N. 8 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 19 agosto 2011

Ricorso della Regione autonoma della Sardegna (C.F. 80002870923) in persona del suo Presidente Dott. Ugo Cappellacci, rappresentata e difesa, in virtu' di mandato a margine del presente atto, e di decreto del Presidente della Regione n. 88 del 3 agosto 2011 (prot.

17920), dagli Avv.ti Tiziana Ledda (C.F. LDDTZN52T59B354Q) e Prof.

Massimo Luciani (C.F. LCNMSM52L23H501G), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Bocca di Leone, n. 78;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, a seguito e per l'annullamento della Nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni, Ufficio VIII, 7 giugno 2011, prot. n. 0050971, avente ad oggetto 'Patto di stabilita' interno per l'anno 2011. Proposta di accordo per la Regione Sardegna', a firma del Ragioniere Generale dello Stato, con la quale, 'al fine di addivenire al perfezionamento dell'accordo per il patto di stabilita' interno 2011', la Regione autonoma della Sardegna e' stata invitata 'a voler rivedere la propria proposta di accordo, corredata della tabella riepilogativa indicante i limiti di spesa sia in termini di competenza che di cassa, sulla base delle osservazioni sopra esposte';

Fatto 1. - Il presente conflitto trae origine dalla Nota con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha respinto la proposta della Regione Sardegna che la stessa aveva inoltrato, sin dal 30 marzo 2011, ai fini del raggiungimento dell'accordo di cui all'art. 1, comma 132, legge 23 dicembre 2010, n. 220, 'invitando' la Regione a rivedere detta proposta.

2. - Il menzionato art. 1, comma 132 prevede che 'Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra, determinato ai sensi del comma 131. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario'.

3. - La Regione autonoma della Sardegna ha inviato la propria proposta di accordo con Nota in data 30 marzo 2011, prot. n. 2489, a firma del Presidente, indirizzata al Ministro dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Tale Nota recava i seguenti rilievi, che, per comodita' dell'Ecc.mo Collegio, si riportano:

'Come noto, l'articolo 1, comma 132, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stabilisce che, al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti per il biennio 2011 - 2013, le Regioni a Statuto speciale possano concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello degli impegni e dei pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del Patto di stabilita interno 2011. Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente va segnalato che, dopo accurate e rigorose indagini validate dalla Ragioneria Generale dello Stato, con le quali si constato' che la Sardegna nel passato era stata rilevantemente penalizzata da restrittive interpretazioni delle norme statutarie e dall'adozione di svantaggiose modalita' di calcolo delle quote di compartecipazione, Stato e Regione pervennero finalmente a concordare la revisione del regime finanziario regionale (art. 1 comma 834 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Non si puo' pero' credere che il dettato statutario - come unitariamente novellato dalle due autorita' di governo - possa considerarsi pienamente attuato, se l'innalzamento del livello delle entrate derivante dal nuovo sistema finanziano non viene accompagnato da un equo adeguamento del livello di spesa. Senza l'adeguamento del livello di spesa, riconoscimenti ottenuti dalla Regione sul versante entrate risulterebbero sviliti e mortificati.

Gia' in passato la Regione aveva proposto un aumento graduale del livello degli impegni e dei pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del Patto, sebbene poi questa Amministrazione, nello spirito di fattiva e leale collaborazione e in considerazione della grave crisi economica che stava attraversando il Paese abbia responsabilmente deciso di concordare, anche per il 2010, un livello di spesa non corrispondente all'accresciuto livello delle proprie risorse.

Da tempo, la giurisprudenza costituzionale sostiene che nel nostro ordinamento vige l'obbligo di interpretare il dettato legislativo in senso 'conforme a Costituzione': e cio' vale, evidentemente, anche per quelle disposizioni legislative che disciplinano l'intreccio di competenze tra Stato e Regioni.

In particolare, il caso in esame verte sulla corretta interpretazione dell'art. 1 comma 132 della legge 13 dicembre 2010 n.

