Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno al reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di .

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1 luglio 2005, n.178 Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno al reddito,

dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale

del personale di «Poste Italiane S.p.A.».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui e' stato emanato un regolamento quadro propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia; Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale; Visto l'articolo 40, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha previsto che per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' applicabile a Poste Italiane S.p.A. l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, e' stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) il «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, della occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale della Poste Italiane S.p.A.»; Visto il successivo accordo del 16 ottobre 2001, con il quale si e' convenuto di modificare l'articolo 3 del sopra citato contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001; Visto l'ulteriore accordo del 17 dicembre 2003, con il quale si e' convenuto di procedere ad una diversa formulazione dell'articolo 5, comma 2, del presente regolamento, fissando un termine massimo per la presentazione delle richieste di erogazione delle prestazioni; Sentite nella riunione del 9 novembre 2001 le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del citato contratto collettivo del 18 luglio 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 4 aprile 2005;

A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

Costituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del

reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale della «Poste Italiane S.p.A.».

  1. E' istituito presso l'I.N.P.S. il «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale della Poste Italiane S.p.A.», di seguito denominato: «Fondo».

  2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

    Avvertenza:

    - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

    .

    - Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.

    20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), e' il seguente

    Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge

    a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre zioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e) (lettera abrogata dall'art. 43, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.).

    f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome

    attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.

    2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. li' termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

    3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro.

    4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

    La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

    5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

    6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali...

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