DECRETO 6 aprile 2012 - Riconoscimento, al sig. Caimmi Marco di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di ingegnere. (12A04670)

Il DIRETTORE GENERALE

della Giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Caimmi Marco, nato a Milano il 12 marzo 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di ingegnere meccanico conseguito presso la «Technische Universiteit Eindhoven» il 21 agosto 1995, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settori industriale, civile e ambientale e dell'informazione e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che secondo quanto attestato dalla autorita' competente olandese detto titolo non configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera e) della direttiva 2005/36/CE ma che e' stato successivamente attestato, con nota in data 13 ottobre 2011 del Ministero dell'educazione, cultura e scienze olandese che l'utilizzo del titolo di ingegnere e' regolamentato dall'ordinamento olandese (art. 7.20 della «Dutch Higher Education and Research Act»), venendosi cosi' a configurare un'ipotesi di professione regolamentata;

Viste le determinazioni delle conferenze di servizi nelle sedute del 9 febbraio 2011 e 15 marzo 2012;

Considerato inoltre che, come emerso nel corso della conferenza di servizi del 15 marzo 2012, nei casi nei quali non puo' trovare applicazione la direttiva 2005/36/CE deve essere esaminata la possibilita' di applicare direttamente il Trattato (art. 52), alla luce della giurisprudenza comunitaria (sentenza del 7 maggio 1991 - causa C-340/89 - Vlassoupolou) secondo la quale si opererebbe in contrasto con il diritto di stabilimento garantito dall'art. 52 del Trattato se si facesse astrazione dalle conoscenze e dalle qualifiche gia' acquisite dall'interessato in un altro Stato membro;

Ritenuto che nel caso specifico sia applicabile l'art...

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