Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3; Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 477 del 27 novembre 1997, con cui e' stato emanato un regolamento quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia; Visto l'articolo 1, comma 1, lettera q), punto 2, della legge 28 settembre 1998, n. 337, che ha delegato il Governo ad emanare norme per realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le modalita' di cui al sopra richiamato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale delle societa' concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44; Visto l'articolo 63, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che, in attuazione della delega di cui alla citata legge n. 337 del 1998, stabilisce che la realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attivita' di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle societa' concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, e' attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalita' del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 477 del 27 novembre 1997; Visto l'articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede che, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 2 aprile 1958, n.

377, e successive modificazioni, e' utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalita' stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze; Visto il contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112»; Visti i successivi accordi sindacali del 28 febbraio e del 4 aprile 2002, con i quali le parti firmatarie dei contratti collettivi nazionali del 12 dicembre 2001 hanno convenuto che l'utilizzazione, da parte del Fondo di solidarieta' sopra citato, dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge n. 377 del 1958, e successive modificazioni, avviene mediante un'assegnazione annua, da erogarsi trimestralmente, per un periodo non inferiore a sei anni, di importo non superiore a 97.868.582,38 euro; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 novembre 2002, con il quale si dispone che l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla gia' citata n. 377 del 1958, e successive modificazioni, pari a 587.543.059,59 euro e' utilizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per il finanziamento delle prestazioni a carico del citato Fondo di solidarieta', istituito con il presente regolamento, e che la suddetta utilizzazione avviene tramite un'assegnazione annua, di importo non superiore a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni; Visto, infine, l'accordo sindacale del 15 novembre 2002, con il quale, a seguito dell'emanazione del sopra indicato decreto interministeriale del 13 novembre 2002, le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001 hanno provveduto ad aggiornare il contratto stesso, con particolare riguardo al finanziamento delle prestazioni previste dal Fondo di solidarieta' disciplinato dal presente regolamento; Sentite, nella riunione del 25 novembre 2002, le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 989/03, espresso nell'adunanza del 10 marzo 2003; Ritenuto di non poter condividere il citato parere, con esclusivo riferimento all'osservazione secondo cui la funzione di decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni non sarebbe attribuibile al Comitato Amministratore del Fondo, in considerazione del fatto che la generica enunciazione, recata dal regolamento-quadro n. 477 del 1997, dei compiti di detto Comitato comprende, in realta', la predetta funzione e che la medesima e' gia' stata prevista in regolamenti analoghi al presente, senza che cio' abbia comportato rilievi da parte del Consiglio di Stato; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 6 novembre 2003;

A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

Costituzione del Fondo 1. E' istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 477 del 27 novembre 1997.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

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- Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.

20 ((Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), e' il seguente

Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29]; f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome

attivi, di qualunque importo, ad eccezione di...

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