CIRCOLARE 7 gennaio 1998, n. 6025 - Decreto ministeriale del 23 maggio 1997 - Ulteriori modalita' tecniche di attuazione del piano di razionalizzazione e riconversione delle unita' abilitate alla pesca con reti da posta derivante - Circolare esplicativa
Alle capitanerie di porto
e, per conoscenza:
Alla Federpesca
All'A.C.G.I. Pesca
Alla Lega pesca
Alla Federcoopesca
All'Unci pesca
Al Comando generale delle
capitanerie di porto
Con la presente circolare si intendono fornire ulteriori elementi e
chiarimenti circa l'applicazione del piano in oggetto per risolvere
alcuni dubbi e quesiti che sono stati esposti alla scrivente da
diverse capitanerie di porto e dalle stesse associazioni
professionali di categoria.
Sul piano metodologico i predetti aspetti verranno esplicitati e
affrontati attraverso un breve commento con riferimento ai singoli
articoli del decreto ministeriale del 23 maggio 1997.
Articolo 1.
L'adesione al piano dei componenti l'equipaggio non puo' essere
separata da quella del proprietario o dell'armatore dell'unita'
abilitata alla pesca con le reti da posta derivante, cosi' come
definita all'art. 11, comma 10, del decreto ministeriale 26 luglio
1995 concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca.
Infatti lo stesso art. 1 del decreto ministeriale 23 maggio 1997,
recante le modalita' di razionalizzazione e riconversione del
settore, riporta testualmente che il piano volontario e' relativo
alle "unita' abilitate alla pesca con reti da posta derivante",
comportando, questo, l'attuazione della decisione del Consiglio
dell'Unione europea del 28 aprile 1997 e della delibera CIPE del 23
aprile 1997.
Al componente l'equipaggio e' consentito scegliere per l'ipotesi di
riconversione o di buonuscita, qualunque sia la modalita' di adesione
al piano prescelta da parte di colui che ha la disponibilita' e/o
titolarita' del bene.
Articolo 2 - comma 1.
L'indennita' di attesa va commisurata all'effettivo periodo
d'inattivita' di pesca con le reti da posta derivante, cosi' come
risulta dalle dichiarazioni che vengono rilasciate dagli interessati
ai sensi della legge n. 15 del 1968 e successive modifiche e
integrazioni. L'importo dell'indennita' di attesa e' di 918,23 ECU
per mese o per frazione di mese.
Considerata la possibilita' che possono assommarsi in capo allo
stesso soggetto sia l'indennita' prevista dal fermo temporaneo
dell'attivita' di pesca che quella prevista dal decreto 23 maggio
1997, per il periodo di sovrapposizione, l'avente diritto dovra'
optare per una sola delle due indennita' in parola.
Per conseguire la corresponsione delle relative indennita' il
marittimo deve risultare effettivamente imbarcato su unita' abilitata
alla pesca con le reti da posta derivante alla data del 22 luglio
1996. Nel caso di inattivita' di pesca con reti da posta derivante
dell'unita' nell'anno 1996, al fine di individuare i componenti
l'equipaggio aventi diritto all'indennita' va considerata quale data
di riferimento l'ultimo giorno della campagna di pesca, con le reti
di cui sopra, effettuata nell'anno 1995 (termine che le competenti
capitanerie rileveranno dal ruolino equipaggio).
Al lavoratore marittimo regolarmente imbarcato alla data del 22
luglio 1996 su un'imbarcazione abilitata all'uso delle reti da posta
derivante il quale successivamente, anche dopo un periodo di
inattivita', risulta essere stato imbarcato su un motopesca abilitato
ad altri sistemi spetta l'indennita' per l'arco di tempo compreso tra
la data di inizio del periodo di inattivita' (quale risulta essere
dalla dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15 del 1968 e
successive modifiche e integrazioni) e la data di effettiva
liquidazione dell'indennita' di riconversione, fermo restando, per il
1996, il limite massimo di quattro mesi di indennita' di attesa.
I componenti l'equipaggio che presentano l'istanza per la
liquidazione dell'indennita' di attesa sono tenuti a presentare
contestualmente la domanda di riconversione o di buonuscita.
Ai fine di facilitare il calcolo dell'indennita' di attesa, secondo
la...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA