Ricorso 2025-09-09 37. Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 settembre 2025 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Acque - Ambiente - Norme della Regione Piemonte - Deflusso ecologico dei corsi d'acqua - Modalita' di calcolo del deflusso ecologico. Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Piemonte - Modifiche all'allegato A (Cartografie delle aree naturali protette regionali, delle aree contigue e delle zon.

Published date08 Ottobre 2025
Enactment Date09 Settembre 2025
SectionCorte Costituzionale
Gazette Issue41
IssuerAtti di Promovimento Del Giudizio Della Corte
Ricorso ex. art. 127, comma 1, Cost. per il Presidente del Consiglio dei ministri (codice fiscale 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, telefax n. 06.96.51.40.00; indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it giusta delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 4 settembre 2025, ricorrente contro la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, intimata per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 34, comma 2 e 50 commi 1 e 2, della legge Regione Piemonte dell'8 luglio 2025, n. 9 pubblicata nel BUR n. 28 del 10 luglio 2025, recante «Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025» per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera s) Cost. in relazione agli articoli agli articoli 76 commi 1, 2, 3 4 e 7; 95, commi 4 e 6; 121, comma 4; 144, comma 1; alla parte B dell'allegato 4 alla parte III del decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152; all'art. 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici», come sostituito dall'art. 96, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006; all'art. 4 della direttiva 2000/60/CE; degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s) Cost., in relazione agli articoli 134, comma 1, lettera c), 135, comma 1, 142, comma 1, lettera f), e 143, comma 2, del «Codice dei beni culturali e del paesaggio» di cui al decreto legislativo n 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 3 e 18 delle norme di attuazione del piano reg. vigente (NTA) e all'art. 22 della legge n. 394/1991. 1. Con la legge n. 9 dell'8 luglio 2025, di riordino dell'ordinamento regionale per l'anno 2025, la Regione Piemonte ha introdotto, al Capo IV, «Disposizioni in materia di territorio e ambiente», alcune delle quali eccedono le competenze legislative regionali. In particolare, l'art. 34, rubricato «Applicazione del deflusso ecologico», dispone al secondo comma: 2. Nei corsi d'acqua a carattere torrentizio, canali o porzioni di essi non classificati come fiumi dalla Regione e nei corsi d'acqua classificati come fiumi o tratti di essi caratterizzati da ricorrenti deficit idrici stagionali, tenuto conto della regimazione non costante del flusso delle acque, il deflusso ecologico e' calcolato in modo dinamico in base alla portata presente nella sezione di derivazione e non puo' essere eccedente il 30 per cento della portata effettiva medesima. Il successivo art. 50, intitolato «Modifiche all'allegato A della legge regionale 19/2009», prevede, nei suoi due commi: 1. Il n. 26 dell'allegato A (Cartografie delle aree naturali protette regionali, delle aree contigue e delle zone naturali di salvaguardia) della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente: «26) Parco naturale del Monte Fenera - scala 1:25.000» (allegato 1); 2. Il n. 90 dell'allegato A della legge regionale 19/2009 e' sostituito dal seguente: «90) Aree naturali protette e area contigua della fascia fluviale del Po - Torino Ovest - scala 1:25.000: Area contigua della fascia fluviale del Po piemontese» (allegato 2). Con le disposizioni sopra riportate il legislatore regionale, come si spieghera', non ha rispettato la sfera di competenze ad esso destinate, ed ha violato la legislazione emanata dallo Stato nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di tutela del paesaggio, dell'ambiente e dell'ecosistema che gli articoli 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, attribuiscono in via esclusiva allo Stato. Pertanto, il Presidente del Consiglio dei ministri propone il presente ricorso, affidandolo ai seguenti motivi in Diritto 1. Illegittimita' dell'art. 34, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 9 dell'8 luglio 2025 per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione in relazione agli articoli 76, commi 1, 2, 3 4 e 7; 95, commi 4 e 6; 121, comma 4; 144, comma 1; alla parte B dell'allegato 4 alla parte III del decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152; all'art. 12-bis del regio decreto n. 1775/1933, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici», come sostituito dall'art. 96, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006; all'art. 4 della direttiva 2000/60/CE. La norma censurata, dopo aver disposto al comma 1, la «proroga» al 31 dicembre 2026, su tutto il territorio regionale, dell'applicazione del deflusso ecologico, fatte salve le sperimentazioni in corso, rinviando il momento dell'applicazione della regolazione del deflusso ecologico, funzionale a garantire adeguati livelli di conservazione del bene acqua in conformita' alla disciplina contenuta nella direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e tenendo conto del medesimo termine stabilito (31 dicembre 2026), ai sensi dell'art. 21-bis, comma 1-bis, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dispone testualmente al comma 2: «Nei corsi d'acqua a carattere torrentizio, canali o porzioni di essi non classificati come fiumi dalla Regione e nei corsi d'acqua classificati come fiumi o tratti di essi caratterizzati da ricorrenti deficit idrici stagionali, tenuto conto della regimazione non costante del flusso delle acque, il deflusso ecologico e' calcolato in modo dinamico in base alla portata presente nella sezione di derivazione e non puo' essere eccedente il 30 per cento della portata effettiva medesima» prevedendo una specifica modalita' di calcolo (dinamico) del deflusso ecologico e stabilendo, tra l'altro, che il deflusso stesso non debba eccedere il 30 per cento della portata effettiva dei corsi d'acqua. La modalita' di calcolo del deflusso ecologico introdotta da tale norma si pone in contrasto con un complesso e consolidato quadro giuridico nel quale la regolazione del deflusso minimo vitale (DMV) e del deflusso ecologico (DE) e' definita nel Piano di gestione delle acque del distretto idrografico vigente e nel Piano di tutela delle acque, in conformita' con le previsioni contenute nell'art. 4 della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro acque - DQA), recepita a livello nazionale dal decreto legislativo n. 152/2006, di seguito, anche TUA -Testo unico dell'ambiente, recante «Norme in materia ambientale» e ricade nell'ambito delle competenze legislative esclusive dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, potendo essere esercitate le competenze regionali, in materia di tutela delle acque, soltanto qualora perseguano standards migliorativi rispetto a quelli risultanti dalla tutela fornita dalla legislazione statale. La limitazione del deflusso ecologico ad una quota «non [...] eccedente il 30 per cento della portata effettiva medesima» fissata dal comma 2, infatti, introduce limiti, e conseguentemente, obiettivi di qualita' meno elevati rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione nazionale e dai provvedimenti settoriali di area vasta. Come si e' detto, la regolazione del deflusso minimo vitale (DMV) e del deflusso ecologico (DE), risulta definita nel Piano di gestione delle acque del distretto...

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