DECRETO 29 agosto 2012 - Approvazione dell''Accordo di delega all''organismo riconosciuto RINA Services s.p.a. dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia, rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali. (12A09772)

IL DIRETTORE GENERALE

per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE

per la protezione della natura del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, che ha abrogato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e che ha sostituito alcune delle disposizioni della direttiva 94/57/CE come emendata, secondo la tavola di corrispondenza contenuta nell'allegato II del regolamento stesso;

Visto il decreto interdirettoriale 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana s.g. n. 238 del 12 ottobre 2001, concernente l'autorizzazione all'organismo RINA S.p.a. all'espletamento dei compiti di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 secondo quanto specificato nell'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e l'organismo RINA S.p.a.;

Visto il decreto interdirettoriale 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana s.g. n. 238 del 12 ottobre 2001, concernente l'affidamento all'organismo RINA S.p.a. all'espletamento dei compiti di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 secondo quanto specificato nell'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e l'organismo RINA S.p.a.;

Considerato che l'organismo gia' autorizzato ed affidato ha svolto il proprio lavoro a soddisfazione dell'Amministrazione;

Ritenuto necessario riformulare gli accordi di autorizzazione e di affidamento sottoscritti in data 20 luglio 2001 e contenuti nei citati decreti interdirettoriali datati 7 agosto 2001 in un unico accordo redatto sulla base delle indicazioni contenute nel decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

Decreta:

Art. 1

  1. All'organismo RINA Services s.p.a. e' delegato lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e classificate con l'organismo stesso.

  2. Le modalita' di svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui al comma 1 sono specificate nell'accordo sottoscritto in data 28 giugno 2012 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e l'organismo RINA Services s.p.a.

  3. L'accordo di cui al comma 2 costituisce parte integrante del presente decreto.

    Art. 2

  4. Il decreto interdirettoriale 7 agosto 2001, di cui in premessa, concernente l'autorizzazione all'organismo RINA S.p.a., e' abrogato.

  5. Il decreto interdirettoriale 7 agosto 2001, di cui in premessa, concernente l'affidamento all'organismo RINA S.p.a., e' abrogato.

    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 29 agosto 2012

    p. il direttore generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

    Pujia p. il direttore generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

    Grimaldi

Allegato

Accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia

Tra

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e

L'organismo riconosciuto RINA Services S.p.a.

Premessa

  1. Il presente Accordo e' stipulato in conformita' alla normativa nazionale vigente - in particolare ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, attuativo della direttiva 2009/15/CE - ed al Regolamento (CE) n. 391/2009; l'Accordo e' stato inoltre predisposto sulla base del Modello di cui alla Circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 ed in conformita' a quanto previsto dalle seguenti Risoluzioni IMO con i relativi allegati:

    A.739(18) «Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni», come emendata dalla Risoluzione MSC.208(81);

    A.789(19) «Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione»;

    1. 847(20) «Linee guida per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti IMO».

  2. Il presente Accordo e' valido tra l'organismo riconosciuto RINA Services S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; stipulano il presente Accordo:

    per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il dott. Enrico Maria Pujia, dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - in qualita' di direttore della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

    per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il dott. Renato Grimaldi, dirigente generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualita' di direttore della Direzione generale per la Protezione della natura;

    per conto dell'organismo riconosciuto RINA Services S.p.a. il dott. ing. Roberto Cazzulo, il quale agisce in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Societa' con delibera del 16 febbraio 2012.

  3. L'organismo RINA Services S.p.a. e' denominato in seguito per brevita' «RINA», mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono denominati in seguito per brevita' «Amministrazione».

  4. Il presente Accordo e' composto da 13 articoli e da n. 2 appendici, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso.

    Art. 1.

    Finalita' dell'accordo

    1.1. La finalita' del presente Accordo e' quella di delegare al RINA lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e classificate con l'organismo stesso.

    1.2. Il presente Accordo definisce l'ampiezza, i termini, le condizioni e i requisiti della suddetta delega concessa al RINA.

    Art. 2.

    Condizioni generali

    2.1 I servizi di certificazione statutaria comprendono:

    l'autorizzazione del RINA all'ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con il RINA, al fine di verificarne la conformita' ai requisiti delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, ai relativi codici obbligatori ed alle pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per brevita' definiti «strumenti applicabili»), nonche' al rilascio dei relativi certificati di cui alla Tabella al punto 3.1 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo, ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

    l'affidamento al RINA dei compiti di ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con il RINA e/o delle Societa' di navigazione che gestiscono le stesse navi, al fine di verificarne la conformita' ai requisiti degli strumenti applicabili, nonche' di rilasciare la «dichiarazione ai fini» per l'emissione - direttamente da parte dell'Amministrazione per il tramite delle autorita' marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorita' consolari - dei relativi certificati di cui alla Tabella al punto 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (con esclusione del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e degli accertamenti tecnici per la parte radio per quanto riguarda il certificato di sicurezza passeggeri, di competenza del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento delle comunicazioni) ed a riferire all'Amministrazione.

    2.2 Il RINA, nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al punto 2.1 del presente Accordo, si impegna a cooperare con gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per conto dell'Amministrazione, la rettifica, laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarita' accertate.

    2.3 Qualora una nave registrata in Italia, ed in...

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