N. 9 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 31 agosto 2012

Ricorso della Regione autonoma della Sardegna (C.F. 80002870923) in persona del suo Presidente Dott. Ugo Cappellacci. rappresentata e difesa, in virtu' di procura a margine del presente atto e della deliberazione della Giunta regionale n. 33/3 del 31 luglio 2012, dagli Avv.ti Tiziana Ledda (c.f. LDDTZN52T59B354Q) - PEC - Posta Elettronica Certificata tledda@pec.regione.sardegna.it) e Prof.

Massimo Luciani (C.F. LCNMSM52L23H501G) - PEC - Posta Elettronica Certificata massimoluciani@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 9;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, a seguito della Nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 0049695 del 18 giugno 2012, avente ad oggetto - Anno finanziario 2012. Devoluzione alla Regione Sardegna di quote di tributi erariali riscossi sul territorio regionale, ai sensi della legge n. 122/83 e della legge n.

296/09 - Saldo anno 2011 - IVA sui consumi finali', con la quale lo Stato ha versato alla Regione il solo gettito relativo all'IVA percetta per l'anno 2011, nonche' dell'inerzia del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle reiterate richieste, avanzate dalla Regione Autonoma della Sardegna, di versamento delle ulteriori quote di compartecipazione ai tributi erariali dovute ai sensi dell'art. 8 della l. cost. n. 3 del 1948, recante 'Statuto speciale per la Sardegna', e del silenzio sulla diffida ad adempiere notificata dalla Regione Autonoma della Sardegna in data 31 maggio 2012.

Fatto

Premessa I fatti sottesi al presente ricorso sono ben noti all'ecc.ma Corte costituzionale. Gia' in altre vicende contenziose (alcune decise, altre tuttora pendenti), infatti, si e' posto il grave problema della corretta e integrale esecuzione dell'art. 8 dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna (hinc inde: anche Regione Sardegna, Sardegna o Regione). Tale problema viene in considerazione, ora, in via diretta e immediata.

  1. - La presente controversia puo' essere pienamente intesa solamente se si pone mente alla vicenda che negli ultimi anni ha interessato l'art. 8 della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3, recante 'Statuto speciale per la Sardegna'. Esso, infatti, e' stato modificato dall'art. 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006, che ha radicalmente mutato il regime delle entrate e delle finanze regionali.

    In particolare, l'art. 8 dello Statuto della Regione Sardegna (hinc inde: Regione Sardegna) prevedeva, nella sua formulazione originaria, che le entrate della Regione fossero costituite: 'dai nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati situati nel territorio della Regione e dell'imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio; dai nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile riscossa nel territorio della Regione; dai nove decimi del gettito delle tasse di bollo, sulla manomorta, in surrogazione del registro e del bollo, sulle concessioni governative, dell'imposta ipotecaria, dell'imposta di fabbricazione del gas e dell'energia elettrica, percette nel territorio della Regione; dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli del tabacchi consumati nella Regione; da una quota dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato, riscossa nella Regione, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'accordo fra lo Stato e la Regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della Regione; dai canoni per le concessioni idroelettriche; dai contributi di miglioria ed a spese per opere determinate, da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri, che la Regione ha facolta' di istituire con legge, in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato; da redditi patrimoniali; da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazioni fondiarie'.

    Come e' ben ricordato nella sent. Corte costituzionale n. 80 del 1987, 'dopo l'attuazione della riforma tributaria del 1972 (che soppresse gran parte delle imposte indicate dall'art. 8 dello Statuto sardo), l'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n, 825 (in previsione del rinnovamento normativo della materia tributaria non statale) conferi' al Governo apposita delega, diretta ad emanare, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dagli Statuti speciali d'intesa con le regioni ad autonomia differenziata - norme ordinarie per assicurare a ciascuna regione entrate complessivamente non inferiori al gettito o alla compartecipazione al gettito dei tributi soppressi, con incrementi cronologicamente graduati'.

    Tale ordinamento transitorio si e' mantenuto, per la Regione Sardegna, fino all'approvazione della legge n. 122 del 1983, il cui art. 1 riformulo' proprio l'art. 8 dello Statuto al fine di adeguare le entrate regionali al nuovo sistema tributario. In virtu' della citata novella, le risorse della Sardegna risultarono costituite 'a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione; b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione; c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione; d) dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

    600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella regione [...]; e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione; f) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione; g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione [...] da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione; h) dai canoni per le concessioni idroelettriche; i) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facolta' di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;

    l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio; m) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria'.

    Tale riforma, pur funzionale all'adeguamento dello Statuto al mutato quadro generale della fiscalita', ben presto si rivelava non risolutiva, in quanto insufficiente per rapporto all'evoluzione complessiva della realta' economico-finanziaria del Paese. Di questo e' testimonianza il carteggio intervenuto tra il Ragioniere Generale dello Stato e la medesima Regione tra l'agosto e il settembre del 2005, relativamente alla misura delle entrate di maggiore rilevanza per le finanze regionali: la compartecipazione all'imposta sul reddito e la compartecipazione all'I.V.A.

    Con nota del 3 agosto 2005, prot. n. 0102482, il Ragioniere Generale rappresentava di aver presentato una proposta di quantificazione delle quote di compartecipazione I.V.A. 'nell'attesa che si proceda alla revisione dell'ordinamento finanziario che consenta di trasformare la compartecipazione IVA da quota variabile a quota fissa', e che tale proposta era stata predisposta 'abbandonando [...] il criterio incrementale del tasso di inflazione che, comportando nel tempo la progressiva svalutazione in termini reali del cespite regionale, ha di fatto svilito lo strumento di garanzia previsto dallo Statuto, che mirava a consentire il tempestivo adeguamento delle entrate regionali alle mutevoli necessita' di spesa derivanti dall'espletamento delle funzioni normali della Regione'.

    Con nota del 2 settembre 2005, prot. n. 0112371, ancora il Ragioniere Generale rappresentava che 'il gettito IRPEF regionale [...] registra una crescita, nell'arco temporale considerato [1991-2003], pari all'1,9%, avallando, pertanto, la tesi della Regione circa l'anomalo trend dell'IRPEF regionale rispetto a quello nazionale'.

    E' proprio in considerazione della palese insufficienza (esplicitamente riconosciuta dallo Stato) del quadro finanziario delle entrate regionali che si e' addivenuti alla seconda modifica dell'art. 8 dello Statuto, intervenuta, come si e' gia' detto, nel 2006, con la quale - fra l'altro - si e' aggiunto il canale di finanziamento relativo ai 'sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici' e - per l'appunto in coerenza con i rilievi sopra riportati - si e' introdotta la quota fissa di compartecipazione all'I.V.A. maturata nella Regione Sardegna (v., rispettivamente, lett. m) e J) dell'art. 8, comma 1, nella formulazione vigente).

    Piu' precisamente, l'art. 8 dello Statuto, nella formulazione vigente, dispone quanto segue: 'Le entrate della regione sono costituite: a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione; b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione; c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione; d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione; e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT