N. 5 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 4 maggio 2012

P.Q.M.

Chiede che Codesta Ecc.ma Corte, contrariis rejectis, voglia dichiarare - se del caso previa sollevazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 comma 1, del d.l. n. 195 del 2009, come convertito con legge n. 26 del 2010, dell'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, nonche' dell'art. 5, comma 1, del d.l. n.

216 del 2011 ove interpretati nel senso di obbligare la Regione Campania, anche in assenza di sua intesa, ad acquistare la proprieta' del termovalorizzatore di Acerra entro il termine del 31 gennaio 2012, in riferimento agli artt. 3, 5, 41, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. - che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, emanare il del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2012 con il quale e' stato deliberato il trasferimento alla Regione Campania della proprieta' del termovalorizzatore sito in localita' Pantano del Comune di Acerra per il prezzo complessivo di Euro 355.550.240,84, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013, e per l'effetto annullarlo, previa sospensione cautelare immediata dei relativi effetti.

Roma-Napoli, addi' 16 aprile 2012 Prof. Avv. Caravita di Toritto - Avv. D'Elia - Avv. Paolino

Ricorso della Regione Campania, (c.f. 80011990636), in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, On. Dott. Stefano Caldoro, rappresentata e difesa, ai sensi delle delibere della Giunta regionale n. 44 del 22 febbraio 2012 e n. 89 del 6 marzo 2012, giusta procura a margine del presente atto, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria D'Elia (c.f. DLEMRA53H42F839H), dell'Avvocatura regionale, i nonche' dal Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto (c.f. RVBMN54D19H501A) e dall'Avv. Gaetano Pedino (PLNGTN55A22B644S), del libero foro, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania sito in Roma alla Via Poti, n.

29 (fax: 06/42001646; pec abilitata: cdta@legalmail.it) Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella persona del Presidente pro tempore,

Per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2012 con il quale e' stato deliberato il trasferimento alla Regione Campania della proprieta' del termovalorizzatore sito in localita' Pantano del Comune di Acerra per il prezzo complessivo di Euro 355.550.240,84, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013.

Fatto 1. - Con DPCM adottato con delibera del 16 febbraio 2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito che 'la proprieta' del termovalorizzatore sito in localita' Pantano, nel comune di Acerra, e del relativo compendio immobiliare e' trasferita dalla societa' proprietaria dell'impianto alla Regione Campania al prezzo complessivo di euro 355.550.510,84' con oneri coperti 'a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 relative al programma attuativo regionale per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, che presenta la necessaria disponibilita', oltre che con eventuali contributi da riconoscere alla Regione Campania in dipendenza del trasferimento'.

Il provvedimento fa seguito al d.l. n. 90 del 2008, con il quale il Governo ha provveduto alla messa in esercizio dell'impianto di Acerra. In particolare, l'art. 5, commi 1 e 2, del richiamato d.l. n.

90 del 2008 sull'emergenza rifiuti in Campania, convertito dalla legge n. 123 del 2008, ha autorizzato il conferimento ed il trattamento di determinate categorie di rifiuti (tra cui le cosiddette 'ecoballe') presso il termovalorizzatore di Acerra, per un quantitativo massimo di 600.000 tonnellate annue, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte comunque salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel predetto parere, nonche' i limiti alle emissioni ivi stabiliti. Il comma 2 del richiamato art. 5 ha quindi autorizzato l'esercizio dell'impianto di Acerra, tenuto conto del parere della Commissione di valutazione di impatto del febbraio 2005 e della consultazione esperita con la popolazione interessata.

L'avvio dell'impianto e' stato disposto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 (recante 'Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento'), concernente la procedura di rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale ai fini dell'esercizio di nuovi impianti.

Le disposizioni dell'art. 5 hanno trovato attuazione con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3745 del 5 marzo 2009 che, considerato il ruolo determinante dell'impianto per il superamento dell'emergenza, ne ha disposto l'avviamento e l'esercizio provvisorio.

