Ricorso 2025-08-22 34. Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 agosto 2025 (della Regione Lombardia). Ambiente - Inquinamento - Qualita' dell'aria - Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa - Denunciata omessa acquisizione del parere della.

Published date01 Ottobre 2025
Enactment Date22 Agosto 2025
SectionCorte Costituzionale
Gazette Issue40
IssuerAtti di Promovimento Del Giudizio Della Corte
Ricorso della Regione Lombardia (C.F. 80050050154), in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, avv. Attilio Fontana, autorizzato con delibera di Giunta regionale n. 4936 del 4 agosto 2025 (doc. n. 1), rappresentata e difesa dall'avv. Piera Pujatti (C.F. PJTPRI62C51C722G - piera.pujatti@milano.pecavvocati.it) dell'Avvocatura regionale (fax 02/67655600), giusta procura speciale allegata telematicamente al presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Manzi in Roma - via Alberico II n. 88 (PEC andreamanzi@ordineavvocatiroma.org) Contro Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore (C.F. 80188230587) domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi - piazza Colonna n. 370; Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale: dell'art. 12 della legge 13 giugno 2025, n. 91 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2025, n. 145 per violazione: del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120, comma 2, della Costituzione, in quanto la disposizione statale e' stata adottata senza la previa acquisizione del parere della Conferenza Stato Regione; del principio di leale collaborazione di cui all'art. 5 e art. 120, comma 2, della Costituzione, in quanto la disposizione statale prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1, siano adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anziche' intesa; dell'art. 117, terzo comma (tutela della salute, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia) e quarto comma della Costituzione con riferimento alla competenza residuale regionale in particolare all'agricoltura e al trasporto pubblico locale; dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, dell'art. 97 sotto il profilo del buon andamento della pubblica amministrazione e dell'art. 118 della Costituzione sotto il profilo dell'adeguatezza; violazione degli articoli 119 e 81 della Costituzione per mancanza di adeguata previsione di idonee risorse finanziarie e strumentali con particolare riferimento al terzo comma dell'art. 12 della legge n. 91/2025. Fatto Viene in questa sede impugnato l'art. 12 della legge 13 giugno 2025, n. 91 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2025 - Serie generale - n. 145, in quanto essa, sotto piu' di un profilo, ha violato il principio di leale collaborazione, nonche' gli articoli 120, 5, 117, terzo e quarto comma, 3, 97, 118, 119, 81 della Costituzione, attribuendo funzioni in via ordinaria alle Regioni in tema di misure di risanamento della qualita' dell'aria, senza alcuna previsione di idonee risorse o di strumenti normativi e senza idonea consultazione della Conferenza per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome. La norma impugnata dispone: «Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) assicurare la sinergia tra le azioni relative al risanamento della qualita' dell'aria ambiente e le azioni relative ai settori che interessano le piu' importanti fonti emissive, prevedendo le necessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli atti di pianificazione e di programmazione in materia di qualita' dell'aria e quelli in materia di trasporti, mobilita', energia, industria, efficienza energetica e agricoltura, nonche' prevedendo sedi e procedure istituzionali per l'impulso e il coordinamento di un'azione condivisa, a livello territoriale e a livello nazionale, tra le autorita' competenti per la qualita' dell'aria e le autorita' competenti per tali settori; b) assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della qualita' dell'aria ambiente adottate in via ordinaria dalle autorita' regionali e locali e in via complementare dalle autorita' statali, prevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualita' dell'aria in aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale condizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in accordi sottoscritti dalle autorita' regionali interessate e da tutte le autorita' statali aventi competenza sui pertinenti settori emissivi; c) assegnare all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), le funzioni relative all'attuazione, sotto la supervisione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli obblighi della direttiva (UE) 2024/2881 in materia di preparazione e trasmissione periodica di dati e informazioni alla Commissione europea; d) introdurre misure di semplificazione, nella misura ammessa dalla pertinente normativa dell'Unione europea, in relazione alle procedure amministrative propedeutiche alla predisposizione e all'adozione dei piani regionali di risanamento della qualita' dell'aria; e) prevedere, a integrazione della disciplina sulla tutela della qualita' dell'aria ambiente, una prima disciplina sulla tutela della qualita' dell'aria indoor, limitatamente all'introduzione di disposizioni di dettaglio e di specificazione relative a fattispecie in cui la tutela della qualita' dell'aria indoor e' gia' oggetto di procedure e di obblighi nella vigente normativa. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». Prima di illustrare i motivi, e' opportuno succintamente dare conto dell'iter di approvazione della norma impugnata, rinviando alle censure per piu' distese considerazioni, ove esse siano necessarie, anche sugli effetti delle previsioni impugnate. Il disegno di legge di delegazione europea e' stato presentato al Senato in data 3 ottobre 2024 (disegno di legge n. 1258 - doc. n. 2). Il Governo ha richiesto il parere alla Conferenza Stato Regioni, reso il 17 ottobre, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (documenti n. 3 - 4). Successivamente, il 23 ottobre 2024 e' stata approvata la direttiva 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 24 novembre 2024, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa. L'approvazione della direttiva e' dunque posteriore rispetto alla presentazione del disegno di legge di cui sopra, nonche' alla richiesta di parere alla Conferenza. Quindi, nel corso dell'esame del disegno di legge in 4ª Commissione permanente al Senato, il Governo ha presentato l'emendamento n. 6.0.400, poi approvato, relativo alla attuazione della direttiva n. 2881 del 2024 (doc. 5). L'emendamento risulta depositato in 4ª Commissione dal Governo in una data compresa tra il 28 gennaio ed il 4 febbraio 2025; quindi a distanza di oltre due mesi dalla pubblicazione nella GUCE della direttiva europea. Il 27 febbraio 2025, il Senato ha trasmesso il testo della norma alla Camera, ma la disposizione relativa ai criteri di implementazione della direttiva sulla qualita' dell'aria nell'ordinamento interno e' rimasta invariata. In data 25 giugno 2025 e' stato dunque pubblicato il decreto legislativo n. 91 che, al suo interno, ha l'art. 12, corrispondente all'emendamento sopra citato n. 6.0.400. Dunque, trattasi di norma sulla quale non si e' espresso il parere della Conferenza Stato - Regioni. Le disposizioni in epigrafe sono costituzionalmente illegittime e vengono impugnate da Regione Lombardia per i seguenti motivi di Diritto Premessa - Occorre premettere all'esposizione dei motivi di ricorso due considerazioni generali, nel merito e nel rito, da riferirsi a tutti i motivi di ricorso, per inquadrare la norma impugnata nel nostro ordinamento e comprendere la ridondanza della disposizione impugnata sulle attribuzioni regionali. A.- Sui presupposti della legge impugnata La legge impugnata e' legge di delegazione europea, come esposto nella parte in fatto. La legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» prevede, all'art. 29, la tempestiva attuazione delle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea. A tal fine (comma 4), «all'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge recante il titolo: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea", completato dall'indicazione: "Legge di delegazione europea" seguita dall'anno di...

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