N. 12 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 1 ottobre 2012

Ricordo della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avvocati Paolo Chiapparrone e Marina Valli ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370 presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio del Ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la risoluzione previa sospensione del conflitto di attribuzione insorto fra la Regione Siciliana e lo Stato in seguito all'emanazione della nota 23 luglio 2012 n. 0052547 del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni - avente ad oggetto: 'Accantonamento ex art. 13, comma 17, e art. 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e art. 35, comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e art. 4, comma 11 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16', adottata in lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione Siciliana ed in particolare per la violazione dell'art. 36, comma 1 dello statuto e 2, comma 1 delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R.

1074 del 1965 nonche' del principio di leale collaborazione e dell'art. 43 dello Statuto d'autonomia Fatto L'attuazione degli accantonamenti disposti dal Ministero nei confronti della Regione ricorrente comporta la sottrazione di gettito di esclusiva spettanza regionale.

Infatti il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA, ha reso noto, con la nota che da' luogo al sollevato conflitto, che, nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, saranno operati gli accantonamenti, previsti nelle disposizioni suindicate, nei confronti delle Regioni e delle Province autonome a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali a titolo di concorso alla finanza pubblica.

In particolare, per le Regioni Valle d'Aosta e Sardegna, detti accantonamenti, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, saranno operati direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, mentre per le altre Autonomie speciali, tra cui la Regione Siciliana, le cui entrate sono acquisite mediante il meccanismo della riscossione diretta, l'Agenzia delle Entrate Struttura di Gestione, provvedera' a trattenere gli importi (per la Regione Siciliana e' quantificato per il 2012 un importo pari a euro...

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