II Ordinanze e ricorsi per l'instaurazione di giudizi avanti la Corte costituzionale

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@PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2004, n. 16. Ricorso per questione di legittimità costituzionale.

Amministratore del condominio - Istituzione del registro regionale degli amministratori condominiali - L.R. Abruzzo n. 17/03 - Previsione di requisiti per l'iscrizione e divieto di esercizio dell'attività per i non iscrittiDenunciata esorbitanza dalla potestà legislativa regionale - Questione di legittimità costituzionale.

Gli artt. 2, commi 2 e 3, e 3 della L.R. Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 contrastano con l'art. 117 Cost., laddove, nel prevedere l'istituzione del Registro regionale degli amministratori di condominio, stabiliscono i requisiti per l'iscrizione, la cui carenza comporta il divieto di esercizio della relativa attività. (L.R. Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17, art. 2; L.R. Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17, art. 3) (1).

    (1) Questione nuova.

FATTO. - Come è noto, la figura e le funzioni dell'amministratore di condominio sono regolate dagli articoli 1129 e ss. del codice civile, ove in particolare è espresso il principio secondo il quale «Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore» senza peraltro porre alcuna limitazione in ordine al soggetto che possa rivestire tale qualifica. Al di là delle discussioni in ordine alla possibilità della nomina di una pluralità di amministratori ovvero di una persona giuridica come amministratore, nessuna norma dell'ordinamento statale prevede l'esistenza di un albo professionale degli amministratori di condominio, tant'è che anche la Corte di cassazione, con sentenza 24 dicembre 1994, n. 11155, ha affermato che «amministratore di un condominio può essere chiunque, senza che sia necessaria l'iscrizione a particolari albi professionali».

Anzi, una precorsa iniziativa di legge in tal senso non ha avuto esito positivo, anche in relazione alla posizione assunta dall'Autorità Antitrust, secondo la quale l'albo in questione sarebbe non necessario e violerebbe le norme sulla concorrenza.

Con la legge regionale indicata in epigrafe, la Regione Abruzzo ha invece istituito, senza alcun riferimento a normative statali di principio, un Registro regionale, l'accesso al quale è negato - con effetti preclusivi dell'inerente attività - a chi non possieda determinati requisiti e non superi un particolare esame di abilitazione.

Siffatta previsione configura travalicamento dei limiti di competenza attribuiti alla potestà legislativa regionale...

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