220 che dispone: 'Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale nonche' dei relativi pagamenti in considerazione del rispettivo concorso alla manovra determinato ai sensi del comma 131.

A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario'.

Come si vede, tale disposizione, in considerazione delle peculiarita' degli ordinamenti finanziari delle regioni speciali, sancisce il metodo dell'accordo bilaterale tra Governo e singola regione speciale, i quali 'concordano (...) il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale'. La ratio di questa disciplina e' chiaramente quella di bilanciare in modo ragionevole due diverse istanze di rango costituzionale: il potere statale di coordinamento della finanza pubblica (anche e soprattutto per assicurare il rispetto dei vincoli comunitari scaturenti dal patto di stabilita' 'esterno') e l'autonomia finanziaria delle regioni speciali.

A tale scopo, ossia per contemperare due principi di eguale livello costituzionale e quindi per regolare l'interferenza tra competenze statali e competenze regionali speciali, la disposizione in esame individua una peculiare modalita' collaborativa, imperniata primariamente sull'istituto dell''intesa' e, come second best e ultima ratio, sulla possibilita' che si applichi il regime stabilito per le regioni ordinarie, qualora non si riuscisse a raggiungere la detta intesa.

Il meccanismo cooperativo stabilito dalla legge prevede, dunque, due possibilita', tra le quali sussiste un ben preciso ordine cronologico e gerarchico: c'e' un favor affinche' 'il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale' sia determinato di comune intesa tra Stato e Regione speciale, e quindi, solo in via eccezionale e' possibile sfuggire a questo metodo collaborativo intenso e affidare sostanzialmente la determinazione di tale livello alla decisione unilaterale del Governo. Insomma, non ci troviamo dinanzi a due opzioni alternative tra le quali poter scegliere liberamente, perche' invero la seconda via e' percorribile solo qualora fosse obiettivamente accertato che e' impossibile seguire la prima. Cio' significa che nessuna delle parti in causa - il Governo nazionale e la singola regione speciale interessata - puo' determinare unilateralmente e arbitrariamente la scelta tra il metodo dell'accordo e l'applicazione del regime previsto per le regioni ordinarie'.

Tanto premesso, la Regione Sardegna concludeva come segue:

'si propone che nel 2011 il livello complessivo degli impegni e dei pagamenti del Titolo I e del Titolo II del bilancio regionale, sia pari all'obiettivo programmatico 2010 ricalcolato e ridotto dello 0,9 per cento e ulteriormente diminuito del contributo di cui all'articolo 1, comma 131, della legge di stabilita' 2011 a carico della Regione Sardegna pari a Euro 76.689.835, al netto della spesa sanitaria, della spesa per concessione di crediti, delle spese sostenute per l'attuazione di programmi comunitari, relativamente alla parte finanziata dall'Unione Europea, dei pagamenti regionali di parte corrente in conto residui in favore degli Enti Locali soggetti al Patto di stabilita', per un ammontare non superiore all'importo complessivo dei residui attivi (derivanti dalle mancate erogazioni regionali di parte corrente) iscritte nei bilanci dei medesimi Enti Locali, delle spese finanziate con le risorse di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 38 della legge 220/2010, delle spese derivanti dai censimenti, previsti dall'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge n.

122/2010, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.

Conseguentemente, come si evince dalle tabelle allegate, si propone che:

1. il livello degli impegni 2011 venga fissato in 3.796 milioni di Euro;

2. il livello dei pagamenti 2011 risultante dalle operazioni sopra illustrate, sia incrementato, a parziale adeguamento dello strutturale innalzamento del livello delle entrate, di 400 milioni e che pertanto lo stesso sia conclusivamente determinato in 3.510 milioni'.

4. - La Ragioneria Generale dello Stato ha dato riscontro alla proposta di accordo in data 7 giugno 2011, con la Nota indicata in epigrafe.

In essa si avanzano i...

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