n. 14 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 18 dicembre 2013 -

Ricorso della Regione siciliana in persona del suo Presidente pro tempore On.le Rosario Crocetta, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Beatrice Fiandaca e Marina Valli dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione, giusta procura a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliato in Roma nella sede dell'Ufficio della Regione stessa, via Marghera n. 36;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370 presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri ed elettivamente presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n.12;

Per la risoluzione previa sospensione del conflitto di attribuzione insorto fra la Regione siciliana e lo Stato per effetto del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato il 23 settembre 2013 recante «Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2013, n. 239 per violazione dell'art. 36 dello Statuto siciliano e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 ed, in particolare, dell'art. 2, nonche' del principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti fra Stato e Regione e dell'art. 43 dello Statuto. Fatto Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica serie generale n.239 dell'11 ottobre 2013 e' stato pubblicato il suindicato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze i cui antecedenti sono ben noti a codesta ecc.ma Corte costituzionale. Esso, infatti, prende le mosse dall'articolo 16, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario». Il comma 3 dell'articolo 16 del suindicato decreto-legge ha introdotto una misura predefinita ed a tempo indeterminato di concorso al risanamento della finanza pubblica da parte delle autonomie speciali, tra cui anche la Regione siciliana, accompagnata dalla previsione di un accantonamento di quote di compartecipazione ai tributi erariali ed ha indicato, quale criterio per determinare detto accantonamento, le spese sostenute per consumi intermedi desunte per l'anno 2011 dal SIOPE. Il comma 4 del medesimo articolo fissa un termine perentorio di scadenza per la conclusione dell'accordo sul patto di stabilita' e definisce unilateralmente in legge gli obiettivi posti a carico della Regione siciliana. Come e' noto a codesta Ecc.ma Corte costituzionale, la suindicata disposizione dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' oggetto di questione di legittimita' costituzionale in via principale, proposta con ricorso rubricato al n. 170 del registro ricorsi 2012, trattandosi di previsione lesiva dell'autonomia finanziaria costituzionalmente e statutariamente garantita in capo alla Regione siciliana, nonche' del principio pattizio consacrato dall'art. 43 dello Statuto, ed il relativo ricorso, che qui deve intendersi richiamato e integralmente trascritto, e' tuttora pendente...

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