Ricorso 2025-08-12 31. Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 agosto 2025 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione autonoma Sardegna - Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 - Definizione degli interventi edilizi - Previsione che ai fini di una corretta applicazione delle definizioni dei medesimi interventi, la realizzazione di nuovo volume in una costruzi.

Published date24 Settembre 2025
Enactment Date12 Agosto 2025
SectionCorte Costituzionale
Gazette Issue39
IssuerAtti di Promovimento Del Giudizio Della Corte
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso per mandato ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, (c.f. 80224030587), fax 06/96514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12, ricorrente contro: Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, resistente Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del 4 agosto 2025, degli articoli 2, 4, 6, 7, 12, 14, 15, 18, 19, 27, comma 1, lettera a), 27, comma 1, lettera a) e comma 2, 28, 29, comma 1 lettere c) e d) della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025, recante «Riordino e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2025, n. 105», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) n. 35 in data 19 giugno 2025 (parte I e II). La legge regionale in esame, che riguarda il riordino e il coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2024, n. 105, presenta profili di illegittimita' costituzionale con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 2, 4, 6, 7, 12, 14, 15, 18, 19, 27, comma 1, lettera a) e comma 2 e 28, 29, comma 1, lettere c) e d). Le disposizioni suddette, per i motivi di seguito specificati, risultano eccedere dalle competenze statutarie riconosciute alla Regione Sardegna dallo Statuto speciale di autonomia (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), andando a violare l'art. 117, comma secondo, lettere a), h), l), m), r) e s) della Costituzione, ponendosi altresi' in contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonche' con gli articoli 9, 32, 42 della Costituzione. La Regione autonoma della Sardegna, in forza dell'art. 3, lettera f) e art. 6 dello Statuto speciale (L. Cost. n. 3/1948), e in coerenza con l'art. 116, terzo comma, della Costituzione, ha una competenza legislativa esclusiva in materia di «urbanistica e opere pubbliche». Tale attribuzione, seppur ampia, non puo' tuttavia tradursi in una piena ed incondizionata autonomia normativa. E la giurisprudenza costituzionale ha infatti costantemente ribadito come anche le regioni a statuto speciale siano vincolate al rispetto di principi e materie trasversali, tra cui spiccano le riforme economico-sociali di interesse nazionale, l'ordinamento civile - ambito che include le fondamentali norme di diritto privato inerenti alla proprieta', ai contratti e ai rapporti obbligatori, la cui disciplina non puo' essere disomogenea su base regionale - e la determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali. L'analisi delle norme regionali in oggetto evidenzia come le stesse, nell'introdurre deroghe o previsioni specifiche, incidano su tali limiti inderogabili, violando principi di coerenza ordinamentale e di tutela dei diritti fondamentali che, per loro natura, richiedono un'uniforme. Cio' premesso, le disposizioni sopra citate, ledendo nei termini che di seguito si esporranno i precetti costituzionali a presidio delle competenze legislative statali, devono essere impugnate per i seguenti: Motivi 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1 della legge della Regione autonoma Sardegna n. n. 18 del 17 giugno 2025 per violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera s) e m), in relazione agli articoli articoli 2-bis, 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 quali norme di riforma economico sociale nonche' con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. L'art. 2, comma 1, rubricato «Introduzione nella legge n. 23 del 1985 di norme in materia di definizione di interventi edilizi, stato legittimo dell'immobile, attivita' edilizia e caratteristiche del titolo abilitativo», introduce nella legge regionale n. 23 del 1985 un articolo aggiuntivo 2-bis, rubricato «Definizione degli interventi edilizi». Il predetto articolo, al comma 1, opera un rinvio all'art. 