PROVVEDIMENTO 14 aprile 2010 - Modifica dei PP.D.G. 16 luglio 2007 e 26 ottobre 2009 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell''associazione non riconosciuta «Resolutia» Gestione delle controversie, in Perugia. (10A05301)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG. 16 luglio 2007 e 26 ottobre 2009 d'iscrizione al n. 12 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione non riconosciuta «Resolutia» Gestione delle Controversie, con sede legale in Perugia via Cacciatori delle Alpi n. 28, Codice fiscale n. e Partita I.V.A. n. 02516880545;

Vista l'istanza del 29 gennaio 2010 prot. m. dg DAG 9 febbraio 2010, n. 20045.E con la quale l'avv. Angelo Santi, nato a Perugia il 1° maggio 1970, in qualita' di legale rappresentante della associazione non riconosciuta «Resolutia» Gestione delle Controversie, ha chiesto l'inserimento di due ulteriori conciliatori (in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3 lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio del 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliatore per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad allegare alla...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT