N. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 25 maggio 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, (c.f.

97163520584) rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, (c.f. 80224030587), fax 06/96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso cui e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, ex delibera del Consiglio dei Ministri 22 maggio 2012, avente ad oggetto conflitto di attribuzioni dello Stato (art. 39 legge n. 53/87), nei confronti della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Vallee d'Aoste, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore in relazione e avverso deliberazione n.

584 del 23 marzo 2012 della Giunta Regionale, avente ad oggetto:

'Autorizzazione, ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 21/1980, alla Banca di Credito Cooperativo Valdostana ad apportare modificazioni ed integrazioni al proprio Statuto sociale, previo recepimento dei rilievi evidenziati dall'Amministrazione Regionale'.

Fatto Nel settembre 2011 la Banca di Credito Cooperativo Valdostana (d'ora in poi BCC Valdostana) sottoponeva alla Banca d'Italia un progetto di modifica dello Statuto sociale nel quale tra l'altro si attribuiva alla Giunta Regionale della Valle d'Aosta il potere di nominare un componente in ciascuno degli organi collegiali della Banca (doc. 1).

La Banca d'Italia faceva pero' presente che tale modifica non era assentibile, in quanto si poneva in contrasto con la 'sana e prudente gestione' e confliggeva con il principio di imprenditorialita' dell'attivita' bancaria previsto espressamente dall'art. 10, comma 1,

T.U.B. (Testo Unico Bancario), di diretta derivazione comunitaria, violando, in particolare, gli artt. 33 e 150-bis, T.U.B. (doc. 2).

La BCC Valdostana si adeguava alle suddette osservazioni e con nota 6 marzo 2012 sottoponeva alla Banca d'Italia un nuovo testo conforme a quanto rilevato dall'Autorita' di vigilanza (doc. 3).

A questo punto, la Banca d'Italia dava parere favorevole al nuovo testo, ai sensi dell'art. 159, comma 2, T.U.B., con lettera 13 marzo 2012, n. 225436, e lo trasmetteva alla Regione Autonoma Valle d'Aosta (competente ad autorizzare le modifiche statutarie, ex art. 13, l.r.

13 maggio 1980, n. 21) con nota 14 marzo 2012 (doc. 4).

La G.R. della Valle d'Aosta, peraltro, nella seduta del 23 marzo 2012, pur consapevole del citato parere favorevole della Banca d'Italia (menzionato nella premessa), con delibera pubblicata nell'Albo in data 26 marzo 2012, riteneva di subordinare l'autorizzazione alle modifiche statutarie al previo recepimento di due rilievi concernenti l'uno la nomina (e non solo la designazione) da parte della Regione dei propri rappresentanti in seno ai tre organi sociali della BCC Valdostana e l'altro le modalita' per la nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione (doc. 5).

Avverso tale delibera, gravemente lesiva delle attribuzioni statali in materia di vigilanza bancaria, si propone il seguente conflitto.

Diritto Il Presidente del Consiglio dei ministri denunzia la patente invasione da parte della Regione Valle d'Aosta dei poteri di vigilanza prudenziale spettanti allo Stato, e per esso alla Banca d'Italia, sul sistema bancario, quale risulta conformato a seguito dell'attuazione della normativa comunitaria, con il T.U. bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e succ. modif.).

La delibera impugnata e' infatti oggettivamente idonea a condizionare la modifica statutaria in contrasto con il potere statuale di controllo ed e' quindi autonomamente suscettibile di violare la ripartizione delle rispettive competenze (v. C.cost., n.

191/2007).

Invero, la Giunta Regionale, con la delibera...

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