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, (di seguito, il «TUE»), per la definizione degli interventi edilizi. Purtuttavia, al comma 3, prevede che «ai fini di una corretta applicazione delle definizioni di cui al comma 1, la realizzazione di nuovo volume in una costruzione esistente e' considerata ristrutturazione edilizia se avviene all'interno della sagoma esistente e nuova costruzione in caso contrario». Occorre premettere che in base al combinato disposto degli articoli 3 e 10 del TUE, la realizzazione di volumi «fuori sagoma» rientra in ogni caso tra gli interventi di nuova costruzione e, pertanto, richiede sempre il permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), del TUE; al contrario, la realizzazione di volumi «entro sagoma» non costituisce una tipologia di intervento qualificabile, in ogni caso, quale intervento di ristrutturazione edilizia. Sul punto, la giurisprudenza ha fornito indicazioni utili per comprendere fino a quale misura puo' essere effettuato un aumento di volumetria in ristrutturazione pesante, senza per cio' stesso ricadere nel regime proprio della «nuova costruzione», che non e' assoggettabile a SCIA alternativa ma soltanto a permesso di costruire. In particolare, e' stato autorevolmente affermato che le «modifiche volumetriche previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per le attivita' di ristrutturazione edilizia (assentibili, a scelta dell'interessato, o con permesso di costruire o con DIA) devono consistere in diminuzioni o trasformazioni dei volumi preesistenti ovvero in incrementi volumetrici modesti, tali da non configurare apprezzabili aumenti di volumetria, perche' altrimenti verrebbe meno la linea di distinzione tra la ristrutturazione edilizia e la nuova costruzione» (cfr., ex multis, Cassazione n. 47046/2007, ribadito, piu' di recente, da Cassazione n. 43530/2019). Nello stesso senso, e' stato ulteriormente precisato che «la ristrutturazione edilizia si caratterizza anche per la previsione di possibili incrementi volumetrici, ma cio' rende necessaria una lettura della norma nel senso che l'aumento di cubatura deve essere senz'altro contenuto, in modo da mantenere netta la differenza con gli interventi di nuova costruzione» (cfr., ex multis, Cassazione n. 38611/2019). Premesso quanto sopra, l'art. 2, della legge regionale impugnata si pone in contrasto anzitutto con l'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione atteso che la disposizione in esame, incidendo sull'individuazione delle categorie di interventi edilizi e, in particolare, qualificando l'ampliamento di volume «entro sagoma» quale intervento di ristrutturazione edilizia, introduce un automatismo che si pone in contrasto con le previsioni di cui agli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che costituiscono norme di riforma economico sociale. A tal ultimo riguardo, la Regione autonoma della Sardegna, ancorche' in forza dell'art. 3, lettera f), e art. 6, dello Statuto speciale della legge costituzionale n. 3/1948 e in coerenza con l'art. 116, terzo comma, della Costituzione, detenga una competenza legislativa esclusiva in materia di «edilizia e urbanistica», tale attribuzione, seppur ampia, non puo' tuttavia tradursi in una piena ed incondizionata autonomia normativa, avendo la giurisprudenza costituzionale costantemente ribadito come anche le Regioni a statuto speciale siano vincolate al rispetto di principi e materie trasversali, tra cui spiccano le norme di riforme economico-sociali di interesse nazionale, relativamente ad ambiti in cui la cui disciplina non puo' essere disomogenea su base regionale. Secondo la giurisprudenza costituzionale la disciplina statale inerente ai titoli abilitativi di cui al Trattato sull'Unione europea (e, nella fattispecie, gli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001( «deve [...] qualificarsi come espressione di norme fondamentali di riforma economico-sociale, in quanto tale condizionante la potesta' legislativa primaria delle regioni a statuto speciale» (sentenza n. 147 del 2023), condividendo di queste «"le caratteristiche salienti" che vanno individuate «nel contenuto riformatore e nell'attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza» (sentenza n. 24 del 2022). Esse, d'altro canto, "rispond[o]no complessivamente ad un interesse unitario ed esig[o]no, pertanto, un'attuazione su tutto il territorio nazionale" (sentenza n. 198 del 2018)» (sentenza n. 90 del 2023; da ultimo si v. Corte costituzionale sentenza n. 22/2025). La disposizione censurata, come anticipato, nel qualificare l'ampliamento di volume «entro sagoma» quale intervento di ristrutturazione edilizia, introduce un automatismo in palese contrasto con i su richiamati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimita' in base ai quali, delineando i confini tra «ristrutturazione edilizia» e «nuovo intervento» in base alle predette disposizioni del TUE, occorre verificare la consistenza dell'intervento e, quindi, l'impatto in termini di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio interessato. Ne discende...

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