritenuti coperti dal segreto di Stato, dovendosi escludere, sulla base degli atti di apposizione del segreto di Stato, qualsiasi responsabilita' del Governo italiano e del SISMI in ordine al sequestro, e che si fosse trattata di un'operazione congiunta SISMI/CIA;

2) violazione dell'art. 606, comma 1, lettera b) ed e) del c.p.p. in relazione agli artt. 185, 191, 202, 546 lettera e) c.p.p. e 41 della legge n. 124/2007. Il ricorrente contestava alla Corte territoriale di aver operato molto sommariamente la verifica, demandata dalla Corte costituzionale, ai sensi degli artt. 185 e 191 c.p.p., dell'incidenza sul piano probatorio dell'annullamento di alcuni atti disposto dalla Corte costituzionale, pervenendo alla conclusione che le prove a carico degli agenti del SISMI sarebbero state coperte da un «sipario nero» impeditivo dell'accertamento di ogni responsabilita' penale;

3) violazione dell'art. 606, comma 1, lettera b) ed e) del c.p.p. in relazione all'art. 41 della legge a 124 del 2007, 185, 191, 202, 546, lettera e) e 586 c.p.p. Per le stesse ragioni indicate nei primi due motivi di ricorso, il Procuratore generale ricorrente si doleva della ritenuta inutilizzabilita' delle dichiarazioni, asseritamente di sostanza confessoria, rese nella fase delle indagini preliminari dagli allora indagati Mancini, Ciorra, Di Gregori e Di Troia. La sentenza della Corte territoriale veniva impugnata, limitatamente alla statuizione con la quale era stato dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Mancini, Pollari, Ciorra, Di Troia e De Gregori per l'esistenza di un segreto di Stato, da alcune parti civili, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte dal Procuratore generale. In primo luogo si censurava l'interpretazione della sentenza della Corte costituzionale data dalla Corte territoriale, ritenuta contra legem, secondo la quale sarebbe ravvisabile un'area di immunita' per gli agenti del SISMI che, invece, ad avviso delle parti civili ricorrenti, non esisterebbe in ipotesi di partecipazione ad operazioni non assentite dai dirigenti del SISMI. In secondo luogo ci si doleva dell'illogicita' della motivazione, essendo il fatto contestato illegale, anche alla stregua di quanto risultante da deliberazioni di organismi internazionali. In terzo luogo si denunciava l'erroneita' dell'inclusione nell'ambito degli interna corporis coperti da segreto degli atti posti in essere dagli imputati in relazione al rapimento di Abu Omar. In quarto luogo si criticava la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto coperte dal segreto di Stato molte fonti di prova, tra cui la registrazione del colloquio Mancini-Pignero, laddove si sarebbe trattato di conversazione tra due soggetti interagenti al di fuori del servizio ed in relazione a fatti costituenti reato. Infine si censurava la mancata valutazione, nella sentenza impugnata, dell'idoneita' della rivelazione di notizie coperte dal segreto di Stato a ledere l'integrita' e la funzionalita' dell'apparato di difesa dello Stato, anche in considerazione del fatto che le notizie divulgate sarebbero gia' divenute di pubblico dominio. 1.4. - La Corte di cassazione, in accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore generale e dalle parti civili, con la sentenza n. 46340/12, ha annullato i proscioglimenti degli imputati Pollari, Ciorra, Di Troia, Di Gregori e Mancini, nonche' le ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010, con cui la Corte di Appello di Milano aveva ritenuto l'inutilizzabilita' delle dichiarazioni rese dagli allora indagati Ciorra, Di Troia, Di Gregori e Mancini nel corso degli interrogatori cui era no stati sottoposti nella fase delle indagini preliminari. La Corte di appello di Milano - quale giudice cui e' stata rinviata la causa dalla Suprema Corte - con ordinanza emessa in data 28 gennaio 2013 ha accolto la richiesta di produzione dei verbali degli interrogatori resi dai predetti imputati, avanzata dalla Procura generale, in dichiarato ossequio alla citata sentenza della Corte di cassazione, ammettendo altresi' la produzione, da parte della difesa dell'imputato Mancini...

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