Ricorso 2025-08-22 34. Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 agosto 2025 (della Regione Lombardia). Ambiente - Inquinamento - Qualita' dell'aria - Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa - Denunciata omessa acquisizione del parere della.
| Published date | 01 Ottobre 2025 |
| Enactment Date | 22 Agosto 2025 |
| Section | Corte Costituzionale |
| Gazette Issue | 40 |
| Issuer | Atti di Promovimento Del Giudizio Della Corte |
Ricorso della Regione Lombardia (C.F. 80050050154), in persona
del Presidente della Giunta regionale pro tempore, avv. Attilio
Fontana, autorizzato con delibera di Giunta regionale n. 4936 del 4
agosto 2025 (doc. n. 1), rappresentata e difesa dall'avv. Piera
Pujatti (C.F. PJTPRI62C51C722G - piera.pujatti@milano.pecavvocati.it)
dell'Avvocatura regionale (fax 02/67655600), giusta procura speciale
allegata telematicamente al presente atto ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Manzi in Roma - via
Alberico II n. 88 (PEC andreamanzi@ordineavvocatiroma.org) Contro Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore (C.F. 80188230587)
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi - piazza Colonna n.
370; Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale: dell'art. 12 della legge 13 giugno 2025, n. 91 «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2025, n. 145 per
violazione:
del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120,
comma 2, della Costituzione, in quanto la disposizione statale e'
stata adottata senza la previa acquisizione del parere della
Conferenza Stato Regione;
del principio di leale collaborazione di cui all'art. 5 e art. 120,
comma 2, della Costituzione, in quanto la disposizione statale
prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1, siano adottati
previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anziche' intesa;
dell'art. 117, terzo comma (tutela della salute, produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia) e quarto comma
della Costituzione con riferimento alla competenza residuale
regionale in particolare all'agricoltura e al trasporto pubblico
locale;
dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza,
dell'art. 97 sotto il profilo del buon andamento della pubblica
amministrazione e dell'art. 118 della Costituzione sotto il profilo
dell'adeguatezza;
violazione degli articoli 119 e 81 della Costituzione per mancanza di
adeguata previsione di idonee risorse finanziarie e strumentali con
particolare riferimento al terzo comma dell'art. 12 della legge n.
91/2025. Fatto Viene in questa sede impugnato l'art. 12 della legge 13 giugno
2025, n. 91 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25
giugno 2025 - Serie generale - n. 145, in quanto essa, sotto piu' di
un profilo, ha violato il principio di leale collaborazione, nonche'
gli articoli 120, 5, 117, terzo e quarto comma, 3, 97, 118, 119, 81
della Costituzione, attribuendo funzioni in via ordinaria alle
Regioni in tema di misure di risanamento della qualita' dell'aria,
senza alcuna previsione di idonee risorse o di strumenti normativi e
senza idonea consultazione della Conferenza per i rapporti fra Stato,
Regioni e Province autonome. La norma impugnata dispone: «Nell'esercizio della delega per il recepimento della
direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) assicurare la sinergia tra le azioni relative al risanamento della
qualita' dell'aria ambiente e le azioni relative ai settori che
interessano le piu' importanti fonti emissive, prevedendo le
necessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli atti di
pianificazione e di programmazione in materia di qualita' dell'aria e
quelli in materia di trasporti, mobilita', energia, industria,
efficienza energetica e agricoltura, nonche' prevedendo sedi e
procedure istituzionali per l'impulso e il coordinamento di un'azione
condivisa, a livello territoriale e a livello nazionale, tra le
autorita' competenti per la qualita' dell'aria e le autorita'
competenti per tali settori;
b) assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della qualita'
dell'aria ambiente adottate in via ordinaria dalle autorita'
regionali e locali e in via complementare dalle autorita' statali,
prevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali
qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento
dei valori di qualita' dell'aria in aree influenzate, in modo
determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno
competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale
condizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in
accordi sottoscritti dalle autorita' regionali interessate e da tutte
le autorita' statali aventi competenza sui pertinenti settori
emissivi;
c) assegnare all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente (SNPA), le funzioni relative all'attuazione,
sotto la supervisione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, degli obblighi della direttiva (UE) 2024/2881 in materia
di preparazione e trasmissione periodica di dati e informazioni alla
Commissione europea;
d) introdurre misure di semplificazione, nella misura ammessa dalla
pertinente normativa dell'Unione europea, in relazione alle procedure
amministrative propedeutiche alla predisposizione e all'adozione dei
piani regionali di risanamento della qualita' dell'aria;
e) prevedere, a integrazione della disciplina sulla tutela della
qualita' dell'aria ambiente, una prima disciplina sulla tutela della
qualita' dell'aria indoor, limitatamente all'introduzione di
disposizioni di dettaglio e di specificazione relative a fattispecie
in cui la tutela della qualita' dell'aria indoor e' gia' oggetto di
procedure e di obblighi nella vigente normativa. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». Prima di illustrare i motivi, e' opportuno succintamente dare
conto dell'iter di approvazione della norma impugnata, rinviando alle
censure per piu' distese considerazioni, ove esse siano necessarie,
anche sugli effetti delle previsioni impugnate. Il disegno di legge di delegazione europea e' stato presentato al
Senato in data 3 ottobre 2024 (disegno di legge n. 1258 - doc. n. 2).
Il Governo ha richiesto il parere alla Conferenza Stato Regioni, reso
il 17 ottobre, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (documenti n. 3 - 4). Successivamente, il 23 ottobre 2024 e' stata approvata la
direttiva 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 24
novembre 2024, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per
un'aria piu' pulita in Europa. L'approvazione della direttiva e' dunque posteriore rispetto alla
presentazione del disegno di legge di cui sopra, nonche' alla
richiesta di parere alla Conferenza. Quindi, nel corso dell'esame del disegno di legge in 4ª
Commissione permanente al Senato, il Governo ha presentato
l'emendamento n. 6.0.400, poi approvato, relativo alla attuazione
della direttiva n. 2881 del 2024 (doc. 5). L'emendamento risulta
depositato in 4ª Commissione dal Governo in una data compresa tra il
28 gennaio ed il 4 febbraio 2025; quindi a distanza di oltre due mesi
dalla pubblicazione nella GUCE della direttiva europea. Il 27 febbraio 2025, il Senato ha trasmesso il testo della norma
alla Camera, ma la disposizione relativa ai criteri di
implementazione della direttiva sulla qualita' dell'aria
nell'ordinamento interno e' rimasta invariata. In data 25 giugno 2025 e' stato dunque pubblicato il decreto
legislativo n. 91 che, al suo interno, ha l'art. 12, corrispondente
all'emendamento sopra citato n. 6.0.400. Dunque, trattasi di norma
sulla quale non si e' espresso il parere della Conferenza Stato -
Regioni. Le disposizioni in epigrafe sono costituzionalmente illegittime e
vengono impugnate da Regione Lombardia per i seguenti motivi di Diritto Premessa - Occorre premettere all'esposizione dei motivi di
ricorso due considerazioni generali, nel merito e nel rito, da
riferirsi a tutti i motivi di ricorso, per inquadrare la norma
impugnata nel nostro ordinamento e comprendere la ridondanza della
disposizione impugnata sulle attribuzioni regionali.
A.- Sui presupposti della legge impugnata La legge impugnata e' legge di delegazione europea, come esposto
nella parte in fatto. La legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea» prevede, all'art.
29, la tempestiva attuazione delle direttive e agli altri obblighi
derivanti dal diritto dell'Unione europea. A tal fine (comma 4),
«all'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al
comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per
gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e
con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno
presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, un disegno di legge recante il titolo: "Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea", completato dall'indicazione: "Legge di
delegazione europea" seguita dall'anno di...
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