N. 10 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 23 novembre 2010

Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2565 del 12 novembre 2010 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 27429 del 12 novembre 2010 (doc. 2), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv.

Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri, n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato emanare, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, anche con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' per il conseguente annullamento dei punti 1.2, 17.1 e 17.2 nonche' dell'allegato 3 delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanate con d.m. 10 settembre 2010, nella parte in cui si riferiscono alla Provincia autonoma di Trento.

per violazione:

dell'articolo 8, nn. 1), 5), e 6), nonche' integrativamente nn.

2), 3), 4), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22) e 24), e dell'articolo 9, nn. 8) e 9) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); - dell'articolo 16 del medesimo Statuto;

delle norme di attuazione dello Statuto di cui al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, al d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690, al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526;

delle norme di attuazione dello Statuto di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, con particolare riferimento agli articoli 2 e 3;

degli articoli 117, commi terzo, quinto e sesto, e dell'articolo 118 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 legge cost. n. 3/2001.

Fatto L'articolo 8, n. 6), dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, attribuisce alle Province autonome potesta' legislativa primaria nella materia della tutela del paesaggio.

La competenza in materia di tutela del paesaggio e' accompagnata dalla competenza -sempre primaria - in varie altre materie, tra cui l'ordinamento degli uffici provinciali (art. 8, n. 1), l'urbanistica e i piani regolatori (art. 8, n. 5), la toponomastica (art. 8, n. 2,

St.), la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare (art. 8, n. 3), gli usi e costumi locali (art. 8, n. 4), gli usi civici (n. 7), l'ordinamento delle minime proprieta' colturali (n. 8), i porti lacuali (n. 11), le miniere, cave e torbiere (n. 14), l'alpicoltura e i parchi per la protezione della flora e della fauna (n. 16), la viabilita', gli acquedotti e i lavori pubblici di interesse provinciale (n. 17), le comunicazioni ed i trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia (n. 18), l'agricoltura e le foreste (n. 21), l'espropriazione per pubblica utilita' (n. 22), le opere idrauliche (n. 24).

Inoltre, la Provincia ha competenza concorrente in materia di incremento della produzione industriale (art. 9, n. 8) St.) e di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 9, n. 9).

Nelle stesse materie l'art. 16 dello Statuto assegna alla Provincia le funzioni amministrative.

Gia' prima del 2001 - sulla base delle sole attribuzioni statutarie - alle Province autonome era stata riconosciuta competenza in materia di energia: in particolare, l'articolo 01 delle norme di attuazione dello statuto di cui al d.P.R. n. 235 del 1977 (aggiunto dal d. lgs. n. 463 del 1999) ha trasferito alle Province autonome le funzioni in materia di energia esercitate dallo Stato sia direttamente mediante gli organi centrali e periferici, sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale (comma 1), precisando che le funzioni relative alla materia 'energia' concernono le attivita' di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia (comma 2).

L'articolo 117, comma terzo, della Costituzione ha poi riconosciuto alle Regioni ordinarie competenza legislativa concorrente in materia di 'produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia' e tale norma, se ritenuta ampliativa dell'autonomia spettante in materia di energia alla Provincia in virtu' dello Statuto speciale, si applica anche ad essa in base all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in questo senso v. la sent. 383/2005 della Corte costituzionale).

Accanto al gia' citato d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), il riparto di materie previsto dallo statuto e' attuato da ulteriore normativa di attuazione, tra cui rilevano in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare).

L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.

266, regola invece sul piano generale il rapporto tra atti legislativi statali leggi regionali e provinciali, escludendo che la potesta' legislativa provinciale possa essere limitata da atti non legislativi, mentre l'art. 3 d. lgs. n. 266/1992 pone vincoli sostanziali e procedurali agli atti di indirizzo e coordinamento rivolti alla Provincia.

Infine l'articolo 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24...

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