Ricorsi avverso il Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Chiarimenti e indicazioni operative.

Alle Direzioni regionali e provinciali

del lavoro

All'INPS - Direzione centrale vigilanza

sulle entrate e economia sommersa

All'INAIL - Direzione centrale rischi

All'ENPALS - Direzione generale -

Servizio contributi e vigilanza

All'INPGI - Direzione per la

riscossione dei contributi e vigilanza

All'IPSEMA - Direzione per la

riscossione dei contributi e vigilanza

All'ENASARCO - Unita' organizzativa

vigilanza e coordinamento sedi

Al Comando Carabinieri Ispettorato

lavoro

e, per conoscenza:

Alla Direzione generale per la tutela

delle condizioni di lavoro

Alla provincia autonoma di Bolzano

Alla provincia autonoma di Trento

Alla Regione Siciliana

- Assessorato lavoro e previdenza

sociale

- Ispettorato regionale del lavoro -

Palermo

- Ispettorato regionale del lavoro -

Catania I. Premessa.

Successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004, sulla ´razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30ª ed a seguito della circolare di questo Ministero n. 24 del 24 giugno 2004, sono sorte alcune questioni concernenti l'applicazione dell'art. 17 in materia di ricorsi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, sulle quali si ritiene di fornire i seguenti chiarimenti. II. Quorum strutturale e quorum funzionale.

Ferma restando la composizione del Comitato regionale per i rapporti di lavoro ed i chiarimenti forniti con la citata circolare n. 24/2004, va chiarito che lo stesso e' validamente costituito esclusivamente con la presenza dei tre componenti previsti dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 124/2004 mentre, ai fini della decisione del ricorso, si ritiene che operi il criterio della maggioranza.

Da cio' deriva che anche il componente eventualmente dissenziente con la decisione del Comitato ecomunque tenuto a sottoscrivere, ai fini di legittimita', la decisione del ricorso, potendo eventualmente far risultare il dissenso dal relativo verbale della seduta.

Va inoltre chiarito che i componenti della Commissione, in caso di impossibilita' a partecipare alla seduta, possono farsi rappresentare da un dirigente o da un funzionario con funzioni vicarie. III. Competenza territoriale.

Si ritiene utile sottolineare che, sotto il profilo della competenza territoriale, il comitato cui spetta la decisione del ricorso va individuato in base alla sede dell'ufficio di provenienza del provvedimento impugnato (nel caso dunque degli enti/casse privi di struttura periferica autonoma avente competenza ad adottare provvedimenti di natura sanzionatoria, competente a decidere il ricorso e' il comitato regionale ove e' ubicata la sede centrale dei medesimi enti). Deve essere, comunque, esclusa l'utilizzabilita' di ulteriori e diversi criteri quale, ad esempio, quello della sede legale dell'azienda ricorrente.

I ricorsi presentati presso un comitato regionale territorialmente non competente devono essere tempestivamente trasmessi al comitato competente individuato secondo i criteri citati e, in tal caso, i termini per la decisione di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 124/2004 decorrono dal ricevimento del ricorso da parte del comitato tenuto a decidere. IV. Provvedimenti oggetto di ricorso.

Sono ricorribili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 124/2004 ´gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle Direzioni provinciali del lavoro e (...) i verbali di...

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