n. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 20 febbraio 2013 -

Ricorso nell'interesse della Regione autonoma della Sardegna (cod. fisc. 80002870923) in persona del Presidente pro-tempore dott. Ugo Cappellacci, giusta procura a margine del presente atto rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziana Ledda (cod. fisc.: LDDTZN52T59B354Q;

fax: 070/6062418;

Pec: tledda@pec.regione.sardegna.it) e prof. Massimo Luciani (cod. fisc. LCNMSM52L23H501G;

fax: 06/90236029;

Pec: massimoluciani@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in 00153 Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, a seguito e per l'annullamento del decreto del Direttore Generale delle Finanze e del Ragioniere Generale dello Stato 5 dicembre 2012, recante «Modalita' di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'erario, ai sensi dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 289 del 12 dicembre 2012. F a t t o 1. - La questione che viene portata allo scrutinio di codesta ecc.ma Corte costituzionale e' analoga ad altre gia' note all'ecc.mo Collegio, perche' tuttora pendenti (Reg. confl. enti n. 13 del 2012) o gia' definite con sentenza (sent. n. 241 del 2012). Essa, infatti, concerne l'illegittimita' costituzionale della riserva all'erario delle maggiori entrate maturate in seguito alle manovre di finanza pubblica, in violazione - tra l'altro - dell'art. 8 della legge cost. n. 3 del 1948, recante Statuto speciale per la Sardegna. L'art. 2 del d.-l. n. 74 del 2012 ha istituito un Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012. Il comma 3 del predetto art. 2 prevede che al Fondo «affluiscono, nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante [...]. La misura dell'aumento, pari a 2 centesimi al litro, e' disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane». Il successivo comma 4 prevede che «Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'erario per le finalita' di cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione». E' stata cosi' introdotta una clausola di riserva all'erario statale del maggior gettito fiscale derivante dall'aumento delle imposte sui carburanti fossili. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane 7 giugno 2012, n. 69805, e' stato disposto, a decorrere dall'8 giugno 2012, l'aumento, pari a 2 centesimi al litro, delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante, come previsto dall'art. 2, comma 3, del d.-1. n. 74 del 2012. 2. - Ora, con l'impugnato decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina le modalita' di individuazione del maggior gettito da riservare all'erario, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.-1. n. 74 del 2012. Tali «modalita'» possono essere cosi' brevemente sintetizzate. Il Ministero ha predisposto una tabella recante le «previsioni degli incrementi di gettito dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, dell'accisa sul gasolio usato come carburante e dell'imposta sul valore aggiunto, per l'anno 2012, distinte per capitolo/articolo di imputazione del bilancio dello Stato, derivanti dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122» (art. 1, comma 1, del decreto). Dette previsioni sono raffrontate con le previsioni di gettito complessive derivanti dalle suddette accise. Il raffronto tra le due cifre consente di «determinare le incidenze percentuali degli incrementi di gettito [...] rispetto al gettito complessivo previsto per i citati capitoli» (art. 1, comma 2). E' sulla base delle percentuali risultanti dal raffronto tra le due cifre che i competenti uffici statali, al momento di contabilizzare le entrate erariali, imputeranno le somme corrispondenti alle percentuali derivanti dal maggior gettito («ivi comprese quelle afferenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano») agli appositi capitoli di bilancio separati (artt. 2, 3). Le somme cosi' contabilizzate verranno trattenute al bilancio statale, senza entrare «nel computo delle spettanze da...

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