Il riclassamento va giustificato

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine695-695
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Arch. loc. e cond. 5/2013
Varie
IL RICLASSAMENTO
VA GIUSTIFICATO
di Corrado Sforza Fogliani
La Cassazione ha pubblicato varie decisioni che ri-
badiscono un principio affermato dalla stessa Corte con
la sentenza n. 9629 del 13.6.’12: “Quando procede all’at-
tribuzione d’uff‌icio di un nuovo classamento ad un’unità
immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del terri-
torio deve specif‌icare se tale mutato classamento è dovuto
a trasformazioni specif‌iche subite dalla unità immobiliare
in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri
relativi alla microzona, in cui si colloca l’unità immobilia-
re. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le trasforma-
zioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare
l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri
relativi alla microzona, a seguito di signif‌icativi e concreti
miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possi-
bile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da
parte del contribuente”.
Le pronunce sono scaturite dall’applicazione dell’art.
1, comma 335, della legge n. 311/’04, che attribuisce ai
Comuni la facoltà di richiedere agli uff‌ici provinciali
dell’Agenzia del territorio “la revisione parziale del classa-
mento delle unità immobiliari di proprietà privata site in
microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore
medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di
1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai
f‌ini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immo-
bili si discosta signif‌icativamente dall’analogo rapporto
relativo all’insieme delle microzone comunali”.

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