La riconduzione dell' «uso di gruppo» nell'alveo del Consumo personale

AutoreUbaldo Nazzaro
Pagine979-986
979
Rivista penale 10/2013
Dottrina
LA RICONDUZIONE DELL« USO
DI GRUPPO » NELL’ALVEO
DEL CONSUMO PERSONALE
di Ubaldo Nazzaro
SOMMARIO
1 . Cenni introduttivi: gli effetti della riforma del 2006 sulla
ridef‌i nizione interpretativa della f‌i gura giurisprudenziale del-
l’«uso di gruppo» di stupefacente . 2 . Il recente iter ermeneu-
tico della Suprema Corte . 3 . Il ruolo dirimente delle Sezioni
Unite .
4 . Brevi note conclusive .
1 . Cenni introduttivi: gli effetti della riforma del 2006
sulla ridef‌i nizione interpretativa della f‌i gura giurispru-
denziale dell’«uso di gruppo» di stupefacente
Oggetto di non uniforme interpretazione dottrinaria e
giurisprudenziale, il c.d. «uso di gruppo» di stupefacente
rappresenta – soprattutto alla luce delle sostanziali modi-
f‌i che apportate al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ( 1 ) , dalla L.
21 febbraio 2006, n. 49 (c.d. «Fini-Giovanardi») – uno de-
gli aspetti più controversi della disciplina in materia ( 2 ) .
Espressione del consolidarsi di una rinnovata ideologia
repressiva, fautrice di un’inversione di tendenza in senso
autoritario nelle politiche legislative sulle sostanze psico-
trope, la L. n. 49/2006 ripropone un impianto punitivo ana-
logo a quello preesistente al referendum del 18 e 19 aprile
1993, laddove la volontà popolare si espresse a favore della
depenalizzazione del mero consumo di droga.
Il D.P.R. n. 171/1993, attraverso il quale si intervenne a re-
cepire il risultato referendario, provvide, infatti, a declassare,
da illecito penale ad amministrativo, le condotte di acquisto
o detenzione per uso personale di stupefacente ( 3 ) .
Aspetto signif‌i cativo della penultima riforma in ma-
teria è rappresentato dall’abrogazione del concetto di
«dose media giornaliera», sino ad allora utilizzato quale
criterio quantitativo, ancorato a parametri f‌i ssi stabiliti
dal Ministero della Sanità, per la def‌i nizione del tipo di
responsabilità.
Tale opzione comportò l’abbandono, ai f‌i ni dell’ac-
certamento della destinazione a terzi di stupefacente
(condotta integrante l’illecito penale), del ricorso a un
parametro predeterminato – il possesso di un quantum di
droga, superiore a quello ritenuto dalla legge necessario al
fabbisogno del tossicodipendente e ricollegato alle tabelle
ministeriali – a vantaggio della valutazione, da parte del
giudice, in assenza della f‌l agranza dell’attività di spaccio,
delle circostanze oggettive e soggettive del fatto incrimi-
nato ( 4 ) .
Dottrina e giurisprudenza maggioritarie ebbero a ravvi-
sare, nell’intervento legislativo del 1993, la volontà di una
vera e propria abolitio criminis, in relazione alla detenzio-
ne di sostanza psicotropa per uso personale ( 5 ) .
Il consumo di droga, laddove non fosse stata altrimenti
dimostrata la cessione a terzi, integrava, infatti, indipen-
dentemente dalla quantità detenuta, l’illecito ammini-
strativo di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990.
L’abolizione di un rigido parametro quantitativo, la
«dose media giornaliera», per def‌i nire la responsabilità
penale prevista dall’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, rendeva
più agevole la riconduzione della f‌i gura giurisprudenziale
dell’«uso di gruppo» di stupefacente nell’alveo del consu-
mo personale.
La collocazione, nell’ambito del penalmente lecito,
della codetenzione di droga dei partecipanti al sodalizio
era, sia pur in presenza di una disciplina maggiormente
permissiva, subordinata, tuttavia, a taluni presupposti.
Il quantitativo di sostanza psicotropa, procurata dal
soggetto incaricato, doveva essere, innanzitutto, commi-
surato all’effettivo uso da parte dei membri del gruppo.
L’accordo preventivo (espresso o tacito, concretizzatosi
nella promessa ovvero nella effettiva dazione di danaro)
degli assuntori sodali, si ripercuoteva, quindi, immedia-
tamente sulla sfera giuridica dei medesimi: condizione
necessaria aff‌i nché non si conf‌i gurasse, in capo all’acqui-
rente, la qualif‌i ca di detentore, e non si realizzasse, conse-
guentemente, alcuna ipotesi di cessione di stupefacente,
acquistato, viceversa, da parte di tutti i partecipanti al
sodalizio, ciascuno per la propria quota.
L’assunzione collettiva della sostanza procurata, sia
da parte dell’incaricato (il quale sarebbe, altrimenti, da
considerare estraneo al “gruppo” e assumerebbe, per tale
via, la qualità di spacciatore), sia da parte degli altri mem-
bri, rappresentava elemento ulteriore ai f‌i ni della ricondu-
zione delle condotte in esame nell’illecito amministrativo
sanzionato ai sensi dell’art. 75, in luogo di quello penale
contemplato nell’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 ( 6 ) .
L’inversione di rotta in senso autoritario nelle politi-
che legislative in materia di tossicodipendenze condurrà
alla L. n. 49/2006, a seguito della quale si ripropongono

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