Contrasto al riciclaggio e al reimpiego dei proventi illeciti alla luce delle novità previste nel disegno di legge sulla tutela del risparmio

AutoreRanieri Razzante/Umberto Di Nuzzo/Antonio Carano
Pagine681-683

Page 681

@1. Premessa.

I recenti dissesti finanziari che hanno coinvolto alcuni gruppi societari dimostrano che esiste un preoccupante livello di integrazione dell'economia illegale con i sistemi economici e finanziari internazionali.

In altre parole, se i fenomeni socio-economici si sviluppano in uno scenario globale è inevitabile che la stessa sorte spetti anche alle espressioni patologiche degli stessi, quali il riciclaggio del denaro sporco, il finanziamento al terrorismo, le frodi societarie, l'evasione fiscale.

I soggetti criminali, dediti a dette attività illecite, operano secondo logiche che non si sottraggono alle ordinarie regole economiche di massimizzazione dei profitti tramite la più appropriata allocazione delle risorse ed il tentativo di allontanare, il più possibile, i capitali dalle rispettive fonti di produzione.

Nel contesto così delineato si inquadrano i provvedimenti che il nostro Paese si appresta a rendere operativi, accogliendo le indicazioni provenienti dagli organismi internazionali 1:

- recepimento della 2a Direttiva europea antiriciclaggio (2001/97) 2, che amplia sensibilmente la platea dei soggetti che devono collaborare nella lotta al riciclaggio dei capitali illeciti, estendendo i doveri di segnalazione, finora previsti in capo a banche e intermediari finanziari, anche a diverse professioni liberali, tra cui notai e avvocati;

- previsione, nell'ambito del disegno di legge sulla tutela del risparmio approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 3 febbraio (art. 49), di una significativa modifica agli articoli 648 bis (riciclaggio) e 648 ter (impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale.

Quest'ultimo intervento legislativo, volto a migliorare la trasparenza dei mercati, è di fondamentale importanza anche perché impone alle controllate delle società italiane aventi sede nei cosiddetti paradisi fiscali l'obbligo di redigere i bilanci secondo i parametri contabili previsti per le imprese nazionali (art. 39).

@2. Le fattispecie penali di cui gli artt. 648 bis e 648 ter.

Prima di procedere alla disamina delle novità introdotte dal recente disegno di legge occorre precisare che le attuali formulazioni degli artt. 648 bis e 648 ter sono il risultato di diversi interventi normativi succedutisi nel tempo e rappresentano il frutto di una lunga evoluzione influenzata dal tentativo di attuare una politica criminale internazionale capace di coinvolgere il più ampio numero di Paesi.

Al riguardo si rammenta che il primissimo documento internazionale a far menzione del problema del riciclaggio è stata la Raccomandazione del Consiglio di Europa del giugno 1980 che ravvisava la necessità di sensibilizzare i legislatori nazionali al contrasto di particolari forme di criminalità.

Il crescente numero delle rapine e dei sequestri di persona verificatisi alla fine degli anni '70, faceva sorgere la preoccupazione di legami anche internazionali fra le organizzazioni criminali: si temeva insomma che il trasferimento dei proventi da reato da un Paese all'altro ed il loro riciclaggio potesse incoraggiare la perpetrazione di altri delitti, magari in Paesi diversi e cagionare danni all'ordine pubblico e all'economia.

Ciò determinò la convinzione che la disciplina antiriciclaggio si doveva basare anche sulla collaborazione attiva del mondo bancario, attraverso la realizzazione di un sistema che fosse idoneo ad individuare e controllare l'enorme flusso di profitti illeciti prima che questi venissero puniti.

Proposito questo di non facile realizzazione atteso che ogni giorno si scoprono, spesso solo dopo che sono stati adoperati, metodi particolarmente complessi e sofisticati di riciclaggio.

Venendo ora alla disamina dei delitti in parola, che va fatta congiuntamente al fine di chiarire quale sia la logica punitiva che soggiace alla loro stesura, è da evidenziare che il primo ordinamento a prevedere la fattispecie penale del riciclaggio è stato quello italiano attraverso l'introduzione, con il decreto legge n. 59 del 21 marzo 1978, dell'art. 648 bis che si intitolava «Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione».

La previsione nel codice dell'art. 648 bis fu determinata dalla consapevolezza che la norma incriminatrice della ricettazione era insufficiente...

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