n. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 19 giugno 2014 -

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Conflitto tra enti n. 6 depositato il 19 giugno 2014 della Regione Veneto, (C.F.: 80007580279) con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, autorizzato mediante deliberazione della Giunta stessa n. 737 del 27/05/2014 (doc. 3), rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dagli avv.ti Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale, prof. Mario Bertolissi (C. F.: BRTMRA48T28L483I, PEC: mario.bertolissi@ordineavvocatipadova.it, telefax 049/8360938), prof. Vittorio Domenichelli (C.F.: DMNVTR48P10D578Z, PEC: vittorio.domenichelli@ordineavvocatipadova.it, telefax 049/8763202), Francesco Rossi (C.F.: RSSFNC61P26G224T, PEC: francesco.rossi@ordineavvocatipadova.it, telefax 049/650834) e Luigi Manzi (CF: MNZLGU34E15H501Y, PEC: luigimanzi@ordineavvocatiroma.org, telefax 06/3211370) del foro di Roma, con domicilio eletto, agli effetti del presente giudizio, presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri, n. 5 contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, notiziandone, anche, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in persona del Presidente p.t. per regolamento di competenza in relazione e avverso le deliberazioni: a) n. 269 del 9 aprile 2014 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, depositata in segeteria 1'11/04/2014;

  1. quelle presupposte e quelle che eventualmente saranno adottate, medio tempore, in conseguenza ad esse. in punto: perche' 1) sia dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto adottare la gravata delibera ne' esercitare un controllo sulle singole voci di spesa o chiedere integrazioni documentali in base a criteri di propria statuizione, per violazione, come precisato nella parte motiva, degli artt. 5, 100, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122, 123 Cost. in relazione all'autonomia istituzionale, legislativa, amministrativa, contabile, statutaria, dello stesso d.l. n. 174, convertito con modificazioni dalla 1. n. 213/2012 ridondante in lesione dell'autonomia costituzionale regionale e dello Statuto regionale del Veneto approvato con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ove prevede e garantisce l'autonomia del Consiglio e dei gruppi consiliari (cfr. artt. 19, 20, 21, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 48), nonche' del principio di leale collaborazione;

    2) per l'effetto, sia annullato (anche solo in parte qua) la delibera impugnata, nonche' gli atti presupposti e quelli che eventualmente saranno adottati, medio tempore, in conseguenza ad essi, in applicazione degli artt. 41 e 38 1. 11 marzo 1953, n. 87. F a t t o 1. Il presente giudizio costituisce ulteriore sviluppo di una vicenda concernente la contestazione, da parte della Corte dei conti, di irregolarita' nella rendicontazione dei gruppi consiliari regionali ex art. 1 di. n. 174/2012 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 213/2012), gia' portata all'attenzione di codesto ecc.mo Collegio e decisa, in senso favorevole alla Regione, sia in sede di giudizio di legittimita' costituzionale (cfr. sent. n. 39/2014), sia in sede di conflitto di attribuzioni relativamente ai rendiconti riferiti all'anno 2012 (cfr. sent. n. 130/2014). Con la qui gravata deliberazione n. 269 del 9 aprile 2014 (doc. 1), la Sezione regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei conti contesta ai gruppi consiliari regionali l'irregolare rendicontazione delle spese per l'anno 2013, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute ai sensi dell'art. 1, commi 11 e 12, del d.l. 174/2012 e dell'art. 4 della 1.r. n. 28/2013. Come noto, invero, l'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012 prevede che "ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilita', nonche' per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonche' le misure adottate per consentire la tracciabilita' dei pagamenti effettuati". In attuazione di cio', la Conferenza Stato - Regioni, nella seduta del 6 dicembre 2012, ha deliberato le summenzionate linee guida per il rendiconto dell'esercizio annuale da parte dei gruppi consiliari;

    linee guida che sono state recepite con d.p.c.m. 21 dicembre 2012, pubblicato il 2 febbraio ed entrato in vigore il 17 febbraio 2013. Da parte sua, la Regione Veneto si e' pedissequamente adeguata alle predette linee guida, senza ritenere opportuna alcuna loro integrazione (di cio' da' atto la delibera n. 269/2014, p. 17;

    sul punto, v. l.r. n. 47/2012, specie sub art. 13, come modificato dalla l.r. n. 28/2013). Dev'essere sin d'ora evidenziato che il predetto d.p.c.m. - ai fini che qui interessano - definisce il modello di rendiconto annuale dei gruppi consiliari (cfr. allegato B) contemplando un elenco di quindici voci puntuali di spesa piu' una sedicesima "aperta" da specificare ("altre spese");

    nel contempo, prescrive che "ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei Gruppi consiliari (...) deve corrispondere a criteri di veridicita' e correttezza", precisando che la veridicita' "attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute", mentre la correttezza "attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalita' previste dalla legge ...)" e rimettendo in via esclusiva al Presidente del gruppo il compito di autorizzare la spesa (con conseguente assunzione di responsabilita') e di attestarne, appunto, la veridicita' e la correttezza (cfr. art. 1). Quanto alla documentazione contabile, l'art. 3 si limita a prescrivere che "1. Al rendiconto di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione e conservata a norma di legge. 2. Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile e' rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante. 3. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi". 3. In ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 10, del d. 1. n. 174/2012, con nota prot. 85391 del 27 febbraio 2014, il Presidente della Regione Veneto trasmetteva i rendiconti dei gruppi consiliari relativi al 2013 - tutti redatti secondo il modello di rendiconto definito dall'allegato B del d.p.c.m. e muniti della prescritta documentazione contabile - alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Quest'ultima, con deliberazione n. 190/2014/FRG di data 12 marzo 2014, riscontrava presunte "carenze ed irregolarita' documentali che necessitano di essere approfondite ed eventualmente, ove possibile, regolarizzate", assegnando un termine di 15 giorni per procedere alla "regolarizzazione mediante l'esibizione della documentazione giustificativa analiticamente indicata per ciascuno dei Gruppi predetti, nelle schede allegate alla deliberazione medesima" (doc. 2). Con inopinata acribia, la Sezione Regionale di Controllo richiedeva, fra l'altro: 1) la comunicazione della composizione del gruppo consiliare alla data del 1 gennaio 2013 e le eventuali variazioni intervenute nel corso dell'armo;

    2) la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Veneto che definisce le tipologie di spese inerenti alle attivita' istituzionali dei gruppi consiliari;

    3) il disciplinare interno contenete l'indicazione delle modalita' di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e di tenuta della contabilita' , ai sensi...

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