N. 8 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 17 agosto 2012

Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1642 del 27 luglio 2012 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 27766 del 2 agosto 2012 (doc. 2), rogata dalla dott.ssa Gianna Scopel nella funzione di Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, dall'avv.

Nicolo' Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri, n.5,

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato proporre, senza l'intesa con la Provincia autonoma di Trento, l'inserimento del tratto autostradale 'Valdastico nord' nella rete europea dei trasporti, nonche' dichiarare, tramite il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che non e' necessario il coinvolgimento della Provincia di Trento nell'adozione degli atti volti alla realizzazione, nella provincia di Trento, della sezione dell'Autostrada A31 'Valdastico nord', nonche' per il conseguente annullamento:

della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2012, n. 5438, ricevuta dalla Presidenza della Provincia il 27 giugno 2012, e degli atti in essa citati, e tra questi in particolare dell'atto, formale o informale, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, citato nella predetta nota e mai prima reso noto alla ricorrente Provincia, attraverso il quale 'in sede di esame in prima lettura da parte del Consiglio Trasporti e telecomunicazioni del 22 marzo u.s., l'Italia ha espresso il definitivo parere favorevole riguardo alla proposta di regolamento COM(2011)650', nella parte in cui tale proposta comprende la realizzazione della 'Valdastico Nord';

sempre nella parte rilevante, di tutti gli eventuali altri atti o attivita', mai comunicati allit ricorrente Provincia, dai quali risulta, mediante l'inserimento nella Rete europea, la definitiva intenzione del Governo di procedere alla realizzazione dell'autostrada 'Valdastico Nord' a prescindere dalla necessaria intesa con la Provincia di Trento, per violazione:

dell'art. 8, nn. 5), 6), 17) e 18), e degli artt. 14 e 16 dello Statuto speciale;

degli artt. 19 e 20 d.P.R. n. 381/1974;

degli artt. 117 e 118 Cost.;

dell'art. 1 legge n. 443/2001;

del principio di leale collaborazione, per i profili e nei modi di seguito illustrati.

Fatto Il presente ricorso riporta all'attenzione di codesta ecc.ma Corte la vicenda relativa alla realizzazione dell'autostrada 'Valdastico Nord', e con essa una problematica che ha gia' costituito oggetto della sua giurisprudenza, attraverso la sentenza n. 62 del 2011.

  1. I conflitti del 2010 e la pacifica necessita' dell'intesa.

    In quell'occasione, la Provincia autonoma di Trento aveva proposto due conflitti di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. Con il primo di essi (rubricato con il n.

    5/2010) la Provincia aveva chiesto alla Corte di dichiarare che non spetta allo Stato di modificare, senza la previa intesa con la ricorrente, il periodo di durata delle concessioni autostradali che incidono sul territorio della Provincia stessa. Gli atti impugnati erano alcune convenzioni tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Padova s.p.a., il parere CIPE ed il bando di gara per l'appalto dei servizi di ingegneria finalizzati alla realizzazione dell'autostrada A/31

    Trento-Rovigo, tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette.

    Con il secondo conflitto (n. 6/2010), la Provincia aveva chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta allo Stato individuare ed inserire - senza la previa intesa con la ricorrente la progettazione e la realizzazione del tronco TrentoPiovene Rocchette dell'autostrada A/31 nel Programma Infrastrutture Strategiche di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 443/2001.

    Corrispondentemente, la ricorrente Provincia aveva chiesto l'annullamento del 'Programma Infrastrutture Strategiche, predisposto nel luglio 2009 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserito nel 7° Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, ed in particolare della Tabella 11 allegata a tale Programma e 'degli altri punti del Programma stesso, dai quali discenda che l'autostrada Trento-Piovene Rocchette e' (o sarebbe) inclusa nella legge obiettivo e nei corridoi comunitari e pertanto inserita nell'elenco delle grandi opere per le quali si applicano le disposizioni della [...] legge n. 443 del 2001''; della delibera CIPE 26 giugno 2009, n. 51, della delibera CIPE 15 luglio 2009, n. 52, e del parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 27 gennaio 2010.

    Entrambi i ricorsi, dunque, attenevano - come riporta la stessa sentenza 62/2011 - 'alla progettazione e alla realizzazione del tronco Trento-Valdastico-Piavene Rocchette (cosiddetto Valdastico Nord) dell'autostrada A/31', e in entrambi i giudizi la Provincia autonoma ricorrente si doleva 'del suo mancato coinvolgimento nella fase di individuazione e progettazione dell'opera'.

    Puo' essere opportuno ricordare che, in quel giudizio, vennero proposte dalla difesa erariale eccezioni di tardivita' dei conflitti, ma che codesta Corte le respinse, 'giacche' la percezione dell'iter operativo di realizzazione della porzione specifica di un generico programma infrastrutturale e' stata possibile solo dopo la pubblicazione del gia' citato bando di gara per la progettazione dell'opera in questione' (punto 5 del Diritto).

    La vicenda si concluse allora con 'la cessazione della materia del contendere, con riferimento ad entrambi i ricorsi'. Infatti, come la Corte rilevo' nella decisione n. 62/2011, 'nel Programma Infrastrutture Strategiche, 8° Allegato Infrastrutture, del settembre 2010, il Governo ha condiviso la fondatezza della pretesa della Provincia di Trento che 1 'autostrada in contestazione fosse realizzata solo a seguito di intesa tra Stato e Provincia autonoma' (enfasi aggiunta), aggiungendo che 'tale riconoscimento emerge dalla dichiarazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale 'si precisa che per la realizzazione della Valdastico Nord A31 e nel rispetto dello Statuto speciale della Provincia, deve essere raggiunta l'intesa della Provincia nel rispetto altresi' della legge 21 dicembre 2001 n. 443 e della vigente normativa in materia di infrastrutture strategiche'' (punto 7; enfasi aggiunta).

    La Corte, nell'accogliere la richiesta di cessazione della materia del contendere riguardo al secondo ricorso, osservo' inoltre 'che l'ampia formula impiegata nella dichiarazione sopra riportata si estende anche al profilo di illegittimita' denunciato con il primo ricorso, giacche' si invoca il rispetto innanzitutto dello Statuto speciale e 'altresi'' della legge n. 443 del 2001'. In sintesi, 'lo Stato ha dichiarato, per mezzo del Ministero delle infrastrutture, in un documento ufficiale, che l'autostrada in questione non puo' essere realizzata senza previa intesa, sia in quanto l'opera e' inserita nel Programma Infrastrutture Strategiche (per il quale l'intesa stessa e' prescritta dall'art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001), sia, piu' in generale, per il rispetto dovuto allo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Siidtirol ed alle sue norme di attuazione'. Di conseguenza, 'nessun organo o soggetto riconducibile allo Stato - e quindi la stessa ANAS - puo' procedere alla realizzazione dell'opera suddetta senza acquisire preventivamente l'intesa della Provincia autonoma di Trento' (enfasi aggiunta).

    La Corte preciso' ancora che 'non sono richieste due intese, ma che la medesima intesa e' necessaria a doppio titolo, sia per effetto della norma di attuazione citata sia per effetto dell'art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001', e che 'entrambe queste fonti di garanzia dell'autonomia provinciale sono contemplate nella dichiarazione governativa prima riportata e non residua pertanto alcuna possibilita' che si possa procedere alla realizzazione dell'opera, senza l'esperimento della prescritta forma specifica di leale...

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