Ricorso 2025-08-12 31. Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 agosto 2025 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione autonoma Sardegna - Modifica alla legge regionale n. 23 del 1985 - Definizione degli interventi edilizi - Previsione che ai fini di una corretta applicazione delle definizioni dei medesimi interventi, la realizzazione di nuovo volume in una costruzi.
| Published date | 24 Settembre 2025 |
| Enactment Date | 12 Agosto 2025 |
| Section | Corte Costituzionale |
| Gazette Issue | 39 |
| Issuer | Atti di Promovimento Del Giudizio Della Corte |
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del
Consiglio dei ministri, (c.f. 80188230587), in persona del Presidente
del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso per mandato ex lege
dall'Avvocatura generale dello Stato, (c.f. 80224030587), fax
06/96514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui
uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12, ricorrente contro: Regione autonoma della Sardegna, in persona del
Presidente della giunta regionale pro tempore, resistente Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta
deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del 4
agosto 2025, degli articoli 2, 4, 6, 7, 12, 14, 15, 18, 19, 27, comma
1, lettera a), 27, comma 1, lettera a) e comma 2, 28, 29, comma 1
lettere c) e d) della legge della Regione autonoma della Sardegna n.
18 del 17 giugno 2025, recante «Riordino e coordinamento della
normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni
urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui
al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con
modificazioni, in legge 24 luglio 2025, n. 105», pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) n.
35 in data 19 giugno 2025 (parte I e II). La legge regionale in esame, che riguarda il riordino e il
coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le
disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed
edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito
con modificazioni in legge 24 luglio 2024, n. 105, presenta profili
di illegittimita' costituzionale con riferimento alle disposizioni
contenute negli articoli 2, 4, 6, 7, 12, 14, 15, 18, 19, 27, comma 1,
lettera a) e comma 2 e 28, 29, comma 1, lettere c) e d). Le disposizioni suddette, per i motivi di seguito specificati,
risultano eccedere dalle competenze statutarie riconosciute alla
Regione Sardegna dallo Statuto speciale di autonomia (Legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), andando a violare l'art. 117,
comma secondo, lettere a), h), l), m), r) e s) della Costituzione,
ponendosi altresi' in contrasto con i principi di ragionevolezza e di
buon andamento dell'amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della
Costituzione, nonche' con gli articoli 9, 32, 42 della Costituzione. La Regione autonoma della Sardegna, in forza dell'art. 3, lettera
f) e art. 6 dello Statuto speciale (L. Cost. n. 3/1948), e in
coerenza con l'art. 116, terzo comma, della Costituzione, ha una
competenza legislativa esclusiva in materia di «urbanistica e opere
pubbliche». Tale attribuzione, seppur ampia, non puo' tuttavia tradursi in
una piena ed incondizionata autonomia normativa. E la giurisprudenza costituzionale ha infatti costantemente
ribadito come anche le regioni a statuto speciale siano vincolate al
rispetto di principi e materie trasversali, tra cui spiccano le
riforme economico-sociali di interesse nazionale, l'ordinamento
civile - ambito che include le fondamentali norme di diritto privato
inerenti alla proprieta', ai contratti e ai rapporti obbligatori, la
cui disciplina non puo' essere disomogenea su base regionale - e la
determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)
concernenti i diritti civili e sociali. L'analisi delle norme
regionali in oggetto evidenzia come le stesse, nell'introdurre
deroghe o previsioni specifiche, incidano su tali limiti
inderogabili, violando principi di coerenza ordinamentale e di tutela
dei diritti fondamentali che, per loro natura, richiedono
un'uniforme. Cio' premesso, le disposizioni sopra citate, ledendo nei termini
che di seguito si esporranno i precetti costituzionali a presidio
delle competenze legislative statali, devono essere impugnate per i
seguenti: Motivi 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1 della legge
della Regione autonoma Sardegna n. n. 18 del 17 giugno 2025 per
violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera s) e m), in
relazione agli articoli articoli 2-bis, 3 e 10 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001 quali norme di riforma
economico sociale nonche' con i principi di ragionevolezza e di buon
andamento dell'amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della
Costituzione. L'art. 2, comma 1, rubricato «Introduzione nella legge n. 23 del
1985 di norme in materia di definizione di interventi edilizi, stato
legittimo dell'immobile, attivita' edilizia e caratteristiche del
titolo abilitativo», introduce nella legge regionale n. 23 del 1985
un articolo aggiuntivo 2-bis, rubricato «Definizione degli interventi
edilizi». Il predetto articolo, al comma 1, opera un rinvio all'art. 3, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, (di seguito, il «TUE»), per la definizione degli
interventi edilizi. Purtuttavia, al comma 3, prevede che «ai fini di una corretta
applicazione delle definizioni di cui al comma 1, la realizzazione di
nuovo volume in una costruzione esistente e' considerata
ristrutturazione edilizia se avviene all'interno della sagoma
esistente e nuova costruzione in caso contrario». Occorre premettere che in base al combinato disposto degli
articoli 3 e 10 del TUE, la realizzazione di volumi «fuori sagoma»
rientra in ogni caso tra gli interventi di nuova costruzione e,
pertanto, richiede sempre il permesso di costruire ai sensi dell'art.