Nel novembre 2008, mediante procedura negoziata, la struttura del Sottosegretario di Stato per la Protezione civile ha affidato alla societa' lombarda A2A S.p.A. la gestione dell'impianto di Acerra, integrata con quella dell'impianto di selezione e trattamento di Caivano.

Il successivo d.l. n. 195 del 2009, in particolare l'art. 7, comma 1, ha previsto che 'Entro il 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' trasferita la proprieta' del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato'.

L'art. 7, comma 2, del d.l. n. 195 del 2009, ha inoltre stabilito che le risorse finanziarie necessarie per l'acquisizione dell'impianto sarebbero state prelevate 'anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottosviluppate, per la quota nazionale o regionale'.

Il termine del 31 dicembre 2011, entro il quale sarebbe dovuto avvenire il trasferimento della proprieta' dalla attuale proprieta' (societa' FIRE SPA) alta Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero alla Regione Campania, previa intesa con la stessa, ovverosia ad altri enti pubblici o privati e' stato poi prorogato al 31 gennaio 2012 dal d.l. n. 216 del 2011.

Con il d.P.C.M. del 16 febbraio 2012 - oggetto dell'odierno conflitto di attribuzioni - il Governo ha unilateralmente disposto il trasferimento della proprieta' dell'impianto in questione alla Regione Campania, in asserita applicazione dell'art. 61, comma 3 del d.l. n. 5 del 2012, (convertito con legge n. 35 del 2012). Tale ultima norma prevede che 'Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o piu' Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario puo', nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni Interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. Qualora nel medesimo termine e' comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla permanenza dell'interesse pubblico'.

Il Governo ha disposto il trasferimento forzoso della proprieta' dell'impianto di Acerra alla Regione Campania, in falsa applicazione del menzionato art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, sostenendo che la Regione Campania non avrebbe lealmente collaborato nella fase di ricerca dell'intesa prevista dalla legge.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e la relativa nota oggetto del presente conflitto invadono la sfera di competenza costituzionale della Regione Campania e sono stati emanati in violazione degli artt. 3, 5, 41, 114, 117, 118, 119 Cost. e dei principi di buon andamento dell'amministrazione (97 Cost.) e leale collaborazione (art. 120 Cost.). Sono illegittimi e devono pertanto essere annullati, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti motivi di Diritto

  1. - Contrasto con gli artt. 114, 117, 118 e 41 Cost., anche per violazione delle competenze in materia di gestione dello smaltimento dei rifiuti, nonche' per violazione dell'autonomia negoziale della Regione Campania, obbligata alla conclusione del contratto di acquisto del termovalorizzatore di Acerra.

    1.1. Il d.P.C.M. del 16 febbraio 2012 dispone il trasferimento della proprieta' dell'impianto per il trattamento dei rifiuti sul falso ed illegittimo presupposto 'che la Regione Campania in ragione dell'ubicazione del predetto impianto e del suo asservimento al ciclo di smaltimento dei rifiuti in relazione ad un ampio territorio coincidente con piu' province della Campania, appare l'unico soggetto istituzionale idoneo ad assumerne la proprieta'', come si legge al primo 'considerato', pag. 5, dell'atto impugnato.

    In disparte le eccezioni, che verranno di seguito svolte circa il gravissimo difetto di istruttoria, relativo alla mancata valutazione della possibilita' di assegnare la proprieta' dell'impianto a soggetti diversi dalla Regione, come espressamente previsto dall'art.

    7, comma 1, del d.l. n. 195 del 2009, del tutto arbitrario appare il presupposto relativo all'asserita idoneita' esclusiva dell'Ente regione all'assunzione della proprieta' del termovalorizzatore.

    E' noto, infatti, che per quanto attiene alla disciplina della gestione dei rifiuti alle Regioni spettano i compiti attributi dall'art. 196 del d.lgs. n. 152 del 2006, che si possono sintetizzare nella predisposizione, adozione e aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti, nella promozione della gestione integrata dei rifiuti e nell'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti e al recupero degli stessi.

    Gli unici compiti affidati allo Stato sono quelli di...

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