N. 7 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 18 giugno 2012

P.Q.M.

la Regione autonoma della Sardegna, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia:

dichiarare che non spettava allo Stato, e per esso al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, adottare, in violazione del principio di leale collaborazione fra lo Stato e le Regioni, degli artt. 3 e 6 della 1. cost. 26 febbraio 1948, n. 3, recante 'Statuto speciale per la Sardegna', degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, recante Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale', dell'art. 1 del d. lgs. 6 febbraio 2004, n. 70, recante 'Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura', degli artt. 3, 5, 117, e 119 della Costituzione, anche in riferimento all'art. 4, comma 2, del Regolamento del Consiglio dell'U.E. 6 aprile 2009, n. 302, al Regolamento del Consiglio dell'U.E. 17 gennaio 2012, n. 44, alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, ratificata in forza della 1. 4 giugno 1997, n. 169, alla Raccomandazione 10-04 della Commissione Internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), all'art. 3 del d. lgs. n. 154 del 2004, il decreto 3 aprile 2012, recante 'Ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2012', pubblicato in G.U. n. 117 del 21 maggio 2012 (12A05675);

conseguentemente e per l'effetto, annullare il menzionato decreto;

in via cautelare, sospendere l'impugnato decreto nelle more del definitivo pronunciamento nel merito.

Roma - Cagliari, addi' 7 giugno 2012

Avv. Tiziana Ledda - Avv. Prof. Massimo Luciani

della Regione autonoma della Sardegna (C.F. 80002870923) in persona del suo Presidente Dott. Ugo Cappellacci, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del presente atto e in forza di delibera della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/40 del 18 aprile 2012, dagli Avv.ti Tiziana Ledda (C.F.:

LDDTZIN52T59B354Q; fax: 070.6062418; PEC:

tledda@pec.regione.sardegna.it) e Prof. Massimo Luciani (C.F.

LCNMSM52L23H501G; fax: 06.90236029; PEC:

massimoluciani@ordineavvocatiroma.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in 00153 Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9, contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, a seguito e per l'annullamento del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 aprile 2012, recante 'Ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2012', pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012 (12A05675).

Fatto 1. - Il presente conflitto trae origine dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 aprile 2012, recante 'Ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2012', pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012 (12A05675). Di esso si chiede l'annullamento previa sospensione.

1.1.- Per comodita' di lettura e praticita' d'esposizione, e' opportuno riportare integralmente il contenuto dell'impugnato decreto: 'Il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. l, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

Visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 96 del 15 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2011, con il quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione delle unita' da autorizzare alla pesca del tonno rosso con il sistema 'circuizione (PS)', per la campagna di pesca 2012;

Considerato che, al termine dei lavori della 22a sessione ordinaria dell'ICCAT, le Parti Contraenti hanno deciso di confermare, anche per la campagna di pesca 2012, la piena vigenza della raccomandazione ICCAT n. 10-04, con particolare riguardo alla definizione del totale ammissibile di cattura (TAC);

Visto il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio del 17 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 25 del 27 gennaio 2012 con il quale e' stato ripartito, tra le flotte degli Stati Membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea, per l'annualita' 2012, attribuendo alla flotta italiana il massimale di 1.787,91 tonnellate ed un numero di 12 imbarcazioni autorizzate per la pesca con il sistema 'circuizione (PS)';

Ritenuto opportuno evidenziare che la quota individuale minima di cui devono disporre le unita' da autorizzare alla pesca del tonno rosso con il sistema 'circuizione (PS)', per l'annualita' 2012, non puo' essere inferiore ai parametri di sostenibilita' economica, ambientale e sociale, cosi' come individuati dal Comitato scientifico dell'ICCAT;

Considerato che, sulla base delle comunicazioni presentate secondo le modalita' e nei termini fissati dal predetto decreto ministeriale 22 dicembre 2011, i predetti parametri di sostenibilita' economica, ambientale e sociale sono stati raggiunti da n. 12 imbarcazioni armate con il sistema 'circuizione (PS)';

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere ad un'adeguata ripartizione del totale ammissibile di cattura (TAC) attribuito all'Italia con il predetto regolamento (UE) n. 44/2012, tra i diversi sistemi di pesca autorizzati, tenendo conto del numero di unita' autorizzate per ciascuno di essi al fine di conseguire e mantenere adeguati livelli di sostenibilita' economica e di redditivita';

Ritenuta necessaria la costituzione di una riserva a disposizione dell'amministrazione per far fronte agli andamenti delle catture effettive rispetto ai massimali attribuiti ai diversi sistemi;

Ritenuto necessario suddividere, per la campagna di pesca 2012, il contingente di cattura destinato al sistema 'palangaro (LL)' in quote individuali di cattura, onde scongiurare l'eventuale ripetersi di un eccesso di pesca come verificatosi nel corso della precedente annualita' 2011;

Ritenuto necessario determinare, anche per la campagna di pesca 2012, il numero delle tonnare fisse autorizzate in conformita' ai medesimi criteri adottati, nel corso della precedente annualita' 2011, con decreto direttoriale n. 19044 del 10 maggio 2011;

Vista la nota n. 402, in data 22 marzo 2012, con la quale l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione autonoma Sardegna ha proposto, incicandone anche la consistenza, l'attribuzione di quote individuali di cattura alle tonnare fisse operanti nel proprio ambito territoriale;

Considerata la necessita' di incrementare il numero dei porti designati ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CE) n.

302/2009, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza della navigazione negli spostamenti tra le aree abituali di pesca ed i medesimi punti di sbarco;

Considerata l'opportunita' di valorizzare la continuita' dell'esercizio dell'attivita' di pesca del tonno rosso, in quanto strettamente connesso al principio di tradizionalita' alla base del sistema di contingentamento;

Considerata l'urgenza di provvedere alla ripartizione del contingente complessivo assegnato all'Italia tra diversi sistemi di pesca stanti le scadenze fissate dalla normativa comunitaria e la necessita' di consentire il formale avvio della campagna 2012;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura che, nella riunione del 21 marzo 2012, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico 1. Il contingente complessivo, pari a 1.787,91 tonnellate, assegnato dall'Unione europea all'Italia, per la campagna di pesca 2012, e' ripartito tra i sistemi di pesca come segue:

|=========================|===============|=========================| | SISTEMA | % | Tonnellate | |=========================|===============|=========================| | Circuizione (PS) | 77,051 | 1.377,60 | |-------------------------|---------------|-------------------------| | Palangaro (LL) | 11,000 | 196,67 | |-------------------------|---------------|-------------------------| | Tonnara fissa (TRAP) | 6,712 | 120,00 | |-------------------------|---------------|-------------------------| |Pesca sportiva/ricreativa| 1,957 | 35,00 | | (SPOR) | | | |-------------------------|---------------|-------------------------| | Quota non divisa (UNCL) | 0,280 | 5,00 | |-------------------------|---------------|-------------------------| | Riserva (*) | 3,000 | 53,64 | |=========================|===============|=========================| (*) Con priorita' di assegnazione in ordine cronologico a fronte di superamenti di quota relativi ai diversi sistemi di pesca.

  1. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2012, a ciascuna delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema 'circuizione (PS)', sono indicate nell'allegato A del presente decreto e sono state calcolate sulla base di quelle inizialmente attribuite nel 2011, modificate a seguito delle ulteriori procedure di concentrazione ed in ragione del contingente assegnato al sistema in questione di cui al precedente comma 1.

  2. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2012, a ciascuna delle unita' autorizzate...

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