Ricorso 2025-12-19 49. Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 19 dicembre 2025 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Volontariato - Terzo settore - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Modifica alla legge provinciale n. 7 del 2025 (Istituzione dell'Elenco provinciale degli enti che svolgono attivita' di interesse generale e disposizioni in materia di Terzo settore) - Effetti della cancellazione di un ente dal Regis.
| Published date | 28 Gennaio 2026 |
| Enactment Date | 19 Dicembre 2025 |
| Section | Corte Costituzionale |
| Gazette Issue | 4 |
| Issuer | Atti di Promovimento Del Giudizio Della Corte |
Ricorso ex art. 127 della Costituzione nell'interesse del
Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale
80224030587), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12
e' domiciliato (fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)
Nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del
Presidente pro tempore;
Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art.
4, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano del 14
ottobre 2025, n. 12, recante «Variazioni al bilancio di previsione
della Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027 e altre disposizioni»,
pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige - Südtirol del 16 ottobre 2025, n. 42;
In virtu' della deliberazione del Consiglio dei ministri in data
11 dicembre 2025.
Premessa
L'art. 4, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano del 14
ottobre 2025, n. 12, rubricata «Variazioni al bilancio di previsione
della Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027 e altre disposizioni»,
cosi' dispone:
«2. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale 8
luglio 2025, n. 7, e' inserito il seguente comma: "4-bis. L'efficacia
del comma 4 e' sospesa fino all'entrata in vigore di una norma
statale di coordinamento tra la disciplina statale e provinciale,
volta a prevedere che, in caso di cancellazione dell'ente dal
Registro unico nazionale e di permanenza nell'elenco provinciale,
l'obbligo di devoluzione dell'incremento patrimoniale a favore di
altri enti del Terzo settore e' differito al momento della sua
cancellazione dall'elenco provinciale".»
A sua volta, il richiamato art. 7, comma 4, della legge della
Provincia di Bolzano 8 luglio 2025, n. 7 (di seguito al quale e'
inserito il comma 4-bis ad opera della legge oggetto del presente
ricorso), dispone come segue:
«In caso di cancellazione dal Registro unico nazionale,
l'ente puo' presentare domanda di permanenza nell'elenco provinciale.
Qualora l'ufficio provinciale competente in materia di volontariato,
verificata la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione
nell'elenco provinciale di cui agli articoli 3, 4 e 5, accolga la
domanda, l'ente non deve devolvere l'incremento patrimoniale
realizzato negli esercizi in cui e' stato iscritto nel Registro unico
nazionale. In caso di rigetto della domanda, la cancellazione
dell'ente dall'elenco provinciale ha effetto retroattivo dalla
cancellazione dal Registro unico nazionale e comporta l'obbligo di
devolvere l'incremento patrimoniale».
L'art. 4, comma 2, della legge provinciale 14 ottobre 2025, n.
12, presenta profili di illegittimita' costituzionale: il Consiglio
dei ministri ha pertanto ritenuto di doverla impugnare, e a tanto in
effetti si provvede mediante il presente ricorso, sulla base dei
seguenti motivi.
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge
provinciale Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12, per violazione dell'art.
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e degli articoli 9
e 50 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali norme
statali interposte.
1.1 La disposizione oggetto di censura intende dunque sospendere
l'efficacia dell'art. 7, comma 4, della precedente legge provinciale
n. 7 del 2025, sino all'adozione della pertinente disciplina
nazionale di coordinamento.
Va osservato, al riguardo, che gia' tale ultima disposizione
(ovvero l'art. 7, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 2025, di
seguito al quale l'art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 12 del
2025 ha inserito il comma 4-bis, oggetto specifico del presente
ricorso), nel prevedere che «in caso di cancellazione dal Registro
unico nazionale, l'ente» possa «presentare domanda di permanenza
nell'elenco provinciale» e, in caso di accoglimento della domanda,
l'ente stesso sia esonerato dall'obbligo di «devolvere l'incremento
patrimoniale realizzato negli...
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