Ricorso 2025-09-09 37. Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 settembre 2025 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Acque - Ambiente - Norme della Regione Piemonte - Deflusso ecologico dei corsi d'acqua - Modalita' di calcolo del deflusso ecologico. Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Piemonte - Modifiche all'allegato A (Cartografie delle aree naturali protette regionali, delle aree contigue e delle zon.
| Published date | 08 Ottobre 2025 |
| Enactment Date | 09 Settembre 2025 |
| Section | Corte Costituzionale |
| Gazette Issue | 41 |
| Issuer | Atti di Promovimento Del Giudizio Della Corte |
Ricorso ex. art. 127, comma 1, Cost. per il Presidente del
Consiglio dei ministri (codice fiscale 80188230587), rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale
80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, telefax n. 06.96.51.40.00; indirizzo PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it giusta delibera del Consiglio dei
ministri adottata nella riunione del 4 settembre 2025, ricorrente contro la Regione Piemonte, in persona del Presidente della
Giunta Regionale in carica, intimata per la declaratoria di
illegittimita' costituzionale degli articoli 34, comma 2 e 50 commi 1
e 2, della legge Regione Piemonte dell'8 luglio 2025, n. 9
pubblicata nel BUR n. 28 del 10 luglio 2025, recante «Legge annuale
di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025» per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera s)
Cost. in relazione agli articoli agli articoli 76 commi 1, 2, 3 4 e
7; 95, commi 4 e 6; 121, comma 4; 144, comma 1; alla parte B
dell'allegato 4 alla parte III del decreto legislativo n. 3 aprile
2006, n. 152; all'art. 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e sugli impianti elettrici», come sostituito
dall'art. 96, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006; all'art.
4 della direttiva 2000/60/CE; degli articoli 9 e 117, secondo comma,
lettera s) Cost., in relazione agli articoli 134, comma 1, lettera
c), 135, comma 1, 142, comma 1, lettera f), e 143, comma 2, del
«Codice dei beni culturali e del paesaggio» di cui al decreto
legislativo n 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 3 e 18 delle
norme di attuazione del piano reg. vigente (NTA) e all'art. 22 della
legge n. 394/1991. 1. Con la legge n. 9 dell'8 luglio 2025, di riordino
dell'ordinamento regionale per l'anno 2025, la Regione Piemonte ha
introdotto, al Capo IV, «Disposizioni in materia di territorio e
ambiente», alcune delle quali eccedono le competenze legislative
regionali. In particolare, l'art. 34, rubricato «Applicazione del deflusso
ecologico», dispone al secondo comma: 2. Nei corsi d'acqua a carattere torrentizio, canali o
porzioni di essi non classificati come fiumi dalla Regione e nei
corsi d'acqua classificati come fiumi o tratti di essi caratterizzati
da ricorrenti deficit idrici stagionali, tenuto conto della
regimazione non costante del flusso delle acque, il deflusso
ecologico e' calcolato in modo dinamico in base alla portata presente
nella sezione di derivazione e non puo' essere eccedente il 30 per
cento della portata effettiva medesima. Il successivo art. 50, intitolato «Modifiche all'allegato A della
legge regionale 19/2009», prevede, nei suoi due commi: 1. Il n. 26 dell'allegato A (Cartografie delle aree naturali
protette regionali, delle aree contigue e delle zone naturali di
salvaguardia) della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal
seguente: «26) Parco naturale del Monte Fenera - scala 1:25.000»
(allegato 1); 2. Il n. 90 dell'allegato A della legge regionale 19/2009 e'
sostituito dal seguente: «90) Aree naturali protette e area contigua
della fascia fluviale del Po - Torino Ovest - scala 1:25.000: Area
contigua della fascia fluviale del Po piemontese» (allegato 2). Con le disposizioni sopra riportate il legislatore regionale,
come si spieghera', non ha rispettato la sfera di competenze ad esso
destinate, ed ha violato la legislazione emanata dallo Stato
nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di
tutela del paesaggio, dell'ambiente e dell'ecosistema che gli
articoli 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della
Costituzione, attribuiscono in via esclusiva allo Stato. Pertanto, il Presidente del Consiglio dei ministri propone il
presente ricorso, affidandolo ai seguenti motivi in Diritto 1. Illegittimita' dell'art. 34, comma 2, della legge della
Regione Piemonte n. 9 dell'8 luglio 2025 per violazione dell'art.
117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione in
relazione agli articoli 76, commi 1, 2, 3 4 e 7; 95, commi 4 e 6;
121, comma 4; 144, comma 1; alla parte B dell'allegato 4 alla parte
III del decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152; all'art. 12-bis
del regio decreto n. 1775/1933, recante «Approvazione del testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»,
come sostituito dall'art. 96, comma 3, del decreto legislativo n.
152/2006; all'art. 4 della direttiva 2000/60/CE. La norma censurata, dopo aver disposto al comma 1, la «proroga»
al 31 dicembre 2026, su tutto il territorio regionale,
dell'applicazione del deflusso ecologico, fatte salve le
sperimentazioni in corso, rinviando il momento dell'applicazione
della regolazione del deflusso ecologico, funzionale a garantire
adeguati livelli di conservazione del bene acqua in conformita' alla
disciplina contenuta nella direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE)
e tenendo conto del medesimo termine stabilito (31 dicembre 2026), ai
sensi dell'art. 21-bis, comma 1-bis, decreto-legge 21 marzo 2022, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
dispone testualmente al comma 2: «Nei corsi d'acqua a carattere torrentizio, canali o porzioni
di essi non classificati come fiumi dalla Regione e nei corsi d'acqua
classificati come fiumi o tratti di essi caratterizzati da ricorrenti
deficit idrici stagionali, tenuto conto della regimazione non
costante del flusso delle acque, il deflusso ecologico e' calcolato
in modo dinamico in base alla portata presente nella sezione di
derivazione e non puo' essere eccedente il 30 per cento della portata
effettiva medesima» prevedendo una specifica modalita' di calcolo
(dinamico) del deflusso ecologico e stabilendo, tra l'altro, che il
deflusso stesso non debba eccedere il 30 per cento della portata
effettiva dei corsi d'acqua. La modalita' di calcolo del deflusso ecologico introdotta da tale
norma si pone in contrasto con un complesso e consolidato quadro
giuridico nel quale la regolazione del deflusso minimo vitale (DMV) e
del deflusso ecologico (DE) e' definita nel Piano di gestione delle
acque del distretto idrografico vigente e nel Piano di tutela delle
acque, in conformita' con le previsioni contenute nell'art. 4 della
direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro acque - DQA), recepita a
livello nazionale dal decreto legislativo n. 152/2006, di seguito,
anche TUA -Testo unico dell'ambiente, recante «Norme in materia
ambientale» e ricade nell'ambito delle competenze legislative
esclusive dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema, di cui all'art. 117, comma secondo, lettera s),
della Costituzione, potendo essere esercitate le competenze
regionali, in materia di tutela delle acque, soltanto qualora
perseguano standards migliorativi rispetto a quelli risultanti dalla
tutela fornita dalla legislazione statale. La limitazione del deflusso ecologico ad una quota «non [...]
eccedente il 30 per cento della portata effettiva medesima» fissata
dal comma 2, infatti, introduce limiti, e conseguentemente, obiettivi
di qualita' meno elevati rispetto a quelli stabiliti dalla
legislazione nazionale e dai provvedimenti settoriali di area vasta. Come si e' detto, la regolazione del deflusso minimo vitale (DMV)
e del deflusso ecologico (DE), risulta definita nel Piano di gestione
delle acque del distretto...
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