10, comma 1, lettera a), del TUE; al contrario, la realizzazione di
volumi «entro sagoma» non costituisce una tipologia di intervento
qualificabile, in ogni caso, quale intervento di ristrutturazione
edilizia. Sul punto, la giurisprudenza ha fornito indicazioni utili per
comprendere fino a quale misura puo' essere effettuato un aumento di
volumetria in ristrutturazione pesante, senza per cio' stesso
ricadere nel regime proprio della «nuova costruzione», che non e'
assoggettabile a SCIA alternativa ma soltanto a permesso di
costruire. In particolare, e' stato autorevolmente affermato che le
«modifiche volumetriche previste dall'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per le attivita' di
ristrutturazione edilizia (assentibili, a scelta dell'interessato, o
con permesso di costruire o con DIA) devono consistere in diminuzioni
o trasformazioni dei volumi preesistenti ovvero in incrementi
volumetrici modesti, tali da non configurare apprezzabili aumenti di
volumetria, perche' altrimenti verrebbe meno la linea di distinzione
tra la ristrutturazione edilizia e la nuova costruzione» (cfr., ex
multis, Cassazione n. 47046/2007, ribadito, piu' di recente, da
Cassazione n. 43530/2019). Nello stesso senso, e' stato ulteriormente
precisato che «la ristrutturazione edilizia si caratterizza anche per
la previsione di possibili incrementi volumetrici, ma cio' rende
necessaria una lettura della norma nel senso che l'aumento di
cubatura deve essere senz'altro contenuto, in modo da mantenere netta
la differenza con gli interventi di nuova costruzione» (cfr., ex
multis, Cassazione n. 38611/2019). Premesso quanto sopra, l'art. 2, della legge regionale impugnata
si pone in contrasto anzitutto con l'art. 117, secondo comma, lettera
s) della Costituzione atteso che la disposizione in esame, incidendo
sull'individuazione delle categorie di interventi edilizi e, in
particolare, qualificando l'ampliamento di volume «entro sagoma»
quale intervento di ristrutturazione edilizia, introduce un
automatismo che si pone in contrasto con le previsioni di cui agli
articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380
del 2001 che costituiscono norme di riforma economico sociale. A tal ultimo riguardo, la Regione autonoma della Sardegna,
ancorche' in forza dell'art. 3, lettera f), e art. 6, dello Statuto
speciale della legge costituzionale n. 3/1948 e in coerenza con
l'art. 116, terzo comma, della Costituzione, detenga una competenza
legislativa esclusiva in materia di «edilizia e urbanistica», tale
attribuzione, seppur ampia, non puo' tuttavia tradursi in una piena
ed incondizionata autonomia normativa, avendo la giurisprudenza
costituzionale costantemente ribadito come anche le Regioni a statuto
speciale siano vincolate al rispetto di principi e materie
trasversali, tra cui spiccano le norme di riforme economico-sociali
di interesse nazionale, relativamente ad ambiti in cui la cui
disciplina non puo' essere disomogenea su base regionale. Secondo la giurisprudenza costituzionale la disciplina statale
inerente ai titoli abilitativi di cui al Trattato sull'Unione europea
(e, nella fattispecie, gli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380/2001( «deve [...] qualificarsi come
espressione di norme fondamentali di riforma economico-sociale, in
quanto tale condizionante la potesta' legislativa primaria delle
regioni a statuto speciale» (sentenza n. 147 del 2023), condividendo
di queste «"le caratteristiche salienti" che vanno individuate «nel
contenuto riformatore e nell'attinenza a settori o beni della vita
economico-sociale di rilevante importanza» (sentenza n. 24 del 2022).
Esse, d'altro canto, "rispond[o]no complessivamente ad un interesse
unitario ed esig[o]no, pertanto, un'attuazione su tutto il territorio
nazionale" (sentenza n. 198 del 2018)» (sentenza n. 90 del 2023; da
ultimo si v. Corte costituzionale sentenza n. 22/2025). La disposizione censurata, come anticipato, nel qualificare
l'ampliamento di volume «entro sagoma» quale intervento di
ristrutturazione edilizia, introduce un automatismo in palese
contrasto con i su richiamati principi espressi dalla giurisprudenza
di legittimita' in base ai quali, delineando i confini tra
«ristrutturazione edilizia» e «nuovo intervento» in base alle
predette disposizioni del TUE, occorre verificare la consistenza
dell'intervento e, quindi, l'impatto in termini di trasformazione
edilizia e urbanistica del territorio interessato. Ne discende...
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