Ricorso 2025-08-14 33. Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 agosto 2025 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Trasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente (NCC) - Norme della Regione autonoma Sardegna - Integrazioni all'art. 39 della legge regionale n. 7 del 2005 - Contenuto e modalita' di compilazione, da parte degli esercenti del servizio NCC, del foglio di servizio elettronico - Previsioni concernenti i contenuti e.

Published date24 Settembre 2025
Enactment Date14 Agosto 2025
SectionCorte Costituzionale
Gazette Issue39
IssuerAtti di Promovimento Del Giudizio Della Corte
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587 fax 06-96514000, PEC: ags@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici e' domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente Contro Regione Sardegna (C.F. 80002870923), in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, con sede in viale Trento, 69 - 09123 Cagliari, presso i seguenti indirizzi PEC tratti dall'elenco IPA: presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it - segretariogenerale@pec.regione.sardegna.it avvocatura@pec.regione.sardegna.it - resistente Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionale della Sardegna 16 giugno 2025, n. 16 recante «Attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici, non di linea) e integrazioni alla legge regionale n. 21 del 2005 in materia di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna - BURAS n. 35 in data 19 giugno 2025. La legge in epigrafe viene impugnata, in riferimento alla sopraindicata disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri in data 4 agosto 2025, sulla base dei seguenti Motivi I - Violazione dell'art. 3, comma 1, lettera g) dello statuto speciale per la Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. II - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. La legge regionale qui impugnata detta disposizioni relative all'attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 («Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea») nonche' integrazioni della legge regionale n. 21 del 2005 in materia di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna. In particolare, la normativa regionale in esame e' censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell'art. 2. Tale articolo inserisce, dopo il comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna) i seguenti commi: «2-bis. I soggetti iscritti al ruolo di cui al comma 2 ricevono le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente presso la rimessa o la sede, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che agevolino l'incontro tra la domanda e l'offerta del servizio di trasporto non di linea di passeggeri. 2-ter. I soggetti iscritti al ruolo di cui al comma 2 annotano in un foglio di servizio in formato elettronico, che ne assicuri la conservazione per le finalita' di verifica e controllo previste dalla legislazione vigente e, in particolare, dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), i seguenti dati: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del committente del servizio. 2-quater. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di trasporti, adotta gli accorgimenti procedurali relativi alla trasmissione elettronica dei dati nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione statale di principio. 2-quinquies. In attesa dell'adozione degli accorgimenti procedurali previsti nel comma 2-quater, i soggetti iscritti al ruolo di cui al comma 2 possono annotare i dati elencati nel comma 2-ter in un foglio di servizio cartaceo o elettronico avente i contenuti minimi gia' previsti dall'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992.». I commi cosi' aggiunti, nel disciplinare le modalita' di compilazione, da parte degli esercenti del servizio di noleggio con conducente, del foglio di servizio elettronico, previsto dall'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 recante la «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea», interferiscono su aspetti propri della disciplina della concorrenza nello specifico settore, regolati direttamente dal legislatore statale e, di conseguenza, ponendosi in contrasto con la disciplina statale dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, con riferimento in particolare, con l'art. 11, comma 4 ma, piu' in generale, con il sistema ordinamentale del settore fondato sulla differenziazione, all'interno del servizio pubblico non di linea, dele diverse categorie del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Tali disposizioni, inoltre, esulano e/o comunque travalicano le competenze riconosciute alla Regione autonoma della Sardegna dall'art. 3, comma 1, lettera g) dello statuto speciale di autonomia (legge costituzionale n. 3 del 1948) che riconosce alla regione la competenza legislativa in materia di «trasporti su linee automobilistiche e tramviarie». Competenza questa che, tuttavia, deve svolgersi, come di seguito precisato dallo statuto di autonomia «...in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». Limiti sempre contenuti nelle disposizioni che attengono alla regolamentazione del servizio di noleggio con conducente di cui alla legge n. 21 del 1992. I- Si illustrano, innanzitutto, i profili di contrasto o comunque di non conformita' alla legge statale di riferimento - la legge n. 21 del 1992 cit. - che, come indicato dal titolo, costituisce legge quadro della materia relativa al settore del trasporto pubblico non di linea e contenente i principi fondamentali della materia. Tale disciplina come si dira' meglio oltre, costituisce espressione della specifica regolamentazione del settore secondo principi e regole di corretta concorrenza da parte del legislatore statale munito di competenza esclusiva in materia. Nell'ambito della disciplina generale di cui alla legge n. 21 del 1992, che regola gli aspetti essenziali sia del servizio taxi sia, per quel che qui piu' interessa, del servizio di noleggio con conducente, il legislatore statale ha fortemente differenziato le due tipologie di servizio. In particolare, si e' voluto conformare in modo diverso le due tipologie di trasporti non di linea segnando alcune ontologiche differenze costitutive tra i due servizi, ricavabili, in particolare, dal complesso della disciplina dettata dalla legge n. 21/1992 (in particolare, si richiamano gli articoli 2, 3, 8, comma 3, 11, commi 3, 4 e 4-ter, 12, commi 1 e 2 e 13, comma 3 della medesima legge) tra le quali si evidenzia: a) il diverso regime di determinazione del costo del servizio, che per il servizio taxi e' soggetto a tariffa amministrata e calmierata ex lege, mentre per il servizio NCC e' aperto alla libera determinazione del mercato; b) la diversa natura del servizio, obbligatoria per i vettori taxi (che non possono rifiutare una richiesta di servizio proveniente dall'utenza), mentre per i vettori NCC e' rimesso alla scelta discrezionale dell'operatore; c) il diverso regime di accesso al servizio, che avviene su «piazza» per i vettori taxi (e sulla base di richieste anche presentate «all'istante»), mentre per i vettori NCC e' richiesta una prenotazione veicolata alla rimessa o sede operativa del vettore NCC; d) la diversa natura dell'utenza, che per i taxi e' indifferenziata (il taxista non conosce l'identita' del cliente, ne' puo' selezionare il cliente), mentre per gli NCC differenziata (e quindi selezionata); e) il diverso ambito territoriale di riferimento, che per i taxisti e' prevalentemente in ambito comunale, mentre per gli NCC e' di regola la provincia con la previsione da parte della legge n. 21 del 1992 di specifici vincoli di collegamento con il territorio. Il servizio NCC, si connota ulteriormente in relazione alle seguenti caratteristiche: per quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza del 19 dicembre 2024, n. 206, «L'art. 1, comma 2, di tale legge [legge 15 gennaio 1992, n. 21] precisa che sono autoservizi pubblici non di linea sia quelli di taxi che quelli di NCC, questi ultimi, tuttavia, assumono caratteri sui generis, in quanto, essendo privi di quegli specifici obblighi di servizio che invece sono previsti per i primi, tendono, in realta', a qualificarsi piuttosto come servizi privati offerti al pubblico, seppure con rilevanza pubblicistica. Non sono, infatti, previsti obblighi tariffari, essendo il corrispettivo liberamente concordato, ne' di prestazione, potendo la richiesta di trasporto essere rifiutata (art. 13, comma 3, della legge n. 21 del 1992)»; tale attivita' e', infatti, «soggetta ad un regime autorizzatorio limitato, caratterizzato da una programmazione dei veicoli circolanti, attraverso il contingentamento delle licenze rilasciabili e la previsione di un concorso pubblico comunale per...

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