n. 1 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 febbraio 2013 -

Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano (c.f. e p.i. 00390090215), con sede in Piazza Silvius Magnago 1 - 39100 Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, Dr. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, giusta procura speciale del 29 gennaio 2013, rep. n. 23568 (doc. 1), rogata dal Segretario Generale della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano Dott. Hermann Berger, in virtu' della deliberazione della Giunta provinciale del 21 gennaio 2013, n. 62 (doc. 2), tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Renate von Guggenberg (c.f. VNGRNT57L45A952K - Renate.Guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f. BKR SPH 65 E10 B160H - Stephan. Beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bernardi (c.f. BRN CST 64 M47 D548L - Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (c.f. FDN LRA 65 H69 A952U - Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it), di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (c.f. CST MHL 38 C30 H501R), di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata, i quali dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente giudizio al n. di fax 06/3729467 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata:michelecosta@ordineavvocatiroma.org;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, domiciliato per la carica presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, n. 370, Roma, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

A seguito e per l'annullamento del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 novembre 2012, recante «Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, commi 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Tremo e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 11 dicembre 2012, n. 288. Fatto 1. - Le vicende sottese alla presente controversia sono in larga parte note a codesta ecc.ma Corte Costituzionale. Esse, infatti, prendono le mosse dall'articolo 16, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario». Con il comma 3 dell'articolo 16 di tale decreto-legge e' stata introdotta una misura predefinita ed a tempo indeterminato di concorso al risanamento della finanza pubblica da parte delle autonomie speciali, tra cui anche la Provincia autonoma di Bolzano, accompagnata dalla previsione di un accantonamento di quote di compartecipazione ai tributi erariali. Quale criterio predefinito in legge per l'accantonamento sono state indicate le spese sostenute per consumi intermedi desunte per l'anno 2011 dal SIOPE. Il comma 4 del medesimo articolo predetermina un termine perentorio di scadenza per la conclusione dell'accordo sul patto di stabilita' e definisce unilateralmente in legge gli obiettivi posti a carico di questa Provincia. Come e' noto a codesta ecc.ma Corte costituzionale, le citate disposizioni, trattandosi di previsioni lesive dell'autonomia finanziaria costituzionalmente e statutariamente garantita in capo alla Provincia autonoma di Bolzano, nonche' dei principi costituzionali di ragionevolezza e di leale collaborazione, sono oggetto di questioni di legittimita' costituzionale in via principale, proposte con ricorso rubricato al numero 149 del registro ricorsi 2012, e che il relativo ricorso, che e' qui da intendersi richiamato e trascritto, e' tuttora pendente. L'udienza per la trattazione e' stata fissata per il 19 giugno 2013. 2. La Conferenza delle regioni e delle province autonome non ha espresso alcun accordo con lo Stato in merito all'accantonamento di quote di compartecipazione ai tributi erariali. 3. Con lettera del 30 ottobre 2012 (doc. 3) la Regione autonoma Valle d'Aosta, la Regione Siciliana, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione autonoma Sardegna e la Provincia autonoma di Bolzano, in assenza di accordo, hanno chiaramente espresso unicamente l'avviso che il metodo per desumere le spese per consumi intermedi e conseguentemente il calcolo della proporzione del contributo. non possa che derivare dall'interrogazione del sistema SIOPE, ivi compresa la tabella che definisce i codici SIOPE rientranti nella definizione di consumi intermedi, senza peraltro concordare con tale notula con lo Stato i risparmi da raggiungere. 4. Ora, con il qui impugnato decreto del 27 novembre 2012 (doc. 4), il Ministero dell'economia e delle finanze, ha stabilito - unilateralmente e a prescindere dal raggiungimento di qualsivoglia accordo con la Provincia ricorrente - il riparto del contributo alla finanza pubblica, determinando il relativo accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, accogliendo unicamente la metodologia indicata dalle autonomie speciali nella predetta lettera dd. 30 ottobre 2012. L'importo accantonato in «danno» alla ricorrente Provincia autonoma di Bolzano e' stato indicato in euro 68.638.854,39. 5. Con il predetto decreto ministeriale sono stati inoltre rideterminati, per l'anno 2012, gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle autonomie speciali tenendo conto degli importi di cui al comma 1 (comma 2) e si e' statuito che quanto previsto dai due precedenti commi opera fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 6. Il criterio preso a riferimento per la ripartizione del contributo, basato sui dati SIOPE, e' palesemente ingiusto perche' privilegia le amministrazioni con maggiore spesa indiretta, rispetto a quelle con maggior spesa diretta. Tale iniquita' e' facilmente rilevabile anche da un profano, in quanto per rendersi conto, basta considerare la differenza di contributo richiesto alla Provincia autonoma di Bolzano (euro 68.638.854,39) rispetto a quello richiesto alla Provincia autonoma di Trento (euro 38.880.982,14), analoga alla Provincia di Bolzano per dimensioni finanziarie. Tutto cio' premesso, tenuto conto che l'atto in questa sede impugnato determina, in attuazione di norme incostituzionali gia' impugnate dalla Provincia autonoma di Bolzano, l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali a prescindere dall'intesa con la Provincia ricorrente, comprovando...

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