Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione,

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Viste le leggi vigenti in materia di professioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;

Acquisito il parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista l'ulteriore deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

Acquisito il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;

Acquisito il parere definitivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere definitivo della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia, per le politiche comunitarie, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle attivita' produttive, della salute e per i beni e le attivita' culturali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali in materia di professioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che si desumono dalle leggi vigenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

  2. Le regioni esercitano la potesta' legislativa in materia di professioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Capo II.

  3. La potesta' legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.

  4. Nell'ambito di applicazione del presente decreto non rientrano: la formazione professionale universitaria; la disciplina dell'esame di Stato previsto per l'esercizio delle professioni intellettuali, nonche' i titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richiesti per l'esercizio professionale; l'ordinamento e l'organizzazione degli Ordini e dei collegi professionali; gli albi, i registri, gli elenchi o i ruoli nazionali previsti a tutela dell'affidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei titoli professionali e il riconoscimento e l'equipollenza, ai fini dell'accesso alle professioni, di quelli conseguiti all'estero.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

    sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

    decreti del Presidente della Repubblica e sulle

    pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

    alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

    valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note aIle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al

    Governo dell'esercizio della funzione legislativa e

    stabilisce che essa non puo' avvenire, se non con

    determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto

    per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione

    conferisce al Presidente della Repubblica il potere di

    promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di

    legge e i regolamenti.

    - L'art. 117 della Costituzione cosi' recita:

    ´Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo

    Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,

    nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario

    e dagli obblighi internazionali.

    Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti

    materie:

    1. politica estera e rapporti internazionali dello

      Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto

      di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non

      appartenenti all'Unione europea;

    2. immigrazione;

    3. rapporti tra la Repubblica e le confessioni

      religiose;

    4. difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;

      armi, munizioni ed esplosivi;

    5. moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

      tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema

      tributario e contabile dello Stato; perequazione delle

      risorse finanziarie;

    6. organi dello Stato e relative leggi elettorali;

      referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

    7. ordinamento e organizzazione amministrativa dello

      Stato e degli enti pubblici nazionali;

    8. ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della

      polizia amministrativa locale;

    9. cittadinanza, stato civile e anagrafi;

    10. giurisdizione e norme processuali; ordinamento

      civile e penale; giustizia amministrativa;

    11. determinazione dei livelli essenziali delle

      prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che

      devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

    12. norme generali sull'istruzione;

    13. previdenza sociale;

    14. legislazione elettorale, organi di governo e

      funzioni fondamentali di comuni, province e citta'

      metropolitane;

    15. dogane, protezione dei confini nazionali e

      profilassi internazionale;

    16. pesi, misure e determinazione del tempo;

      coordinamento informativo statistico e informatico dei dati

      dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere

      dell'ingegno;

    17. tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni

      culturali;

      Sono materie di legislazione concorrente quelle

      relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea

      delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza

      del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni

      scolastiche e con esclusione della istruzione e della

      formazione professionale; professioni; ricerca scientifica

      e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori

      produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento

      sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti

      e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di

      navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,

      trasporto e...

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